Mio figlio è candidato? Non lo sapevo!
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 221/2026 (allegata al post) ha stabilito che ancorché la legge professionale non preveda espressamente una specifica incompatibilità, deve ciononostante ritenersi che, ai sensi del principio generale scolpito all’art. 6-bis L. 242/1990 sul procedimento amministrativo, il rapporto di parentela tra commissario d’esame e candidato comporti una situazione oggettiva di incompatibilità evidente, con conseguente dovere di astensione dell’avvocato, a pena di illecito deontologico ai sensi dell’art. 9 cdf.
Infatti, l’avvocato nominato componente della commissione d’esame è tenuto a verificare preventivamente quantomeno la presenza o meno di un proprio praticante tra gli esaminandi, a fortiori laddove sappia che tra questi vi potrebbe essere finanche un parente o addirittura il figlio
Nel caso di specie, l’avvocato non si era astenuto dall’incarico di commissario d’esame nonostante fra i candidati vi fosse il figlio, che peraltro era stato pure suo praticante, asserendo di non essere a conoscenza della circostanza; peraltro non si era astendenuto neppure dopo che la circostanza stessa gli veniva ufficiamente comunicata dalla Commissione, ritenendo che la situazione di incompatibilità si potesse porre solo per l’orale se il figlio avesse superato lo scritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 221 del 18 maggio 2026
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