Rilascio porto d’armi: la valutazione dell’amministrazione (Riccardo Radi)

Applicant reviews firearms license paperwork with an official at a government office

La concessione dell’autorizzazione del porto d’armi prevede un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato sezione 3 con la sentenza numero 7237/2026 (allegata al post) ha ricordato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia, come di recente sintetizzato da questa stessa Sezione, per il quale la concessione di tali autorizzazioni presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione “nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica” (cfr. Cons. St., sez. III, 27/04/2022, n. 3329; in termini, id. 10/02/2026, n. 1046 e 3/06/2026, n. 4404 ); discrezionalità che si traduce in un ampio potere valutativo rispetto al requisito della buona condotta, dovendo coniugarsi l’interesse ad ottenere le autorizzazioni stesse con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. III, 27/03/2026 n. 2570) e che non si consuma al primo rilascio.

In particolare, è stato rimarcato che al porto di pistola non corrisponde un diritto assoluto ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi e materiale esplodente; non può dunque essere ricompreso ”.. nello statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo, ma costituisce un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso”(cfr. Cons. St., sez. III, 3/09/2025, n. 7176).

Ben può quindi l’Autorità di pubblica sicurezza “..apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (cfr. Cons. St., sez. III, 3/06/2026, n. 4404 cit.).

Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve innanzitutto escludersi -come correttamente rilevato dal TAR- che il presupposto del bisogno di andare armati possa essere meramente desunto dalla tipologia di attività o professione; in ogni caso, quand’anche si volesse aderire alla tesi ricorrente secondo cui il rischio sarebbe dimostrato -come detto – per tabulas, il legame con i soggetti controindicati, emerso con più forza dopo il primo rinnovo e idoneo a configurare un quid novi rispetto all’assetto fattuale precedentemente considerato dall’Autorità prefettizia, rappresenta in sé motivazione utile a sostenere il diniego, anche a prescindere dal primo motivo, rivelando un rapporto con i due pregiudicati non connotato da occasionalità e sostanzialmente non messo in discussione dall’interessato con specifiche censure di merito.

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