Arresto in flagranza e termine per la convalida: detrazione del tempo necessario all’identificazione (Riccardo Radi)

Handcuffed passenger seated behind a partition in a police vehicle

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22106/2026, in tema di arresto in flagranza, ha stabilito che non può tenersi conto del tempo strettamente necessario all’identificazione dell’arrestato, ai fini della verifica del rispetto del termine previsto per la sua presentazione all’udienza di convalida, nel caso in cui, durante l’espletamento di tale attività, quest’ultimo non sia stato sottoposto a una condizione di completa privazione della libertà personale, eccedente il livello di coazione consentito dall’art. 349, comma 4, cod. proc. pen., posto che l’arresto si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto che l’ammanettamento e la coattiva collocazione dell’arrestato all’interno della vettura di servizio integrassero una condizione di completa privazione della libertà personale, incompatibile con il mero accompagnamento a fini identificativi.

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