Viola la deontologia l’avvocato che non retribuisce il proprio difensore (Francesco Bianchini)

In un articolo di questo blog del 6 dicembre 2025 (consultabile a questo link) si trattava il caso dell’avvocato moroso nei canoni di locazione, nei cui confronti il CNF confermava l’addebito deontologico integrante la violazione degli artt. 63 e 64, C.D.F., pur rideterminando la sanzione – inizialmente irrogata dal relativo C.D.D. nella sospensione di mesi due dall’esercizio della professione –  nella censura, trattandosi di inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione che assume carattere di illecito disciplinare in quanto, per modalità o gravità, risulta tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

Recentemente le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. unite, ordinanza 18.06.2026, n. 20722, Rv. 678858-01, attualmente disponibile solo nella massima, siccome in fase di oscuramento) hanno confermato il citato indirizzo ermeneutico, rigettando il ricorso dell’avvocato avverso la sentenza del C.N.F. 26.06.2025, n. 181 che aveva confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione irrogatagli dal C.D.D. con delibera del 20.01.2022.

Nel caso di specie l’avvocato non solo si era reso moroso nei confronti di un collega che lo aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale, ma, dopo averlo costretto ad agire in sede giudiziale per il recupero del credito, aveva contestato infondatamente la pretesa attorea, disconoscendo la propria firma in realtà autentica e come tale giudizialmente accertata.

Nel rigettare il ricorso – in sede giurisdizionale – avverso la predetta delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto che la condotta del professionista integrasse:

– violazione dell’art. 9, C.D.F. (violazione del dovere di correttezza, probità, dignità e decoro), ossia illecito deontologico permanente, per aver, in qualità di convenuto in giudizio per il mancato pagamento di un debito, contestato infondatamente la pretesa attorea disconoscendo la propria firma in realtà autentica e come tale giudizialmente accertata;

– violazione dell’art. 63, C.D.F. (compromissione della dignità della professione e

l’affidamento dei terzi), per aver con la propria condotta compromesso l’immagine dell’avvocato agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto, quali giudici ed ufficiali giudiziari;

– violazione dell’art. 64, C.D.F. (inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte, giungendo a subire un’azione giudiziaria.

Nel rigettare il ricorso per cassazione interposto dall’avvocato, la Suprema Corte, tra l’altro, conferma il principio consolidato a mente del quale nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all’ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Cassazione, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell’enunciazione delle ipotesi di illecito (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. unite, sentenza 10.10.2024, n. 26369, Rv. 672372 – 01).

In definitiva, anche gli avvocati devono pagare gli avvocati.

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