Il decreto di archiviazione del GIP di Caltanissetta nel procedimento contro ignoti connesso alla gestione del filone mafia/appalti da parte della Procura di Palermo: parla un giudice, non un “giovane giudice” (Vincenzo Giglio)

INTRODUZIONE

Sono al centro dell’attenzione mediatica, sociale e politica le conclusioni rassegnate pochi giorni addietro dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nel decreto di archiviazione, su conforme richiesta della Procura della Repubblica della medesima sede, del procedimento iscritto nel 2022 a carico di ignoti che, nella qualità di soggetti esterni a Cosa nostra, avrebbero concorso nell’ideazione e nell’esecuzione delle stragi del 23 maggio 1992 a Capaci e del 19 luglio 1992 a Palermo in Via D’Amelio.

Nella prima furono assassinati i magistrati e coniugi Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani e rimasero ferite decine di persone.

Nella seconda trovarono la morte il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Il decreto è particolarmente voluminoso: ben 644 pagine.

Non è certo la dimensione abituale di un provvedimento di archiviazione ma si comincia a comprenderne la necessità ove si consideri che il fascicolo procedimentale è composto da diverse migliaia di documenti che occupano uno spazio informatico di circa 20 GB.

L’ampiezza del contenuto da un lato e lo standard degli scritti proprio di un blog impongono una drastica riassunzione che, anche attraverso il riporto di passaggi testuali evidenziati tra virgolette, punterà ad evidenziare la metodologia utilizzata dal GIP nisseno e l’essenza della decisione che ne è il risultato.

Ciò non preclude, peraltro, successivi approfondimenti sulle parti più rilevanti del decreto.

LA METODOLOGIA

Prima di ogni altra cosa, si desidera fare una considerazione preliminare.

Nel racconto mediatico del provvedimento il suo autore viene spesso definito come un “giovane giudice”.

È una definizione che potrebbe attecchire e avere un significato sminuente solo in un Paese gerontocratico come il nostro.

Il magistrato interessato ha quasi 40 anni, fa parte dell’ordine giudiziario da dieci e ha già maturato una significativa e specializzata esperienza nella giurisdizione penale.

Merita quindi che lo si consideri un giudice e basta, senza altre aggettivazioni che, prive di senso in se stesse, si prestano per contro assai bene per criticarne strumentalmente la capacità e l’adeguatezza rispetto a un caso giudiziario così complesso.

Questo giudice dedica alla descrizione della metodologia seguita le primissime pagine del decreto e lo fa nelle due prospettive che chiunque creda davvero allo spirito del giusto processo spera di trovare in qualsiasi provvedimento giudiziario: la conoscenza degli atti e la distinzione del giudice dall’accusa.

Le considera così importanti da volere rendere trasparente il modo in cui assicurerà l’una e l’altra: “l’impiego della tecnica del copia incolla della richiesta del P.M. sarà accompagnato dall’utilizzo di apparato motivazionale proprio (graficamente distinguibile da quello relativo alla richiesta del P.M., a sua volta contraddistinto dalla tecnica dell’utilizzo del carattere Times New Roman dimensione 12) che dà conto di come l’intera richiesta è stata materialmente esaminata e valutata in senso critico e non meramente adesivo”.

Il giudice tace invece su ulteriori caratteristiche che tuttavia emergono in ogni parte del provvedimento: la capillarità del suo confronto con gli atti; l’apprezzabile ordine con cui li inserisce nella trama complessiva, rendendola di agevole comprensione per il lettore; l’indicazione costante e dettagliata, tramite rimandi in nota, delle fonti di derivazione degli elementi conoscitivi, consentendone così il pieno controllo e quindi, ove occorra, anche la critica.

Tace su questo ma in un successivo passaggio della motivazione (pag. 95) si concede un’osservazione critica su chi applica standard differenti:

“Merita di essere osservato come è certamente vero che le sentenze (anche quelle definitive) possono essere rimesse in discussione, anche perché nella storia giudiziaria italiana, mai come in relazione alla strage di Via D’Amelio, il significato della parola “giudicato” è apparso così malfermo. Epperò, se si decide di (provare a) confutare gli argomenti spesi dalle pronunce giurisprudenziali esistenti ci si deve far carico del duplice onere di conoscere tali pronunce e di portare, nel merito, argomenti a confutazione. 

A ragionare diversamente si scade nel qualunquismo e nell’abbandono della cultura della giurisdizione:

“PRESIDENTE – Le pongo un’altra domanda, proprio perché la sua esperienza ci può dare un quadro più ampio. Lei ha fatto più volte riferimento al fatto che mafia-appalti sarebbe poco per identificarlo come motivo della strage. Perché, allora, è scritto nelle sentenze Borsellino ter, quater e quinquies che mafia-appalti è certamente una concausa, se secondo lei non ce n’era motivo?

GIAN CARLO CASELLI – Francamente di queste sentenze ho sentito parlare, ho letto sintesi, ma non so come possano essere queste convinzioni di mafia appalti che personalmente non condivido per niente. Potrei cavarmela con una battuta: tot capita tot sententiae. I magistrati quando sono in vena di scherzi traducono questo brocardo in termini un po’ maccheronici: «tutto capita nelle sentenze», anziché «tante teste tante idee»”.

IL CONTENUTO

La delimitazione dell’oggetto e delle finalità dell’indagine

Tale oggetto è riferito solo indirettamente al dossier/rapporto mafia-appalti redatto dal ROS dei Carabinieri di Palermo il 16 febbraio 1991, servendo piuttosto a comprendere “se tramite le numerose “anomalie” rilevate in alcuni procedimenti pendenti presso la procura di Palermo nel biennio 1990-1992 (tra cui mafia-appalti) – che mettono in evidenza il forte conflitto di interessi del Dott. Pietro Giammanco (in relazione ai suoi rapporti con gli onorevoli Mario D’Acquisto e Salvo Lima, quest’ultimo pienamente coinvolto nel controllo della Sirap e a sua volta legato da stretti rapporti con Buscemi Antonino) e del Dott. Giuseppe Pignatone (in relazione al ruolo rivestito dal padre come presidente dell’Espi, ente controllante della Sirap, ma anche in relazione agli acquisti immobiliari del suo nucleo familiare dai Buscemi) – si possa addivenire a dare concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alle stragi di Capaci e Via D’Amelio di altri soggetti diversi da cosa nostra interessati all’ “eliminazione” dei Dott.ri Falcone e Borsellino (e in particolare esponenti del mondo politico-imprenditoriale compromessi con la mafia)”.

Tale ipotesi investigativa è stata avviata partendo dall’attività svolta dalla Procura di Palermo agli inizi degli anni Novanta nel periodo in cui era diretta dal Dr. Pietro Giammanco in relazione a tre direttrici principali: 1) il proc. 2789/1990 (c.d. procedimento mafia-appalti); 2) il proc. 3589/1991; 3) il proc. 1500/1993 (che nasce dalla riapertura del n. 2).

Ancora più specificamente: l’indagine della Procura nissena ha esplorato la sostenibilità dell’ipotesi che il procedimento mafia-appalti fosse una causa o una concausa delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

È straordinariamente significativo che già in questa fase assolutamente preliminare il giudice abbia inteso anticipare un suo convincimento, di seguito esplicitato e argomentato in modo compiuto: “Pur prendendo atto dell’estrema complessità del materiale probatorio a disposizione (il quale, in determinate circostanze, presenta un certo grado di ambiguità e di contraddittorietà), che non consente, allo stato, di escludere ulteriori concause delle stragi in esame, l’Ufficio ritiene, sulla base di numerosi e concreti elementi indiziari, di poter individuare due presupposti o precondizioni e un fattore concorrente della consumazione delle stesse e segnatamente:

1. l’isolamento all’interno dell’Ufficio di Palermo dei Procuratori Aggiunti Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO;

2. il notevole incremento della sovraesposizione dei medesimi a causa del modo in cui cosa nostra e alcuni settori del mondo politico e imprenditoriale percepivano l’operato del Procuratore Pietro GIAMMANCO e del magistrato a lui più “vicino” (Giuseppe PIGNATONE), specie se paragonato all’atteggiamento giustamente rigoroso avuto nei confronti di detto ambiente prima da parte del dott. Giovanni Falcone e successivamente dal dott. Paolo Borsellino;

3. la “discutibile” gestione delle indagini riguardante il filone “mafia appalti” durante il periodo in cui il dott. GIAMMANCO esercitò le sue funzioni di Procuratore”.

Questa anticipazione, la cui sinteticità non impedisce certo di apprezzarne la tragica gravità, non era necessaria in questa fase e in qualche modo ha rappresentato una vistosa deroga a quell’ordine espositivo e argomentativo di cui si è detto.

Non c’è una spiegazione plausibile sicché si può solo ipotizzare che si sia trattato dell’urgenza dell’uomo, prima che del giudice, di proclamare da subito una verità apparsagli evidente e restituire così giustizia postuma a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti gli altri eroi la cui vita è stata spenta dal furore omicida di Cosa nostra.

Le interlocuzioni tra il Senatore Roberto Scarpinato e l’ex magistrato Gioacchino Natoli in vista della probabile audizione di quest’ultimo dinanzi alla Commissione bicamerale antimafia

Si riportano letteralmente i passaggi pertinenti del decreto.

Si precisa inoltre che il GIP ha ritenuto utilizzabili le conversazioni captate tra il Senatore Scarpinato e il Presidente Natoli, classificandole come occasionali.

“Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, in vista di una probabile sua audizione innanzi alla Commissione Antimafia, Gioacchino NATOLI interloquiva con il Procuratore della Repubblica di Palermo e con personale della sua segreteria al fine di recuperare, come suggeritogli dal Senatore Roberto SCARPINATO (con il quale si era effettivamente incontrato in data 31 agosto 2023, durante una cena i cui contenuti, proprio per la preventiva conoscenza della presenza del Parlamentare, non erano stati monitorati – cfr. nota prot. 0511426-2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta del 04.09.2023), gli atti inerenti al procedimento penale n.3589/1991 (procedimento “Massa Carrara”) sulla gestione del quale era, a sua detta, già stato attaccato dall’Avv. Fabio TRIZZINO che doveva, a sua volta, essere audito in Commissione (cfr. nota prot. 0512478-2023 del 04.09.2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta). Nello stesso arco temporale, Gioacchino NATOLI interloquiva anche con Guido LO FORTE, già assegnatario del procedimento penale n. 2789/1990 RGNR mod.21 (procedimento “mafia appalti”).

Durante le sue ricerche, il NATOLI appurava, tra l’altro, che, secondo quanto risultante dalle verifiche effettuate dalle cancellerie della Procura della Repubblica di Palermo, la documentazione inerente alle intercettazioni non era stata distrutta poiché il suo provvedimento non era stato eseguito.

Allo stesso tempo, il NATOLI cercava, riuscendovi, di mettersi in contatto, tra l’altro con GALATI Damiano e, nell’ultima decade del mese di settembre 2023, faceva consegnare della documentazione a Roberto SCARPINATO che, come detto, lo aveva compulsato affinché si attivasse per recuperare alcuni atti (cfr. nota prot. 0554409-2023 del 25.09.2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta) […]

L’attività di captazione restituiva risultati si sicuro interesse grazie anche ai commenti suscitati dai lavori della Commissione parlamentare Antimafia.

In effetti, si registravano: – contatti tra SIRACUSA Patrizia, moglie di Gioacchino NATOLI, ed una serie di soggetti con i quali la donna interloquiva in merito alla condotta tenuta dal marito in relazione al fascicolo iscritto con gli atti provenienti da Massa Carrara, evidenziando l’intervento decisivo, nella gestione degli atti, dell’allora Procuratore della Repubblica e di Giuseppe PIGNATONE; – contatti tra Gioacchino NATOLI e Roberto SCARPINATO (cfr. note prot. 0740941 del 21.12.2023, prot. 0116439 del 23.02.2024, prot. 0212532 del 09.04.2024) nel corso dei quali: o quest’ultimo informava di essere stato designato a far parte della citata Commissione che aveva eletto un suo Presidente che, in successive conversazioni con lo stesso interlocutore (progressivo 4645 del 29.08.2023 – r.int. 1088/2022), il Senatore si diceva deciso a “seppellire […] sotto una montagna di documenti”. SCARPINATO comunicava a NATOLI i temi di approfondimento della Commissione e lo “incaricava” di sondare il contenuto di ciò che certi soggetti (tra i quali l’attuale Procuratore Maurizio DE LUCIA) avrebbero potuto dire sui fatti della Procura di Palermo del 1992, ove si fosse deciso di audirli […]

in successive conversazioni, NATOLI e SCARPINATO si accordavano sulle domande che quest’ultimo avrebbe rivolto al primo in ipotesi di una sua (probabile) escussione e concordavano i temi che NATOLI avrebbe dovuto sviluppare con l’ausilio del Senatore, il quale avrebbe dovuto “alzargli la palla” (cfr. Progressivo n. 2594 del 18 gennaio 2024 – r.int. 1400/2023), per consentirgli di introdurre determinate circostanze che entrambi erano interessati a fare emergere […]

con l’approssimarsi dell’audizione di NATOLI, quest’ultimo concordava, inoltre, con il Senatore SCARPINATO, il contenuto delle “note di chiarimento” da depositare dinnanzi alla Commissione e i due definivano, inoltre, la “scaletta” delle domande che il parlamentare avrebbe rivolto, in quella occasione, all’ex collega e passavano in rassegna i nominativi di altri soggetti che, a loro avviso, dovevano essere sentiti (progressivo 7278 del 20 gennaio 2024 – r.int. 1088/2022) […]

L’odierno decidente ritiene di non poter (e dover) prendere posizione sul fatto che un membro della Commissione Nazionale Antimafia (il senatore Scarpinato) possa concordare e/o anticipare ad un soggetto che dovrà essere audito (il Dott. Natoli) le domande che avrà intenzione di porgli. Si tratta di un giudizio di opportunità squisitamente politico che è rimesso a sedi diverse da quella giurisdizionale.  Quello che però qui è doveroso segnalare è l’attività depistante posta in essere dal Senatore Scarpinato nei confronti del Dott. Natoli che emerge chiaramente dalla lettura del progressivo n. 2594 del 18.01.2024.  Non è grave tanto la forma dell’interlocuzione (NATOLI Gioacchino: questo, questo che fa lo… lo…  introduco io? accussì? a… ex abrupto? SCARPINATO Roberto: io ti faccio una domanda!  NATOLI Gioacchino: ahhh! SCARPINATO Roberto: io ti faccio una domanda! NATOLI Gioacchino: tu mi devi alzare la palla!), quanto il contenuto (SCARPINATO Roberto: senti tu non ti devi dimenticare assolutamente… NATOLI Gioacchino: di che? SCARPINATO Roberto: di parlare de… della riunione che ci fu alla Procura di Palermo, ehm… quando fu? il 14 luglio! quella del ’92… ma tu mi devi dire che ci fu un’esposizione anche del fatto che c’era stata la richiesta di archiviazione, con tutti i contenuti, eccetera eccetera.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, comprendere se alla riunione della Procura di Palermo del 14.07.1992 il Dott. Borsellino era stato informato o meno della richiesta di archiviazione del proc. n. 2789/90 N.R. costituisce un punto controverso.  E se un soggetto (il senatore Scarpinato), che non ha partecipato a quella riunione, indica ad un altro soggetto (il Dott. Natoli) di affermare qualcosa che il predetto Dott. Natoli non aveva dichiarato il 30.07.1992 – per di più avendo un interesse proprio (essendo tra i firmatari dell’archiviazione del 13.07.1992) a che si dica che il Dott. Borsellino fu informato dell’archiviazione – ciò non può che tradursi in un’attività di inquinamento della ricostruzione dei fatti (in senso a sé favorevole) posta in essere da uno dei membri della Commissione parlamentare deputata a (tentare di) fare chiarezza sugli avvenimenti di quel frangente storico.  E l’attività di inquinamento posta in essere dal senatore Scarpinato si è in concreto verificata come si evince plasticamente dalla lettura dell’audizione del Dott. Natoli in Commissione nazionale antimafia il 01.02.2024”.

La conclusione

Si riporta il relativo passaggio letterale:

“L’analisi svolta – pur evidenziando il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare i Dott. ri Falcone e Borsellino all’interno della Procura di Palermo nel biennio 1990-1992 e pur mettendo in luce la distanza siderale esistente tra la loro capacità professionale e quella di tanti altri magistrati a loro coevi, che si trovarono ad operare in relazione ai procedimenti che toccavano uno degli argomenti di maggior interesse per i Dott.ri Falcone e Borsellino (il rapporto tra cosa nostra e il sistema degli appalti pubblici) – non ha consentito di individuare alcun elemento probatorio, autonomamente persuasivo, che possa portare all’identificazione di specifici soggetti tra i magistrati o tra gli esponenti del mondo politico-imprenditoriale legati a costoro da poter iscrivere quali concorrenti morali (e ancor più materiali) in relazione alle due stragi. 

Conclusivamente, per tutte le ragioni finora passate in rassegna, gli elementi acquisiti non consentono l’iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna”.

NOTE CONCLUSIVE

Il provvedimento preso in esame in questo scritto è solo un decreto di archiviazione di un procedimento contro ignoti.

Il suo autore ha escluso l’esistenza di elementi tali da consentire l’iscrizione di alcun soggetto identificato nel registro delle notizie di reato e men che meno una ragionevole previsione di condanna.

Nessuna verità processuale definitiva può quindi derivarne e i convincimenti espressi dal GIP non hanno alcun valore che vada oltre l’ambito in cui si è pronunciato.

Queste sottolineature, pur scontate, devono comunque esser fatte per fugare l’eventuale impressione che quei convincimenti abbiano il valore di fatti.

Resta tuttavia l’amaro in bocca che si prova rievocando la tragica fine di grandi servitori dello Stato e constatando quanto ancora sia lontana la verità completa sulle responsabilità che causarono la loro fine solitaria.

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