Si è ampiamente dibattuto a livello mediatico sul caso “Ranucci/RAI”, vicenda che è finita anche a “carte bollate” e che ha visto generare un primo provvedimento giurisdizionale.
Trattasi dell’ordinanza della Sezione IV-Lavoro del Tribunale di Roma, depositata il 9.10.2026 (allegata alla fine del post) che, peraltro, non ha natura decisoria, nonostante consista in un provvedimento particolarmente lungo ed articolato.
La decisione della RAI e l’iter che portava alla sua adozione
A seguito degli sviluppi del procedimento penale “Lavitola”, il titolare della Direzione Approfondimento della RAI, dott. Paolo Corsini, con mail del 28.08.2026, comunicava al Ranucci l’avvio di una “riorganizzazione editoriale” del programma “Report”, mediante l’avvicendamento nella conduzione e responsabilità autorale della trasmissione con effetto immediato, determinazione che si specificava essere stata assunta esclusivamente per “esigenze organizzative, datoriali e di tutela del servizio pubblico, restando del tutto autonoma e indipendente rispetto agli approfondimenti tutt’ora in corso”, ove si proponeva al giornalista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del vigente accordo integrativo Rai-Usigrai, tre ipotesi di incarico: 1) TG3 Vicedirettore “ad personam” redazione Speciali e Podcast; 2) Rai News 24 Vicedirettore “ad personam” con delega alla redazione Approfondimenti e Inchieste; 3) corrispondente da Il Cairo; opzione che il ricorrente era chiamato ad esercitare entro 30 giorni, pena la scelta a cura della stessa RAI.
Il ricorso del giornalista
Avverso la citata decisione, il giornalista Sigfrido Ranucci incardinava, in seno al Tribunale del Lavoro romano, con ricorso depositato in data 15.09.2026, un procedimento cautelare “ante causam”, finalizzato ad ottenere una sorta di “anticipazione” a livello cautelare degli effetti che il lavoratore avrebbe potuto ottenere – a seguito di un giudizio di merito – laddove il Giudice avesse ritenuto sussistenti i requisiti indefettibili del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.
Quanto al primo requisito, il Ranucci, in sostanza, nel ricorso cautelare aveva dedotto:
– di essere stato destinatario di un atto discriminatorio e, perciò, nullo di diritto (art. 15, Statuto del Lavoratori), allegando plurimi indizi, a suo avviso, gravi, precisi e concordanti in tal senso (su tutti l’essere la decisione, in sostanza, frutto di pressioni di esponenti politici del centro-destra e di giornali riferibili agli stessi);
– aver, la RAI, violato gli obblighi di servizio pubblico e di tutela dell’indipendenza e autonomia del giornalismo d’inchiesta ed integrato “abuso di diritto”;
– l’essere inconsistenti le esigenze di riorganizzazione aziendale addotte nel provvedimento;
– di essere destinatario di un illegittimo demansionamento;
– di essere destinatario di un provvedimento di natura sostanzialmente disciplinare in assenza delle garanzie procedimentali;
– l’incompetenza dell’autore del provvedimento.
Quanto al secondo presupposto, il giornalista RAI aveva dedotto che, nelle more di un successivo giudizio di merito, la decisione:
– avrebbe incido in senso negativo sulla professionalità del lavoratore;
– avrebbe danneggiato la propria immagine;
– lo avrebbe costretto, da un lato, ad effettuare una scelta sulla propria nuova mansione in un termine stretto (27.09.2026) e, dall’altro, lo avrebbe esposto al rischio di essere espropriato dalla conduzione della trasmissione in un termine altrettanto stretto (8.11.2026);
– lo avrebbe esposto ad un rischio per la propria salute, a cagione delle proprie patologie cardiovascolari, nonché ad una sofferenza psichica derivante dalla procurata situazione di stress;
– lo avrebbe esposto ad un rischio per la propria sicurezza personale – in ipotesi che la RAI si fosse determinata ad affidargli la mansione di inviato al Il Cairo – essendo in Italia destinatario di dispositivo di sicurezza personale.
Il dott. Ranucci, quindi, chiedeva in via cautelare, anche con decreto da emettersi “inaudita altera parte” e con vittoria di spese della fase:
– di sospendere il termine di 30 accordatogli dalla RAI per effettuare la scelta tra le tre citate opzioni e di inibire alla medesima azienda, per tutta la durata della fase cautelare del giudizio, di effettuare unilateralmente la propria scelta;
– di accertare in via provvisoria la nullità o, comunque, l’illegittimità della decisione;
– di ordinare cautelarmente alla RAI la revoca del provvedimento e comunque di sospenderne gli effetti, reintegrando il lavoratore nella propria mansione immediatamente e, comunque, prima del 9.11.2026;
– di adottare ogni ulteriore provvedimento cautelare ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito e ad impedire l’aggravamento dei pregiudizi dedotti.
La memoria di costituzione della RAI
La RAI, dal canto suo, si costituiva nel procedimento cautelare con memoria depositata in data 24.09.2026:
– contestando, in primis, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, laddove, invece, la era la situazione generatasi in seno alla redazione a fronte dell’attentato subito dal Ranucci e, soprattutto, del clamore mediatico che ne era derivato a seguito del processo penale del Lavitola, col quale il ricorrente, per sua stessa ammissione, intratteneva intensi rapporti di frequentazione e amicizia, ad aver determinato l’azienda alla predetta decisione;
– contestando, in secundis, la natura disciplinare del provvedimento, atteso che, invece, il Ranucci era risultato destinatario di provvedimento disciplinare sulla base di distinta comunicazione;
– contestando, inoltre, la tesi avversaria dell’insussistenza della riorganizzazione della struttura della trasmissione “Report”, posto che, invece, il nuovo programma ne aveva una completamente rivisitata rispetto a quella esistente all’epoca della conduzione del solo Ranucci;
– eccependo l’inammissibilità del ricorso con riguardo all’individuazione del conduttore e del gruppo autorale di un determinato programma televisivo, trattandosi di prerogative dell’impresa editoriale, come tali insindacabili;
– contestando la sussistenza del requisito del “fumus” cautelare, per essersi il ricorrente arrogato l’insussistente diritto ad una “personale inamovibilità mansionistica”, mentre “il clamoroso e persistente strepitus ambientale e mediatico” appariva innegabile e le voci critiche sulla condotta del Ranucci erano state mosse non solo da ambienti politici e giornalistici riferibili al centro-destra, ma erano pure rinvenibili “negli interventi di giornalisti ed opinionisti di incontestata autorevolezza ed indipendenza”;
– sottolineando la correttezza e trasparenza della decisione aziendale, per aver esercitato lo “ius variandi orizzontale”, fornendone le motivazioni, sebbene non ne fosse giuridicamente obbligata;
– evidenziando che la repentinità del ricorso impedisse di verificare se il mutamento di ruolo fosse stato o meno rispettoso del principio di equivalenza, sia sotto il profilo dell’inquadramento professionale che delle mansioni;
– evidenziando che alla fattispecie in oggetto si applicasse la disciplina introdotta dopo la riforma portata dal D. L.vo 81/2015;
– sottolineando che il riferimento della discriminazione era da ritenersi insussistente per non aver mai palesato il Ranucci l’appartenenza ad alcun partito, nè aver dichiarato nelle proprie inchieste giornalistiche specifiche opinioni politiche;
– contestando la sussistenza dell’abuso di diritto, da ritenersi escluso in ragione del perseguimento, da parte dell’Azienda, di uno scopo di riorganizzazione editoriale;
– contestando la sussistenza del requisito del “periculum in mora”, laddove:
* il pregiudizio alla professionalità del giornalista non poteva certamente ricollegarsi alla rimozione dello stesso dalla conduzione di un programma specifico, né da una ridotta “visibilità”;
* il danno all’immagine del professionista era da escludere, non avendo l’azienda in alcun modo legato la decisione organizzativa a presunte responsabilità del dott. Ranucci;
* il termine dell’8.11.2026 indicato dal ricorrente risultava “totalmente irrilevante”, “non potendo a tale conduzione il dott. Ranucci ambire per il tramite di un ordine giudiziale”;
* l’asserita sofferenza psichica non era suffragata da diagnosi, mentre la certificazione cardiologica non dimostrasse né un assetto lavorativo generativo di stress, nè un pericolo di imminente aggravamento in ipotesi di mutamento di mansioni;
* l’ipotetico trasferimento a Il Cairo non avrebbe comportato l’automatica revoca della sua protezione personale, atteso che le autorità italiane avrebbero rivalutato il livello di rischio tenendo conto della relativa esposizione nella zona di destinazione;
– chiedendo, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso cautelare od il suo rigetto, siccome privo dei requisiti del fumus bonus juris e del periculum in mora e, in ogni caso, per essere infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese della fase.
Il tentativo di conciliazione risultato infruttuoso
Preliminarmente il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale romano dà atto del tentativo di conciliazione non andato a buon fine tra le parti, in quanto:
– la richiesta del Ranucci di accettare la veste di co-autore e co-conduttore del programma veniva rigettata dalla RAI, attesa la “immedesimazione pressoché organica tra il ricorrente e la trasmissione Report”;
– la proposta della RAI di prorogare l’esercizio del diritto di opzione anche per 2-3 settimane veniva rifiutata dal Ranucci, restando ferma la contestazione della procedura, onde per cui l’Azienda, in ragione della natura non cogente del termine, decideva di prorogarlo di 15 giorni decorrenti dalla data del deposito della decisione.
La decisione cautelare del Tribunale del Lavoro di Roma
I) Sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso
Per ragioni di evidente pregiudizialità logico-giuridica, il Giudice del Lavoro romano affronta i profili di inammissibilità sollevati dalla RAI, dichiarandoli infondati.
1) Infondata è, in primis, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul rilievo dell’insindacabilità delle scelte organizzative o tecnico-produttive dell’imprenditore, in quanto espressione della libertà di impresa garantita dall’art.41 Cost., atteso che tale prerogativa non confligge con il controllo di legittimità del singolo atto in cui tale libertà si esplica e, in ipotesi di accertata nullità dello stesso per violazione di legge, con la sua caducazione.
2) Parimenti infondata è la prospettata inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’impossibilità di prospettare la lamentata discriminazione nei confronti del Ranucci, per non aver lo stesso mai palesato alcuna appartenenza politica o aver espresso opinioni politiche nelle sue inchieste giornalistiche; ciò per un duplice ordine di ragioni:
a) l’art. 15 dello Statuto dei lavoratori, come novellato dal D. L.vo 216/2003 – attuativo della Direttiva Europea 2000/78/CE – non si limita a censurare le decisioni del datore di lavoro che risultino discriminatorie per “affiliazione od opinioni sindacali o politiche”, ma tutela il lavoratore anche dalla discriminazione fondata sulle sue “convinzioni personali”, le quali, calate nel caso di specie, si riverberano inevitabilmente nel programma “Report”, con riguardo a “la scelta delle tematiche da trattare, la modalità in cui viene svolta l’attività di approfondimento, le persone che si ritiene utile intervistare, come viene presentato il servizio nonchè riassunto/commentato al suo termine”; circostanza che il Giudice deve verificare in termini di inferenza nella decisione aziendale;
b) emerge dagli atti che la condotta professionale del Ranucci (fondatamente o meno non rileva – evidenzia il Giudice – ai fini della decisione) sia stata criticata da parte di esponenti della maggioranza di centro-destra e di organi di stampa politicamente orientati, nel senso di catalogare la trasmissione Report tra i programmi politicamente schierati, onde per cui il giudice è chiamato a verificare, sia pure in punto cautelare, se la circostanza sia risultata determinante ai fini della decisione aziendale.
II) La decisione nel merito (cautelare) del ricorso.
Il Giudice Monocratico della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma – che evidentemente non ha concesso, in precedenza, la sospensione della decisione con decreto monocratico – perviene al rigetto del ricorso, ritenendo, ai meri fini cautelari, insussistente il requisito del “fumus boni iuris” e, conseguentemente, in virtù del “principio della ragione più liquida”, non affrontando gli ulteriori rilievi delle parti sul “periculum in mora”.
Ciò per le seguenti ragioni.
1) Insussistenza della prova del carattere discriminatorio della decisione.
– L’art. 2103, c.c., non prevede alcun obbligo di forma scritta e, tanto più, di motivazione preventiva, in occasione dell’esercizio di ius variandi orizzontale, rientrando la decisione nel normale potere direttivo e gestionale dell’impresa, onde per cui l’unico limite che si impone al datore di lavoro è di carattere sostanziale, ossia che le nuove mansioni siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In tale contesto, pur essendo risultate generiche le motivazioni dell’azienda poste a fondamento della decisione, in sede cautelare era stato sentito il procuratore speciale della RAI, dott. Ventura Felice, Direttore Risorse umane e organizzative della RAI, il quale aveva confermato che le vicende legate al caso dell’attentato a Ranucci, per come poi sviluppatesi mediaticamente, avevano creato nell’ambito della redazione un clima di tensione che incideva sul suo proficuo operare, tanto che diversi redattori avevano sentito la necessità di manifestare tale disagio non solo al responsabile del programma ma anche, per saltum, al superiore gerarchico di quest’ultimo.
– L’art. 2087, c.c., poi, impone al datore di lavoro di approntare le misure più idonee a garantire l’integrità psicofisica e la personalità morale dei lavoratori, ma non introduce misure standardizzate, bensì implica la necessità di modulare le scelte datoriali a seconda delle particolarità del caso concreto, anche a tutela della figura professionale del medesimo.
Nel caso di specie, la RAI a fronte degli sviluppi delle indagini sull’attentato al dott. Ranucci, ha dovuto preoccuparsi non solo della figura dell’autore-conduttore, ma anche degli altri membri della redazione di Report.
– Non convincente, a parere del Giudice, è risultata la tesi attorea circa l’insussistenza dell’esigenza di una riorganizzazione editoriale del programma, dato che dagli atti risulta come lo stesso Ranucci abbia riferito che, ancor prima dell’adozione del provvedimento, i membri della redazione gli avevano prospettato la necessità di provvedere ad una diversa distribuzione dei ruoli; il che evidenzia come la necessità di una riorganizzazione fosse maturata in seno alla base della redazione e come la stessa abbia preceduto la rimozione del conduttore/autore, inficiando in punto indiziario cautelare la tesi attorea circa la diversa motivazione fondante la decisione.
– Con riguardo alle esternazioni di esponenti della maggioranza di centro-destra – documentalmente versate nel procedimento – con cui si richiedeva la rimozione del Ranucci dalla conduzione di Report, il Giudice non le reputa sufficienti, nella fase cautelare, a provare la nullità denunciata ai sensi dell’art. 15, Statuto dei Lavoratori e ciò anche in termini di concorso di cause, laddove in presenza di un motivo determinante l’illecito, la concorrenza di altra finalità legittima non ne escluda il carattere discriminatorio (CFR. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 9.01.2025, n. 460, non massimata; Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 5.04.2016, n. 6575, Rv. 639245-01), in quanto:
A) accanto agli “impropri proclami ostracisti provenienti da esponenti di Governo”, erano emerse voci di autorevoli giornalisti che, “pur non esprimendo espressione di liberi cittadini pur autorevoli, che, senza pretendere di istruire la RAI sul da farsi e concentrandosi piuttosto sugli aspetti umani della vicenda di cui era stato vittima il dott. Ranucci, ponevano comunque in dubbio l’opportunità di mantenere inalterata l’organizzazione del programma”, tra i quali si annoverano Roberto Saviano, Michele Santoro e Corrado Formigli;
B) il disagio espresso da alcuni membri della redazione al dott. Ranucci ed al suo superiore dott. Corsini, trova conferma nel tenore delle dichiarazioni rese a verbale dalle parti e nella lettura in sequenza delle due e-mail scambiate nell’estate 2026 tra il dott. Giorgio Mottola, membro della redazione di Report, ed il responsabile della trasmissione dott. Ranucci; conversazioni che il Giudice ritiene utilizzabili, reputando infondata l’avversa eccezione della difesa del ricorrente sul punto, battezzando come inconferente il richiamo della difesa agli artt. 8, C.E.D.U. e 15, Cost., nonché alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di riservatezza nella corrispondenza del lavoratore (Cass. Civ, Sez, Lav., sentenza 29.08.2025, n. 24204, Rv. 676145-01; Cass. Vi., Sez. Lav., sentenza 6.03.2025, n. 5936, non massimata e Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 1.03.2025, n. 5434, Rv. 674170-01), atteso che nei casi decisi dagli arresti citati la corrispondenza aveva travalicato i limiti della corretta funzionalità lavorativa, mentre detta circostanza era assente nel caso in oggetto, dove addirittura doveva concludersi che il contenuto delle mail fosse stato reso noto alla RAI da qualcuno dei partecipanti, non essendo stato dedotto, peraltro, che si trattasse di conversazione riservata, dovendosi dedurre il contrario, anzi, dalla circostanza che la mail del Dott. Mottola indirizzata al Ranucci fosse stata da quest’ultimo inoltrata ad altri 24 indirizzi.
E proprio la risposta a questa mail da parte del ricorrente delinea la distanza tra costui e diversi membri della redazione, accusati addirittura di aver “fatto la spia” al direttore Corsini, bocciando il piano editoriale proposto come “irricevibile” e criticando la proposta di addivenire ad una trasmissione con più autori come “carente”, “irricevibile” e con l’unico merito di avergli chiarito i nominativi di coloro che intendevano ricoprire il ruolo di coautori “addirittura” quali “inter pares”, in una sorta di “triunvirato” dal medesimo definito come una sorta di “commissariamento”.
Trattasi, secondo la ricostruzione del Giudice, non di una mera momentanea frizione, bensì di una profonda frattura venutasi a creare tra la quasi totalità dei membri della redazione in assemblea (47 su 49) e il dott. Ranucci, preoccupati i primi di salvare la trasmissione tramite un progetto che prevedeva una profonda riorganizzazione in senso orizzontale ed il secondo di mantenere il proprio ruolo di unico autore all’interno di questa, apparendo, quindi, innegabile come lo scontro consumatosi tra base e vertice della redazione di “Report” fosse idoneo ad incidere negativamente sull’attività del gruppo di lavoro, minandone la necessaria serenità.
– Ai fini della prova del carattere discriminatorio di un atto, il lavoratore deve provare, seppur solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (c.d. “onere della prova attenuato”), la sussistenza di tre requisiti indefettibili: la sussistenza di un fattore di rischio, l’aver subito un trattamento meno favorevole, la presenza di una correlazione significativa tra il provvedimento favorevole e il fattore di discriminazione (espressamente: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 3.02.2023, n. 3361, non massimata; Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 15.06.2020, n. 11530, non massimata; Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 12.10.2018, n. 25543, Rv. 650734-01).
In tale contesto, con riferimento al “fattore di rischio”, il Giudice del Lavoro reputa che l’elemento della pressione effettuata da parte di alcuni esponenti di centro-destra volta alla rimozione del Ranucci dalla conduzione del programma “Report”, “quale unico dato indiziario non corroborato da altri, non offra in sé, tenuto conto del quadro complessivo degli elementi acquisiti, prova sufficiente a far ritenere che si sia consumata effettiva e determinante interferenza”, atteso nel medesimo stretto arco temporale, ossia l’estate 2026, si è determinata quella descritta grave crisi all’interno della redazione del programma, la quale non poteva non trovare una soluzione da parte della datrice di lavoro.
2) Insussistenza della violazione degli obblighi di servizio pubblico e di tutela dell’indipendenza e autonomia del giornalismo d’inchiesta da parte della RAI e dell’abuso del diritto.
A) Il tribunale del lavoro romano boccia celermente la doglianza del ricorrente concernente la violazione degli obblighi propri del servizio pubblico e dell’indipendenza dell’editoria, riportandosi al Codice Etico RAI, a mente del quale qualunque decisione inerente all’attività dei propri dipendenti deve essere assunta dalla Rai “al di fuori…di ogni pratica lottizzatoria o di predominio della maggioranza politica ovvero di rivendicazione di minoranza” e deve uniformarsi a criteri di oggettività, competenza e professionalità.
B) Il medesimo Giudice, inoltre, per quanto emerso dalla sommaria istruttoria cautelare, esclude anche l’abuso del diritto lamentato dal ricorrente, presupponendo – il predetto vizio – un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame e utilità rispetto allo scopo per il quale il medesimo diritto è riconosciuto dal legislatore, laddove, invece, è emersa l’esigenza di assicurare un sereno operare della redazione attraverso una riorganizzazione della stessa, dunque un’utilità giustificante l’esercizio dello ius variandi orizzontale.
3) Insussistenza del demansionamento.
Il Tribunale romano esclude, poi, che vi sia stato demansionamento o, comunque, che ne sia stata fornita la prova, sulla base di più motivi.
A) L’accordo aziendale RAI-Usigrai, pur precedente la novella portata dal D.L. n. 22/2015 (attuativo del c.d. “Job’s Act”), è più favorevole al lavoratore, rispetto alla disciplina legislativa successiva, in materia di mutamento di mansioni.
B) In tale contesto, gli artt. 11 e 12 del contratto RAI-Usigrai, con riguardo al mutamento di mansioni “orizzontale”, fanno riferimento al criterio del “contenuto professionale”, onde per cui l’accertamento del demansionamento va effettuato in concreto, con onere da parte del lavoratore di allegare fatti specifici correlati all’effettiva adibizione alle mansioni proprie del nuovo ruolo (tra le più recenti: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 20.01.2026, n. 1195, non massimata; Cass. Civ., Sez. lav., ordinanza 11.12.2025, n. 32359, non massimata).
C) Il Ranucci non ha ancora optato per uno degli incarichi proposti dalla RAI, onde per cui non si può parlare di demansionamento, tanto più che nelle more il termine lavorativo resta sospeso, né il ricorrente ha indicato le ragioni per cui i diversi incarichi offertigli risulterebbero di minor professionalità, essendosi limitato ad asserire che in Rai non esistano, al momento, “posizioni di pari spessore e prestigio professionale per chi le ricopra”, ma con ciò confondendo la professionalità col prestigio derivante dall’incarico ricoperto, non potendo, del resto, pretendere di ricoprire lo stesso ruolo “sine die”, ciò significando, altrimenti, azzerare di fatto “il potere organizzativo imprenditoriale sia in termini di spostamento del dipendente ad altro programma, sia in termini di riconfigurazione dei ruoli all’interno dello stesso format”.
4) Insussistenza della natura disciplinare del provvedimento e della violazione della connessa procedura.
Il Tribunale del lavoro romano ha reputato insussistente, altresì, la doglianza del Ranucci in ordine alla asserita natura disciplinare della decisione RAI, in quanto:
A) per come già evidenziato, la stessa risulta frutto della necessità di porre rimedio alle spaccature interne venutesi a creare nella redazione di Report;
B) sulla scorta degli atti di indagine relativi al caso “Lavitola”, il G.I.P. irrogante la misura cautelare evidenzia essere il Ranucci “vittima di manipolazione” posta in essere dal prevenuto che si diceva amico del ricorrente, con la conseguenza che ciò esclude in nuce una responsabilità disciplinare del lavoratore od una condotta illegittima del medesimo;
C) il separato procedimento disciplinare si riferisce “a fatti ulteriori e assolutamente diversi rispetto a quelli oggetto di articoli di cronaca e che nulla hanno a che vedere con il disagio manifestato dalla redazione”.
5) Insussistenza della violazione relativa alla competenza ad adottare la decisione.
Il Tribunale del Lavoro romano boccia, infine, anche l’ulteriore motivo di ricorso afferente alla carenza di potere del dirigente, Dott. Corsini, ad adottare l’atto, sulla base di due ordini di ragioni:
A) l’art.23 del contratto integrativo Rai-Usigrai richiamato dalla difesa Ranucci si riferisce ai poteri del direttore di testata giornalistica, ossia ai direttori di TG1, TG2, TG3, Rai News24, Rai Sport, Rai Parlamento…, mentre è indiscusso che il ricorrente fosse impiegato in una Direzione (la Direzione Approfondimento) di cui era responsabile il dott. Corsini e, considerata la sostanziale differenza tra le due tipologie di struttura, prevista nell’organigramma aziendale, il Ranucci non aveva né dedotto né dimostrato nel ricorso la ragione per cui riterrebbe applicabile la norma invocata anche con riguardo alla Direzione Approfondimento;
B) è logico presumere dalla comunicazione del 28.08.2026 (ove si fa riferimento a posizione esterne rispetto alla Direzione Approfondimento) che l’autore della decisione non poteva individuarsi nel solo dott. Corsini (come del resto si evince dalla frase “l’Azienda ha deciso di avviare una riorganizzazione”), bensì abbia visto la partecipazione dei più alti vertici RAI e, nella fattispecie, l’indicato Amministratore Delegato dott. Giampaolo Rossi.
6) In punto di spese processuali.
Con riguardo alla disciplina delle spese processuali, il Giudice lavorile ha ritenuto di applicare la compensazione totale delle stesse, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., giustificandola in ragione della “particolare complessità della vicenda, connotata da articolata ricostruzione in fatto e da plurimi profili giuridici”.
* * *
Considerazioni finali
Ritiene lo scrivente che l’ordinanza de qua sia ben motivata ed assai pregevole dal punto di vista tecnico, attesa anche l’oggettiva complessità della vicenda, dei temi trattati e delle implicazioni giuridiche sottese.
Reputa, tuttavia, che il Giudice del Lavoro romano non abbia fatto buon governo dei principi più volte declamati dalla Suprema Corte in materia di compensazione delle spese processuali, laddove la Cassazione ha precisato in più occasioni che l’art. 92, comma 2, c.p.c. – pur interpolato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – non autorizzi il Giudice di merito a compensare le spese sulla base di mere formule di stile, quali ad esempio, “la peculiarità della vicenda” o “la complessità della vicenda”, non integrando le predette locuzioni le ipotesi avute di mira dalla predetta norma, né le altre “gravi ed inderogabili ragioni” evidenziate dalla Consulta nell’arresto additivo citato.
L’ordinanza in questione è reclamabile, ai sensi dell’art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c., entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notifica, se anteriore.
Solo per esigenze di completezza, infine, si evidenzia che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito, non risulta ammissibile l’istituto del “reclamo incidentale”, laddove proposto successivamente allo spirare del termine di decadenza di cui all’art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c., non ritenendosi applicabili analogicamente al predetto istituto gli artt. 333 e 334, c.p.c., in materia di impugnazioni incidentali.
È, tuttavia, ammissibile la revoca o la modifica del provvedimento cautelare, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 669-decies, c.p.c.
