Con l’ordinanza numero 162, pubblicata oggi (allegata al post), la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 649 del codice penale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La vicenda trae origine da un procedimento penale a carico di un uomo condannato in primo grado per il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale, nel cui ambito il giudice ha ritenuto di sollevare questione di legittimità del terzo comma dell’articolo 649 del codice penale nella parte in cui non esclude l’applicazione della causa di non punibilità per il predetto reato.
La Corte costituzionale ha, innanzitutto, ritenuto ammissibile lo scrutinio della norma penale di favore, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di una causa di non punibilità non viola la riserva di legge. In questo caso, infatti, l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme ma costituisce la naturale reazione dell’ordinamento che determina la riespansione della norma incriminatrice originariamente tracciata dal legislatore.
Nel merito, la Consulta ha rilevato che le censure mosse dal giudice a quo limitatamente al terzo comma dell’articolo 649 del codice penale impongono, per motivi di presupposizione e continenza logica, un esame del complessivo sistema delineato dalla predetta disposizione codicistica nella sua interezza.
Tale disciplina, incentrata sulla prevalente tutela del nucleo familiare e dell’unione civile, anche a scapito della posizione dei suoi componenti, parrebbe presentare profili di irragionevolezza rispetto all’attuale realtà sociale e all’evoluzione del quadro normativo. Essa, infatti, appare in potenziale contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con l’attuale concezione delle predette formazioni sociali; concezione, ostativa a una disciplina idonea a consentire la prevaricazione dei diritti individuali dei suoi membri, che trova riscontro anche sul piano economico, dove la tradizionale comunanza di interessi è stata sostituita dalla reciproca autonomia patrimoniale dei coniugi o delle parti dell’unione civile.
La Corte ha, infine, ricordato come già con la sentenza numero 223 del 2015 avesse rivolto un deciso monito al legislatore affinché procedesse a un indispensabile aggiornamento della materia, osservando che il lungo tempo trascorso avrebbe potuto richiedere l’intervento della Corte a garanzia della legalità costituzionale.
