Una piazza non diventa automaticamente un luogo abitualmente frequentato da minori soltanto perché, occasionalmente, vi si trovino bambini o ragazzi. È questo il punto centrale della Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35277 del 5 ottobre 2026 (allegata al post), chiamata a pronunciarsi sull’applicazione dell’art. 527 c.p. e, in particolare, sulla nozione di luogo abitualmente frequentato da minori.
Nel caso esaminato, la condotta era stata posta in essere nella piazza centrale di un piccolo paese, nell’orario di uscita dalla scuola, quando i giovani erano soliti ritrovarsi ai tavolini di un bar in attesa dell’autobus, la cui fermata si trovava nelle immediate vicinanze.
La Corte ha ribadito che per “luogo abitualmente frequentato da minori” non deve intendersi un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico nel quale possa occasionalmente trovarsi un minore, ma un luogo nel quale, sulla base di un’attendibile valutazione statistica, la presenza di più minori abbia carattere elettivo e sistematico. Ne deriva che la semplice presenza occasionale di un minore non è sufficiente: occorre accertare concretamente una frequentazione abituale, non casuale, caratterizzata da una presenza minorile stabile e prevedibile.
La sentenza ribadisce, inoltre, la distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza: i primi presuppongono un’offesa intensa e grave al pudore sessuale, tale da suscitare nell’osservatore disgusto o rappresentazioni e desideri erotici; i secondi, invece, si traducono nella violazione delle ordinarie regole di costumatezza, decoro e compostezza, provocando fastidio, disagio o riprovazione.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il gesto di toccarsi i genitali, accompagnato da un esplicito invito di natura sessuale rivolto alle ragazze, non si limitasse a una manifestazione di scompostezza o scostumatezza, ma fosse concretamente idoneo a suscitare disgusto, assumendo pertanto i connotati dell’atto osceno penalmente rilevante ai sensi dell’art. 527 c.p.
Il principio di diritto che emerge dalla pronuncia è dunque preciso: la presenza occasionale di minori non trasforma un luogo pubblico in un luogo abitualmente frequentato da minori; è necessaria una presenza che, sulla base di una valutazione concreta e attendibile, abbia carattere elettivo e sistematico.
Allo stesso tempo, la qualificazione della condotta come atto osceno richiede un’offesa al pudore sessuale di particolare intensità, che deve essere valutata alla luce delle concrete modalità del comportamento e del contesto nel quale esso viene posto in essere.
