Il pubblico ministero chiede la fissazione della udienza predibattimentale poi presenta la richiesta di archiviazione e il Gip emette decisione di non luogo a provvedere: la cassazione mette ordine (Riccardo Radi)

Giudice guarda dubbioso il pubblico ministero

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 35380/2026 ha esaminato la seguente questione: la richiesta di individuazione della data di comparizione (rivolta dal PM a Giudice della udienza predibattimentale ai sensi degli artt.132 e 160 disp.att. proc.pen.) ha natura di atto di esercizio dell’azione penale, con conseguente irretrattabilità?

Con provvedimento emesso in data 13 marzo 2026 il GIP del Tribunale di Bari ha emesso decisione di non luogo a provvedere su una richiesta di archiviazione introdotta dal Pubblico Ministero.

In motivazione si evidenzia che il Pubblico Ministero si era in precedenza determinato in senso diverso, nel medesimo procedimento, con richiesta di fissazione della udienza predibattimentale.

Detta richiesta viene interpretata come atto di esercizio della azione penale, cui non può far seguito una richiesta di inazione.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – per abnormità – il Pubblico Ministero territoriale.

Decisione:

Va premesso che per costante indirizzo interpretativo della Corte di legittimità nel rapporto tra giudice e pubblico ministero si tende a delimitare l’abnormità strutturale in termini di «esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)».

L’abnormità funzionale, ravvisabile di contro nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (v. tra le molte Sez. U n. 37502 del 28/04/2022, Pmt, Rv. 283552 – 01, ove si è qualificata come abnorme l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento).

Ora, nel caso in esame, il potere di affermare il non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione è in astratto esistente ma è stato esercitato sulla base di un falso presupposto.

Si è ritenuto, in particolare, di attribuire alla richiesta di individuazione della data di comparizione (rivolta dal PM a Giudice della udienza predibattimentale ai sensi degli artt.132 e 160 disp.att. proc.pen.) la natura di atto di esercizio dell’azione penale, con conseguente irretrattabilità.

Ma dal sistema normativo detta natura non emerge, posto che la determinazione di esercizio dell’azione penale in caso di citazione diretta viene espressa con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art.552 cod.proc.pen. .

Va pertanto rilevato il vizio di carenza di potere in concreto, con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

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