Nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto e mancata eccezione della difesa e mancato esercizio dei poteri integrativi e modificativi da parte del pubblico ministero: conseguenze la delimitazione del “thema decidendum” ad opera della sentenza di primo grado (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 22240/2026, in tema di decreto che dispone il giudizio, ha stabilito che qualora il difensore dell’imputato non ne eccepisca la nullità per indeterminatezza e il pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteri integrativi e modificativi attribuitigli dall’ordinamento, l’oggetto del processo rimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta degli atti presenti nel fascicolo processuale, conosciuti e conoscibili dalla difesa, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni, con la conseguenza che eventuali omissioni o illogicità della motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata, possono essere dedotte dall’interessato solo con censure specifiche.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello che, all’esito di rinnovazione istruttoria, aveva condannato l’imputato per bancarotta fraudolenta documentale, così riformando la decisione di primo grado che, invece, previa riqualificazione della generica contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione.

Lascia un commento