Richiesta in executivis di riconoscimento della continuazione: i casi in cui il giudice è tenuto a una nuova valutazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34730/2026, 22/28 settembre 2026, ha chiarito che anche quando l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto delle stesse sentenze, il giudice dell’esecuzione è tenuto a procedere ad una nuova valutazione solo se nell’ambito del nuovo procedimento da essa introdotto vengono prospettati elementi, fatti o questioni nuove non valutate nella precedente decisione e astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessiva della richiesta.

Il giudice ne dovrà verificare l’effettiva novità e, in caso positivo, dovrà motivare specificamente su di esse. La preclusione non potrà dirsi venuta meno quando invece l’istanza si basa sugli stessi dati e sulle medesime prospettazioni solo diversamente argomentate, non potendosi considerare elemento di novità una diversa modulazione dialettica della tesi che aveva sorretto la precedente istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso e che era stata già ritenuta infondata con provvedimento passato in giudicato.

Quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l’impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza è dunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all’esito del procedimento di esecuzione in cui l’esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Rv. 196317 – 01).

Sicchè «il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Rv. 256406 – 01).

La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad una nuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” si realizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394 – 01).

In questa prospettiva anche la lettera dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Rv. 227329 01).

E così è stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamento giurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Rv. 243810 – 01).

Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza, l’esito del precedente giudizio di esecuzione non è stato ritenuto preclusivo di una nuova valutazione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01).

Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 – 01).

Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza con riguardo alle istanze che contengano la prospettazione di fatti o questioni giuridiche ulteriori, ancorché preesistenti alla precedente decisione (così Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 – 01, D.; e più in generale sui presupposti del giudicato nell’incidente di esecuzione cfr. Sez. 1, n. 16200 del 24/04/2026, Rv. 289887 – 01, che richiama Sez. U, n. 4460 del 1994, Rv. 196889-01).

Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto delle stesse sentenze, il giudice dell’esecuzione è tenuto a procedere ad una nuova valutazione solo se nell’ambito del nuovo procedimento da essa introdotto vengono prospettati elementi, fatti o questioni nuove non valutate nella precedente decisione e astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessiva della richiesta.

Il giudice ne dovrà verificare l’effettiva novità e, in caso positivo, dovrà motivare specificamente su di esse. La preclusione non potrà dirsi venuta meno quando invece l’istanza si basa sugli stessi dati e sulle medesime prospettazioni solo diversamente argomentate, non potendosi considerare elemento di novità una diversa modulazione dialettica della tesi che aveva sorretto la precedente istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso e che era stata già ritenuta infondata con provvedimento passato in giudicato.

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