Un pubblico ministero commette una serie di errori che portano alla scarcerazione di un uomo arrestato per reati gravi: secondo il CSM ha sbagliato ma non sono esenti da colpe anche il giudice e il VPO delegato per l’udienza, quindi, pronuncia assolutoria (Redazione)

TRIBUNALE DI ROMA UDIENZA PENALE sign, judge, lawyer, and defendant

La colpa è di tutti e di nessuno, questo il senso della sentenza numero 79/2026 (allegata al post) della sezione disciplinare del CSM, ove si sottolinea che “pur prendendo atto dell’ostinazione con la quale l’incolpato abbia negato i propri, pur evidenti, errori, ferme restando le violazioni di legge da lui commesse e oggetto di corretta contestazione, ma escluso che le stesse possano essere attribuite ad ignoranza o a inescusabile negligenza e soprattutto escluso che la non convalida dell’arresto, con conseguente liberazione dell’arrestato, possa essere attribuita direttamente a tali violazioni, in quanto piuttosto scaturita da discutibili decisioni adottate dal VPO delegato e dal giudice investito della richiesta del P.M., le ragioni esposte in motivazione consentono di giungere alla pronuncia assolutoria di cui al dispositivo”.

La vicenda che ha fatto scaturire il procedimento disciplinare si può riassumere in sintesi nel seguente modo:

Il PM dott. NOME 1 titolare del procedimento n. 767/2024 R.G. P.M. iscritto per i reati di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 n.1) L.75/58 e 61 n.2 c.p., 585, c.1, 582 c.p. e 4 L. 110/75 a carico di NOME, tratto in arresto alle ore 19.00 del 22/3/2024, ha effettivamente disposto che il medesimo venisse condotto direttamente innanzi “al Tribunale di UFF 3 in composizione MONOCRATICA per l’udienza del 24.3.24 alle ore 9.30 per la convalida dell’arresto e per il contestuale giudizio direttissimo”.

Con il medesimo decreto ha chiesto l’applicazione nei confronti dell’arrestato della “misura della CC in carcere” (cfr. decreto del 23.3.2024) e ha delegato la VPO dott.ssa NOME 4 “ad esercitare le funzioni di pubblico ministero all’udienza DIBATTIMENTO del 24.03.2024”. All’udienza, il giudice dott. NOME  ha certamente emesso l’ordinanza richiamata nel capo d’incolpazione di non convalida dell’arresto nella quale ha scritto: “…sentita preliminarmente la richiesta del Pubblico Ministero di non procedere alla convalida dell’arresto … stante l’incompetenza del Tribunale in composizione monocratica…. Il pubblico ministero rilevava inoltre a verbale la propria incompetenza quale VPO, nonché la mancata notifica alla persona offesa che non è stata disposta dalla Procura nel decreto di presentazione dell’imputato a dibattimento per convalida dell’arresto e Giudizio direttissimo.

Stante l’incompetenza del giudice monocratico adito nell’applicarla e la propria incompetenza quale VPO nel chiederla il P.M. rilevava di non poter chiedere l’applicazione di nessuna misura cautelare a carico di NOME e dunque chiedeva la liberazione dell’arrestato”. Sulla base di tale condivisa premessa e rilevata la propria incompetenza il giudice ha proceduto a non convalidare l’arresto “restituendo gli atti al Pubblico Ministero per le sue valutazioni” e ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato (cfr. ordinanza del 24.03.2024).

Questi i fatti certi e non contestati.

Ciò posto, l’illecito di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 109 del 2006 richiede per la sua configurazione che la violazione di legge sia grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile.

La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell’errore nell’approccio giurisdizionale e al “peso” che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa.

Il resto è tutto scritto nella sentenza allegata che fornisce uno spaccato di quanto avviene nelle aule di giustizia dove tra pm e giudice: “Il lavoro di gruppo è essenziale. Ti permette sempre di dare la colpa a qualcun altro” (Arthur Bloch, La legge di Murphy).

Buona lettura

Lascia un commento