Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente:  manca il presupposto per la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34767/2026, 22/28 settembre 2026, ha affermato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.

Il collegio decidente, pur consapevole dell’esistenza di un contrario e nutrito orientamento (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 – 02; Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e recentemente maggioritario indirizzo interpretativo (anche recentemente ribadito da Sez. 1, n. 14450 del 08/01/2026, non massimata, e Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01), secondo la quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Rv. 210561).

Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della «carenza d’interesse sopraggiunta» va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Per tale ragione, le Sezioni unite (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996) hanno affermato che «alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione» (nel caso di specie, era ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configurava un’ipotesi di soccombenza del ricorrente. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, pur non trovando applicazione la pronuncia della Corte costituzionale citata, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. non essendo ipotizzabile una «soccombenza» in senso tecnico della parte che ha proposto il ricorso.

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