Remissione tacita di querela ed effetto estensivo nei confronti dei coimputati del medesimo reato in procedimento parallelo (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 22535/2026 ha stabilito che la remissione tacita di querela, conseguente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante regolarmente citato in qualità di testimone ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, si estende anche ai coimputati del medesimo reato, giudicati in procedimento parallelo, che non l’abbiano ricusata.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che la proposizione di uno specifico motivo di ricorso per cassazione, finalizzato a far valere l’effetto estensivo della remissione tacita di querela nei confronti del coimputato del medesimo reato in un parallelo procedimento, equivale, anche in assenza di formale accettazione, alla mancata ricusa della remissione della querela.

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