Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34984/2026, 22/30 settembre 2026, ha ribadito che la presentazione di un’istanza di rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari da parte di un indagato sottoposto a una misura restrittiva non è, in quanto tale, rappresentativa ovvero dimostrativa delle esigenze di urgenza sottese al deposito della richiesta difensiva, che non può ritenersi presuntivamente collegata all’utilizzazione di tale compendio indiziario in funzione dell’emissione di un’ordinanza cautelare genetica.
L’indicazione delle eventuali, ragioni di urgenza costituisce un onere del ricorrente, al quale si deve adempiere nel rispetto della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita in Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Rv. 282370 – 01, secondo cui: «In tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al p.m. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento».
In una direzione ermeneutica, sostanzialmente convergente, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Rv. 287381 – 02, secondo cui: «In tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell’attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l’onere di indicare i “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento».
In definitiva, il diritto di accedere e di acquisire i files audio contenenti le intercettazioni poste a fondamento di un provvedimento restrittivo è funzionale a verificare, nel rispetto di precisi limiti processuali, la legittimità della misura cautelare e a consentire all’indagato di potersi difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti. Ne deriva che la difesa dell’indagato ha l’onere di presentare all’ufficio requirente procedente una richiesta che sia connotata da tempestività e da specificità, con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, non surrogabili, l’eventuale ritardo dell’organo dell’accusa a provvedere sull’istanza rivoltagli non può ritenersi ingiustificato e il mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna patologia, sanzionabile processualmente, del procedimento di riesame.
