Patologia psichica cronica, vizio parziale di mente e necessaria individualizzazione della sanzione (Marco Pizzinelli)

Rapporto tra patologia psichica, capacità di intendere e di volere e commisurazione della pena.

La Corte di Cassazione Sezione V Penale con la sentenza n. 34913/2026 (allegata al post) torna a pronunciarsi sul rapporto tra patologia psichica, capacità di intendere e di volere e commisurazione della pena, riaffermando la necessità che il giudice di merito proceda a un accertamento rigoroso e a una motivazione effettiva in ordine all’incidenza delle condizioni patologiche dell’imputato sulla sua capacità di autodeterminazione.

La vicenda trae origine dal diniego dell’attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p., in relazione alla cronica intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti, nonché delle circostanze attenuanti generiche. 

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando un effettivo difetto motivazionale della sentenza impugnata, la quale non aveva adeguatamente confrontato gli elementi di natura medico-sanitaria prodotti dalla difesa con la concreta condizione psichica dell’imputato. 

La Corte evidenzia, in particolare, che la documentazione sanitaria attestava una sindrome da dipendenza da alcool e una contestuale presa in carico psichiatrica per una diagnosi di psicosi non organica non specifica. Tali elementi, unitamente al protrarsi della sintomatologia anche durante un significativo periodo di detenzione e all’inserimento dell’imputato in una residenza sanitaria psichiatrica, imponevano un approfondimento specifico sulla possibile cronicità della patologia e sulla sua eventuale incidenza sulla capacità di intendere e di volere.  Ne deriva un primo principio di particolare rilievo: l’accertamento del vizio parziale di mente derivante da cronica intossicazione non può essere fondato su considerazioni generiche relative alla dipendenza, ma deve essere condotto attraverso un’ampia e rigorosa valutazione degli elementi medico-fattuali concretamente acquisiti al processo. A tale approfondimento deve corrispondere una motivazione altrettanto puntuale, nella quale il giudice dia conto delle ragioni per le quali gli elementi clinici acquisiti siano, o non siano, idonei a dimostrare una compromissione della capacità di intendere o di volere.  La Cassazione colloca tale principio nel più ampio quadro costituzionale della colpevolezza e della personalità della responsabilità penale.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2026, la Suprema Corte ricorda che, quando viene meno, o risulta significativamente ridotta, la capacità dell’agente di comprendere il significato sociale e le conseguenze delle proprie condotte ovvero di autodeterminarsi governando i propri impulsi, si riduce il fondamento stesso del rimprovero penale. In presenza di una significativa diminuzione della capacità di intendere o di volere, il minor grado di rimproverabilità soggettiva deve riflettersi sulla risposta sanzionatoria.  Si afferma così un diretto collegamento tra colpevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena.

La sanzione penale, a parità di disvalore oggettivo del fatto, non può essere determinata prescindendo dal grado di rimproverabilità soggettiva dell’autore. Una minore capacità di autodeterminazione, quando adeguatamente accertata, impone una risposta punitiva proporzionalmente inferiore e concretamente calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.

La pronuncia assume rilievo anche sul terreno delle circostanze attenuanti generiche. La Corte censura, infatti, la motivazione apparente della sentenza di merito nella parte in cui non aveva adeguatamente confrontato il diniego dell’art. 62-bis c.p. con la documentata condizione psichica dell’imputato e con gli ulteriori indicatori della sua situazione personale. Lo stato di salute psichica, le condizioni di vita e la dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti costituiscono elementi che devono essere inseriti nella valutazione complessiva richiesta dall’art. 133 c.p., potendo assumere autonoma rilevanza nel giudizio sulla concreta commisurazione della pena.  

La Suprema Corte ribadisce, pertanto, che l’individualizzazione della pena non costituisce un criterio meramente discrezionale o eventuale, ma rappresenta un’esigenza direttamente riconducibile ai principi costituzionali che governano la responsabilità penale e la funzione della pena. In questa prospettiva, le attenuanti generiche rispondono anche alla necessità di adeguare la sanzione alla concreta personalità del condannato e alla sua situazione individuale, in coerenza con la funzione rieducativa della pena. 

Il messaggio della Suprema Corte è netto: il giudice di merito, quando siano allegati e documentati elementi indicativi di una patologia psichica cronica potenzialmente incidente sulla capacità di intendere e di volere, è tenuto a procedere a un esame rigoroso della relativa incidenza sulla responsabilità e sulla pena, dando conto in motivazione degli elementi medico-fattuali esaminati e delle ragioni della decisione; la riduzione della capacità di autodeterminazione e del conseguente grado di rimproverabilità deve trovare adeguato riflesso nella risposta sanzionatoria, secondo i principi di proporzionalità, personalità e individualizzazione della pena. 

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