La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica non vengono meno perché le opinioni espresse siano aspre, polemiche o denigratorie, cassazione penale sezione 5 sentenza numero 35656/2026 (allegata al post)
La rilevanza penale delle parole deve essere valutata considerando il contesto, l’interesse pubblico della vicenda e la loro funzione critica. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 35656 dell’8 ottobre 2026, con cui la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, una condanna per diffamazione a mezzo social network.
La vicenda riguardava alcuni post pubblicati su Facebook dall’imputato sull’operato dell’amministratore della società incaricata della gestione del servizio idrico integrato della Regione Sardegna. Nel corso del confronto pubblico sulla legittimità dei conguagli richiesti agli utenti per il periodo 2005-2011 e sulle iniziative a loro tutela, l’imputato aveva utilizzato espressioni come “codardo”, “ignavo”, “coniglio”, “venditore di fumo” e “troglodita del diritto, dell’economia e della finanza”, attribuendo inoltre al vertice societario pressioni sui sindaci sardi affinché non aderissero alle iniziative connesse all’azione di classe. Condannato dal Tribunale di Cagliari, con decisione confermata in appello, l’imputato aveva denunciato l’erronea esclusione del diritto di critica e la valutazione isolata delle espressioni contestate.
La Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo la scriminante prevista dall’art. 51 c.p. La Corte ha ribadito che la valenza offensiva di un’espressione deve essere valutata in relazione al contesto nel quale è stata pronunciata, considerando il momento, l’ambiente e le dinamiche comunicative. Non è quindi possibile isolare singole parole dal discorso complessivo e attribuire loro una portata diffamatoria senza considerare la funzione svolta nella manifestazione del dissenso.
La critica deve fondarsi su fatti veri o, almeno, ritenuti veritieri dall’autore in modo fermo e incolpevole. A differenza della cronaca, essa consiste in un giudizio valutativo, caratterizzato da una componente soggettiva che non richiede la stessa obiettività della rappresentazione dei fatti. Occorre comunque verificare l’interesse pubblico alla vicenda e il rispetto dei limiti dell’esercizio del diritto.
Quanto alla continenza, la Corte chiarisce che essa non impone un linguaggio neutro o cortese. Sono ammesse, entro certi limiti, espressioni aspre, iperboli, toni accesi e linguaggio figurato, purché funzionali alla critica e collegati alla questione discussa. Il limite è superato quando l’aggressione verbale diventa un attacco personale gratuito, sproporzionato o privo di connessione con l’oggetto del dibattito.
Il principio vale anche per i social network. La diffusione di un messaggio a una pluralità di destinatari non rende automaticamente illecite le espressioni utilizzate: occorre verificare in concreto la sussistenza della diffamazione e l’eventuale operatività della scriminante. La libertà di espressione, tutelata dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione, senza trasformare quest’ultimo in una forma di immunità dalle critiche su questioni di interesse collettivo.
Nel caso concreto, la controversia riguardava la gestione del servizio idrico, i conguagli richiesti agli utenti e le iniziative a tutela della comunità. Il nucleo di verità dei fatti e l’interesse pubblico alla loro conoscenza non erano contestati. Le espressioni, pur denigratorie, erano riferite a condotte specifiche, come il rifiuto del confronto pubblico e una ritenuta erronea interpretazione della normativa. Non si trattava quindi di un’aggressione personale svincolata dalla vicenda, ma di una manifestazione di dissenso su comportamenti ritenuti lesivi di interessi collettivi.
Anche il riferimento alle presunte «minacce ai sindaci» è stato interpretato dalla Cassazione come una valutazione critica, formulata in termini forti, sull’idoneità di una comunicazione societaria a esercitare pressioni sulle amministrazioni comunali, non come attribuzione di uno specifico reato. Il significato dell’affermazione doveva essere ricostruito nel contesto complessivo.
La Corte ha inoltre ricordato che, in sede di legittimità, non procede a una nuova valutazione delle prove, ma può verificare se, sulla base degli accertamenti compiuti, sussistano gli elementi del reato o emerga una causa di giustificazione. In tale prospettiva opera anche l’art. 129, comma 1, c.p.p.
In definitiva, la critica, anche se espressa con parole aspre e offensive, non integra diffamazione quando si fonda su fatti veritieri, risponde a un interesse pubblico e resta nei limiti della continenza. La valutazione deve essere complessiva e considerare il significato delle parole, la loro pertinenza, la funzione polemica e il contesto di diffusione.
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo che le espressioni contestate erano scriminate dall’esercizio del diritto di critica.
La decisione ribadisce che la tutela della reputazione non può neutralizzare il dissenso su questioni collettive, ma la libertà di critica non costituisce una licenza generale di offendere. Il confine tra critica lecita e diffamazione passa dal collegamento tra fatti, interesse pubblico e continenza, non dalla semplice asprezza delle parole.
