Stalking e giustizia riparativa: condizioni ostative tassative e presupposto positivo di utilità (Riccardo Radi)

Giovane imputato e parte civile che rifiuta

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 35493 del 6 ottobre 2026 ha sottolineato che il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa fondato esclusivamente sulla tipologia del reato, sulla pendenza di una misura cautelare, sul dissenso della persona offesa e su un generico pericolo di vittimizzazione secondaria, senza verifica concreta dei rischi per l’incolumità e per l’accertamento processuale, senza valutare i propositi di resipiscenza dell’imputato, la sua giovane età e quella della vittima, nonché senza considerare la possibilità di ricorrere a programma con vittima surrogata, è viziato da difetto di motivazione e violazione di legge.

L’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 150/22 esclude preclusioni legate alla fattispecie o gravità del reato; l’articolo 53, comma 1, lettera a), contempla programmi con vittima surrogata; l’articolo 129‑bis Cpp impone valutazione prognostica di utilità e di concreto pericolo, non fondata su presunzioni. Il dissenso della vittima non costituisce veto assoluto.

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