Sorveglianza speciale e libertà vigilata: è legittima l’applicazione congiunta ma ne è preclusa l’esecuzione contemporanea (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34727/2026, 22/28 settembre 2026, ha affermato che l’art. 13 Cod. Antimafia riconosce implicitamente la liceità dell’applicazione congiunta della misura preventiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della misura di sicurezza della libertà vigilata, vietandone soltanto l’esecuzione simultanea.

L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 regola i rapporti tra la misura di sicurezza della libertà vigilata e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; stabilisce, particolare, che «quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti».

La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione, spiegando che «ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all’ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima». (Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Rv. 270900 – 01).

Sicché, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non è stato fissato un principio di incompatibilità applicativa assoluta tra le due misure, ma è stato stabilito che se la misura di sicurezza è già in atto non può darsi esecuzione alla misura di prevenzione, la quale potrà semmai produrre effetti dopo che sarà completamente espiata la misura di sicurezza.

Come spiega in motivazione il precedente sopra richiamato, la norma riconosce implicitamente la liceità dell’applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l’esecuzione simultanea (e in tal senso la recente giurisprudenza di legittimità si pone in continuità con Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003).

La norma va poi letta tenendo conto del dettato di cui all’art. 15, comma 2 secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in forza del quale «se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno». Orbene, come emerge dal provvedimento impugnato (e la circostanza non è contestata), all’epoca in cui è stata applicata la misura di prevenzione con il decreto in data 30/01/2025 la misura di sicurezza della libertà vigilata era stata disposta con la sentenza di condanna, ma non era ancora in corso di esecuzione; e anche per questa ragione l’originaria eccezione di non applicabilità della misura di prevenzione era stata respinta dal Tribunale sezione misure di prevenzione (così alle pagine 4 e 5 del decreto applicativo riportate nel provvedimento impugnato).

Come rappresenta lo stesso ricorrente, la misura della libertà vigilata è stata poi effettivamente applicata ai sensi dell’art. 211 cod. pen. previa emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 10/12/2025, pertanto dopo che il decreto applicativo della misura di prevenzione ha avuto esecuzione e dopo che è divenuto irrevocabile. Sicché la libertà vigilata non è stata applicata prima dell’esecuzione della misura di prevenzione, secondo la scansione descritta dall’art. 13 cit.

Ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata espressamente dall’art. 15, comma 2 secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in quanto al ricorrente è stata applicata la libertà vigilata, quando era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale impostagli con prescrizioni e per questo era collocato presso il Centro di accoglienza dove deve seguire un percorso terapeutico.

Sicchè opera la regola secondo la quale egli sarà sottoposto alla libertà vigilata dopo la cessazione dell’obbligo di permanere presso il suddetto centro in forza della misura di prevenzione.

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