Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35519/2026, 30 settembre/6 ottobre 2026 ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la presunzione ex art. 76, comma 4-bis, Testo unico spese di giustizia, pone a carico dell’istante l’onere di produrre elementi positivi idonei a dimostrare le complessive condizioni reddituali del proprio nucleo familiare, non essendo sufficiente a tal fine la semplice produzione di un’autocertificazione.
L’articolo 76, comma 4-bis, TUSG, prevedeva, nella sua formulazione originaria, che «Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti».
La predetta disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati dalla stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.
Ne deriva che il vigente sistema normativo contempla una presunzione di superamento dei limiti reddituali necessari per l’ammissione al beneficio di carattere relativo, e non assoluto, consentendo all’istante di dimostrare l’effettiva consistenza della propria situazione reddituale nell’anno di riferimento dell’istanza.
Sotto tale profilo, sono significativi alcuni passaggi argomentativi contenuti nella sentenza del giudice delle leggi, la quale ha evidenziato che “Giova sottolineare che la presunzione assoluta opera per l’assistenza difensiva necessaria in processi aventi ad oggetto qualunque tipo di reato, anche del tutto eterogeneo rispetto alle attività della criminalità organizzata, con la conseguenza che non acquista alcun rilievo una eventuale estraneazione dalle associazioni criminali indicate nella norma. In casi del genere la regola presuntiva non trova conferma neppure nel possibile valore sintomatico della nuova imputazione, che d’altronde consisterebbe in un’accusa non ancora comprovata. La presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedisce che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell’organizzazione criminale, perfino nell’ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una associazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coinvolto in procedimenti penali, nei quali non possa esercitare una difesa adeguata – proprio per dimostrare la sua estraneità al crimine – a causa di una reale condizione di indigenza, il cui accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata”. Peraltro, nel caso di specie la Consulta ha espresso, nella parte conclusiva della motivazione della sua decisione, un’importante precisazione, in base alla quale “Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell’interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata «prova contraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale dell’imputato”.
Va rilevato, sul punto, che la Suprema Corte ha affermato, su un diverso piano concettuale, il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, il richiedente non è tenuto a dichiarare l’insussistenza di condanne per alcuno dei reati previsti dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ostativi all’ammissione, essendo sufficiente che certifichi di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dal medesimo art. 76 (Sez. 4, n. 48972 del 13/07/2017, Rv. 271516-01; Sez. 4, n. 38902 del 22/06/2017, Rv. 270724-01).
Deve quindi ritenersi che la predetta presunzione, pur avendo carattere esclusivamente relativo, imponga al richiedente, alla luce dell’impianto argomentativo della citata sentenza della Corte costituzionale, uno specifico onere di produrre elementi positivi idonei a dimostrare le complessive condizioni reddituali del proprio nucleo familiare. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la semplice produzione di un’autocertificazione.
