Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34982/2026, 22/30 settembre 2026, ha ricordato che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge sicchè, riguardo alla motivazione, si può solo denunciarne l’inesistenza, l’apparenza ovvero la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (e oggi dall’art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011), è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che devono escludersi dall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.
In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (tra le altre, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 – 01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Rv. 247514 – 01).
Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l’ulteriore suggello delle Sezioni unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01).
Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter legge n. 575 del 1965 – ha, tra l’altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha […] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione […]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento […]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).
