Patrocinio a spese dello Stato: l’identità dell’istante, i modi per accertarla e le conseguenze della mancata identificazione (redazione)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35286/2026, 30 settembre/5 ottobre 2026 ha chiarito, riguardo all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che tanto le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, richieste dall’art. 79, comma 1, lett. b), quanto la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali presuppongono la certezza dell’identità anagrafica del dichiarante, poiché riguardano situazioni personali e patrimoniali a lui riconducibili. Le generalità devono essere certe, poiché, in difetto, l’amministrazione finanziaria non potrebbe svolgere i necessari accertamenti.

Occorre richiamare il recente arresto di Sez. 4, n. 12022 del 29 gennaio 2026, Rv. 289647-01, pronunciato in una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella in esame.

In quel caso, il richiedente aveva presentato un’istanza con sottoscrizione autenticata dal difensore; era privo di documenti di identificazione; aveva fornito generalità sempre diverse nelle occasioni in cui era stato fermato; si trovava, nel periodo di riferimento, in stato di detenzione ed era stato identificato mediante codice univoco identificativo (CUI).

Come rilevato nella motivazione della pronuncia richiamata, l’art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, a pena di inammissibilità, che l’istanza sia sottoscritta dall’interessato e che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000: vale a dire, in presenza del dipendente addetto oppure mediante presentazione dell’istanza unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L’art. 93 del d.P.R. n. 115 del 2002, dettato specificamente per l’istanza di ammissione nel processo penale, prevede che essa sia presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero spedita a mezzo raccomandata all’ufficio del magistrato dinanzi al quale pende il processo o, se procede la Corte di cassazione, all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Se il richiedente è detenuto o internato, si applica l’art. 123 cod. proc. pen. e l’istanza è pertanto ricevuta dal direttore dell’istituto penitenziario; se, invece, egli si trova in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero è custodito in luogo di cura, l’istanza è ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, che la trasmette all’ufficio del magistrato dinanzi al quale pende il processo.

Quanto al contenuto, l’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, a pena di inammissibilità, che l’istanza contenga: l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente (lett. a); le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali (lett. b); una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (lett. c); l’impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell’istanza o dall’eventuale precedente comunicazione di variazione (lett. d).

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve corredare l’istanza della certificazione dell’autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato (comma 2). In considerazione dell’estensione ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea del trattamento previsto per il cittadino italiano, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 15 maggio 2004, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario l’indicazione del codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta degli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 605 del 1973 consente di ritenere sufficiente, in luogo del codice fiscale, l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio fiscale estero.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevede verifiche sulla veridicità di quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva.

L’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che il magistrato respinge l’istanza se sussistono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste per l’ammissione, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte; a tal fine, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il successivo art. 98 dispone che, una volta adottato il provvedimento di ammissione, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione allegata sia trasmessa dal magistrato all’ufficio finanziario territorialmente competente, per le ulteriori verifiche, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.

Tali controlli possono essere effettuati sulla base dei dati anagrafici e del codice fiscale dei singoli componenti della famiglia anagrafica oppure, in mancanza di quest’ultimo, del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio fiscale estero, che l’istante è tenuto a indicare ai sensi dell’art. 79 del medesimo d.P.R.

La necessità che il richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia identificabile con certezza è strettamente collegata al contenuto dell’istanza, disciplinato dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tanto le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, richieste dall’art. 79, comma 1, lett. b), quanto la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali presuppongono la certezza dell’identità anagrafica del dichiarante, poiché riguardano situazioni personali e patrimoniali a lui riconducibili. Le generalità devono essere certe, poiché, in difetto, l’amministrazione finanziaria non potrebbe svolgere i necessari accertamenti.

Analogamente, l’autocertificazione può assolvere la propria funzione solo se l’autorità giudiziaria e, su sua eventuale richiesta, la Guardia di finanza, prima dell’ammissione, nonché l’ufficio finanziario, anche avvalendosi della medesima Guardia di finanza, dopo l’ammissione, siano in grado di verificare il reddito effettivo sulla base di dati anagrafici attendibili.

Non è dunque in discussione, come prospettato dalla difesa, il potere di autocertificazione dell’imputato straniero che, ai sensi degli artt. 78, 79 e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, chieda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, bensì la possibilità che tale autocertificazione provenga da un soggetto la cui identità anagrafica non sia certa.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, diretta a garantire il diritto di difesa dei non abbienti mediante l’intervento dell’Erario, muove dall’autocertificazione dell’istante, ma contempla verifiche, eventualmente preventive e comunque successive, affidate alla Guardia di finanza e agli uffici finanziari.

Esse presuppongono che il soggetto sia anagraficamente individuabile come percettore di reddito. In presenza di assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, risulterebbero impossibili nei confronti di una persona «sedicente», italiana o straniera.

Ne consegue che il giudice, ove ritenga, sulla base di indici significativi dei quali dia conto con adeguata motivazione, che le generalità dichiarate non siano certe, può dichiarare l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Va inoltre precisato che l’identità anagrafica è distinta da quella fisica; non è, pertanto, decisivo che l’istante sia stato identificato mediante il codice univoco identificativo (CUI).

Quest’ultimo è un codice alfanumerico attribuito tramite il sistema di riconoscimento delle impronte digitali del Ministero dell’interno, «al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all’Unione europea che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o a un apolide» (art. 43 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Si tratta, dunque, di un codice generato automaticamente dal sistema AFIS sulla base delle impronte digitali e univocamente associato alla persona, idoneo a documentare l’identità fisica del soggetto indagato, imputato o condannato, ma non anche quella anagrafica. Esprimono principi analoghi Sez. 4, n. 38009 del 9 giugno 2023, Rv. 284957-01; Sez. 4, n. 58397 del 17 ottobre 2018, Rv. 27495401; Sez. 4, n. 21276 del 20 maggio 2026, Rv. 290128-01; nonché Sez. 4, n. 46172 del 9 dicembre 2021, Rv. 282553-01.

Tali pronunce affermano che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dello straniero non appartenente all’Unione europea può essere negata soltanto quando ricorrano fondate ragioni per dubitare della certezza della sua identità, desumibili dall’incertezza dei dati anagrafici dichiarati.

Non sono, peraltro, specificamente pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dal ricorrente, in particolare a Sez. 4, n. 26950 del 13 giugno 2025, n.m., e a Sez. 4, n. 8919 del 2 febbraio 2012, Rv. 251989-01.

In tali pronunce era stata annullata la decisione del giudice dell’opposizione che aveva dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal richiedente detenuto sul presupposto che la sottoscrizione fosse stata autenticata dal direttore dell’istituto penitenziario, anziché dal difensore, secondo le modalità previste dall’art. 123 cod. proc. pen.

Nel primo dei precedenti citati si evidenziava, inoltre, che l’identità anagrafica del richiedente era agevolmente verificabile, poiché il documento di identificazione era custodito presso l’ufficio matricola del carcere.

Nel caso in esame, il giudice dell’opposizione ha dato atto che il richiedente era privo di un documento di identità, con conseguente impossibilità di accertarne le generalità e le condizioni reddituali.

Alla luce dei principi richiamati, è pertanto irrilevante la mera circostanza che l’istanza sia transitata presso il direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.

Il difensore ha altresì obiettato che i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione erano tracciabili, in quanto derivanti dall’attività lavorativa svolta in carcere.

Il rilievo non considera, tuttavia, che l’incertezza riguarda l’identità anagrafica del richiedente e che il reddito rilevante ai fini dell’ammissione comprende anche quello eventualmente prodotto all’estero, non verificabile per le ragioni già esposte.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

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