Processo tributario è equiparabile al processo penale: la Corte Edu apre la strada ad una serie di novità (Redazione)

Segnaliamo la sentenza Grassucci contro Italia depositata oggi dalla Corte Edu (allegata al post). La sentenza inciderà in maniera determinante sul processo tributario che è stato equiparato al processo penale.

Alcuni passaggi della sentenza:

La Corte rileva, innanzitutto, che la presente causa riguarda procedimenti giudiziari relativi all’irrogazione, da parte dell’amministrazione fiscale, di accertamenti o rettifiche fiscali a carico delle ricorrenti, nonché di maggiorazioni di importo compreso in una fascia o in una percentuale dell’imposta di cui dette parti erano state ritenute debitrici (cfr. allegato II). I giudici tributari che si sono pronunciati sui ricorsi presentati dalle ricorrenti hanno confermato le sanzioni oggetto della controversia (paragrafo4 sopra – cfr. anche l’allegato II).

Successivamente, la Corte osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la parte penale dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sarebbe applicabile in materia fiscale solo quando la sanzione inflitta è qualificata come penale dal legislatore, quando l’importo della sanzione supera una certa soglia di gravità o, infine, quando essa può essere sostituita da una misura privativa della libertà in caso di mancato rispetto (paragrafo13 sopra).

Sulla base di tale principio, i tribunali nazionali aditi nei procedimenti «Pinto» avviati dai ricorrenti nei ricorsi nn. 12952/13, 15540/13 e 58395/19 hanno escluso l’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione nei suddetti casi (paragrafi8 e11 sopra citati).

La Corte constata che, nel caso di specie, le maggiorazioni fiscali inflitte rientravano, certamente, nella legislazione tributaria e non nel diritto penale italiano.

Tuttavia, essa osserva che, come nei casi Jussila e Vegotex International S.A. (sentenze sopra citate), tali maggiorazioni si basavano su disposizioni generali applicabili a tutti i contribuenti (cfr. le disposizioni menzionate nell’allegato II) e perseguivano uno scopo al tempo stesso dissuasivo e repressivo. Orbene, quest’ultima considerazione è di per sé sufficiente a conferire alla sanzione inflitta un carattere penale (Jussila, citata, § 38). Inoltre, le ricorrenti rischiavano di vedersi applicare maggiorazioni che potevano arrivare fino al 200 % dell’imposta di cui erano state ritenute debitrici.

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’importo delle maggiorazioni non sarebbe sufficientemente elevato da poter essere assimilato a una sanzione penale, la Corte ricorda che la lieve entità di una sanzione non ha l’effetto di escluderla dal campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione. Tale disposizione si applica quindi nella sua veste penale, nonostante la modesta entità della somma richiesta a titolo di maggiorazione d’imposta (ibidem).

Detto questo, la Corte ricorda che, poiché le maggiorazioni fiscali non rientrano nel nucleo centrale del diritto penale, le garanzie offerte dall’articolo 6 non devono necessariamente applicarsi in tutta la loro rigorosità (Vegotex International S.A., cit., §§ 75 e 76).

Ne consegue che l’aspetto penale dell’articolo 6 della Convenzione è applicabile nel caso di specie.

Pertanto, la Corte respinge l’eccezione preliminare sollevata dal Governo.

.. la Corte ritiene che il ricorso che consente ai cittadini di lamentare l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario in materia fiscale, così come risulta dall’interpretazione della legge Pinto da parte dei tribunali nazionali (paragrafi2628 sopra citati), non possa essere considerato effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.

È pertanto opportuno respingere l’eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni sollevata dal Governo e concludere che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione in relazione alle cause nn. 36990/19 e 53262/21.

In estrema sintesi, la Corte Edu qualifica come penale il processo tributario in quanto le sanzioni tributarie italiane sono sostanzialmente penali applicando gli Engel’s criteria ed è applicabile la Legge Pinto.

Rimandiamo alla lettura della sentenza in lingua francese e in italiano.

Rispondi