Nell’immaginario collettivo la figura del difensore di ufficio viene ricollegata prevalentemente al processo penale.
Statisticamente, in effetti, il difensore di ufficio presta la propria opera prevalentemente in ambito penale, ove è sempre obbligatoria la difesa tecnica, sicchè, laddove l’indagato, l’imputato o (nella fase esecutiva) il condannato risulti, per qualsiasi motivo, privo della difesa fiduciaria (art. 97, comma 1, c.p.p.), venga chiamato ad assisterlo in quella fase o grado processuale, vuoi attraverso la nomina prevista dall’art. 97, commi 2, c.p.p. (difensore d’ufficio titolare), oppure quando l’Autorità giudiziaria debba compiere un atto in relazione al quale è prevista l’assistenza di un difensore e l’imputato o l’indagato ne siano privi (art. 97, comma 3, c.p.p.) ed infine qualora il difensore titolare (di fiducia o di ufficio) non sia presente, perché non reperito, non comparso od abbia abbandonato la difesa, nel qual caso viene nominato, relativamente ad un atto o ad un’udienza, il difensore di ufficio sostituto (art. 97, comma 4, c.p.p.).
Caratteristica fondamentale che distingue il difensore di ufficio da quello fiduciario è proprio l’assenza del rapporto di fiducia con l’assistito, atteso che la sua nomina promana dall’Autorità Giudiziaria procedente in una terminata fase o grado processuale.
Principi vigenti in materia di difesa di ufficio
Ciò comporta che la figura del difensore di ufficio abbia rilevanza pubblicistica ed integri gli estremi di vero e proprio “munus” soggetto, intanto, a due principi fondamentali.
1) Obbligatorietà del patrocinio: stante l’obbligo della difesa tecnica in materia penale, il difensore di ufficio non può rifiutarsi di prestare la propria opera professionale e non può rinunciare al mandato professionale, come quello di fiducia, ma può solamente chiedere all’Autorità Giudiziaria di essere sostituito per “giustificato motivo”.
Tra le ragioni che giustificano la richiesta di sostituzione primeggiano eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono intercorrere tra il difensore e l’assistito.
Può accadere, purtuttavia, che in determinate evenienze il difensore di ufficio nominato dall’autorità giudiziaria non possa espletare la propria opera professionale nel massimo grado processuale: tipico è il caso del difensore di ufficio che non possa ricorrere per cassazione, né patrocinare l’assistito nel giudizio di legittimità, per non esserne abilitato; in questi, come in altri casi, il difensore di ufficio può nominare un proprio sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 5, c.p.p., oppure chiedere “immediatamente” al Giudice della fase o del grado di essere sostituito (art. 30, comma 3, disp.att.cod.proc.pen.).
2) Precarietà del mandato: allorquando l’assistito si sia determinato alla nomina di un difensore di fiducia, il difensore di ufficio cessa dalle proprie funzioni (art. 97, comma 6, c.p.p.).
Nell’ambito del processo penale, poi, la procedura di nomina del difensore di ufficio è regolata dalle diposizioni di attuazione del codice di rito e da altre norme speciali.
1) Il nominativo del difensore di ufficio, come pure i suoi recapiti, anche telefonici e telematici, devono essere comunicati “senza ritardo” all’assistito, unitamente all’avvertimento di poter nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia (art. 28, commi 1 e 1-bis, disp.att.cod.proc.pen.).
2) Specularmente, anche il difensore di ufficio deve essere messo a conoscenza della propria nomina e ciò, anche quando avvenga ai sensi dell’art. 97, comma 3, c.p.p. (art. 30, comma 1, c.p.p.); la cancelleria del Giudice procedente, inoltre, dovrebbe comunicare al difensore sostituito anche la designazione del sostituto processuale avvenuta ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., ma trattasi di norma “meramente precettiva”, priva di sanzione in ipotesi di violazione, con la conseguenza che questa incombenza non viene quasi mai effettuata dall’ufficio, ma ne viene, in genere, onerato il difensore d’ufficio sostituto che, anche in virtù di un obbligo deontologicamente rilevante, si accollerà il compito di notiziarne il difensore titolare sostituito.
3) La nomina dei difensori di ufficio titolari o “turnisti” è regolata dall’art. 29, commi 2-7, disp.att.cod.proc.pen., che prevede l’istituzione di un vero proprio ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello, con recapito centralizzato (c.d. “call center”), col compito di fornire all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria i nominativi dei difensori di ufficio, attraverso criteri che si basano su un sistema informatizzato (art. 29, comma 4, disp.att.cod.proc.pen.) ed al quale si può derogare solo “se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche” (art. 29, comma 2, II° periodo, disp.att.cod.proc.pen.).
4) Obbligo di professionalità del difensore di ufficio
Il legislatore novellante ha riformato la materia della difesa di ufficio prevedendo:
a) l’istituzione di un elenco unico nazionale tenuto dal C.N.F. (art. 29, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.);
b) che il difensore possa essere inserito nell’elenco solo se in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 1-bis, lettere a-c;
c) che la domanda del difensore di inserimento nel predetto elenco sia presentata al proprio C.O.A. di appartenenza, ma che sulla stessa, dietro parere del C.O.A. medesimo, si pronunci il C.N.F. ed in caso di rigetto l’istante possa presentare ricorso (amministrativo) in opposizione, ex art. 7, D.P.R. n. 1199/1971 (art. 29, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.);
d) che ai fini della permanenza nell’elenco il difensore non debba aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonimento ed aver esercitato attività continuativa in ambito penale, comprovata dalla partecipazione annuale ad almeno 10 udienze dibattimentali o camerali che non siano di mero rinvio (art. 29, coma 1-quater, disp.att.cod.proc.pen.) di cui va fornita prova documentale, a pena di cancellazione, al proprio C.O.A. di appartenenza, che la inoltrerà al C.N.F. con motivato parere (art. 29, comma 1-quinquies, disp.att.cod.proc.pen.);
e) che il difensore di ufficio non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione (art. 29, comma 1-quinquies, disp.att.cod.proc.pen.).
5) Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio.
Il difensore di ufficio ha diritto “in ogni caso” alla retribuzione per l’attività svolta (art. 31, disp.att.cod.proc.pen.).
Che l’attività professionale del difensore di ufficio sia onerosa ed effettuata a titolo gratuito è principio, peraltro, di cui deve essere espressamente avvisato l’assistito, a cura dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, in occasione della comunicazione della relativa nomina, laddove deve essere informato dell’obbligo di retribuirlo nell’ipotesi in cui non versi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 103, D.P.R. n. 115/2002).
Sono escluse dalla retribuzione solo le udienze di mero rinvio (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 12.01.2026, n. 894, non massimata; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10.09.2020, n. 18791, 658792-01), da intendersi, peraltro, in senso stretto, laddove, invece va retribuito il difensore di ufficio che abbia partecipato ad udienze ove il rinvio sia risultato funzionale ad ulteriori attività, come ad esempio le ricerche dell’imputato irreperibile (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 20.02.2025, n. 4539, Rv. 673618-01).
Con riguardo, poi, al modo di pervenire alla retribuzione relativamente all’attività prestata in sede penale, il difensore di ufficio dovrà provare, relativamente all’assistito insolvente, di aver effettuato un “vano e non pretestuoso” tentativo di recupero del credito professionale, impostogli dall’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 e poi richiedere il compenso sia per l’una che per l’altra attività nell’istanza di liquidazione; laddove, invece, il difensore di ufficio abbia assistito un soggetto irreperibile (dichiarato o “di fatto”) o minorenne, si limiterà a domandare il proprio compenso con apposita istanza al giudice della fase o del grado processuale (artt. 117 e 118, D.P.R. n. 115/2002).
Ambiti “extrapenali” dell’attività professionale del difensore di ufficio.
Il “munus” del difensore di ufficio, tuttavia, non si esaurisce in ambito penale.
Vi son casi, infatti, che esulano dal processo penale in cui, tuttavia, il legislatore ha previsto in favore di un soggetto privo di difesa fiduciaria, la nomina di un difensore di ufficio.
Senza alcuna presunzione di esaustività o completezza, se ne passeranno in rassegna alcuni tra i più ricorrenti.
1) Giudizi di convalida dell’espulsione del cittadino extracomunitario disposta dal Questore (art. 13, comma 4, T.U. Immigrazione) e di impugnazione dell’espulsione disposta dal Prefetto (art. 18, D. L.vo 150/2011).
Nei giudizi di convalida delle espulsioni del cittadino extracomunitario disposti dal Questore, ai sensi dell’art. 13, D. L.vo n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), ad eccezione dei casi previsti dalla lett. f), il Giudice di pace competente, ove lo straniero non sia assistito da un difensore fiduciario, deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio, nei modi previsti dall’art. 29, disp.att.cod.proc.pen. e lo straniero è ammesso “ope legis” al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (art. 15, comma 5-bis, IV° periodo, T.U. Spese di Giustizia).
Ai procedimenti in materia di impugnazione dell’espulsione disposta dal Prefetto ai sensi del medesimo D. L.vo 286/1998, invece, dopo l’entrata in vigore della riforma “Cartabia”, si applica il rito semplificato di cognizione, in virtù dell’art. 18, comma 1, D. L.vo n. 150/2011 (c.d. “tagliariti”), il quale ribadisce, in ipotesi di mancanza del difensore di fiducia, la necessaria nomina del difensore di ufficio ed in ogni caso l’ammissione del cittadino extracomunitario al “gratuito patrocinio” (art. 18, comma 4, D.L.vo 150/2011), onde per cui il difensore di ufficio deve limitarsi, al termine del procedimento, a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso professionale (Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 3.08.2022, n. 24102, Rv. 665406-01).
2) Giudizi di convalida dell’allontanamento espulsione del cittadino comunitario (art. 20, comma 11, D. L.vo n. 30/2007).
Con riguardo alle procedure di convalida dell’allontanamento dei cittadini comunitari disposti dal Questore ai sensi dell’art. 20 e 20-bis, D. L.vo n. 30/2007, la competenza appartiene alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea (art. 20-ter, D. L.vo 30/2007), la quale, ai sensi dell’art. 20, comma 11, D. L.vo medesimo, deve applicare le medesime disposizioni di cui all’art. 13, comma 5-bis, T.U. immigrazione, con la conseguenza che lo straniero comunitario beneficia “ope legis” del patrocinio a spese dello Stato e che, in ipotesi, di mancata nomina del difensore di fiducia, il Giudice deve nominare un difensore di ufficio, il quale al termine del procedimento depositerà istanza di liquidazione del compenso professionale.
3) Procedimenti di adottabilità dei minori (art. 8 e ss., L. n. 184/1983).
Allorquando un minore viene dichiarato in stato di abbandono, si apre – di fronte al competente Tribunale per i minorenni – la procedura di adottabilità degli stessi, ai sensi dell’art. 8, L. n. 184/1983.
In tale contesto il legislatore novellante (L. n. 149/2001), a far data dall’1.07.2007, introduceva l’obbligo della difesa tecnica per i genitori del minore, con la conseguenza che, ove questi non abbiano nominato un proprio difensore di fiducia, il Presidente del Tribunale per i minorenni deve procedere alla nomina di un difensore di ufficio (art. 10, comma 2, II° periodo, L. n. 184/1983).
Ora, con riguardo ai procedimenti “de potestate”, l’art. 37, comma 3, L. 149/2001 inseriva un quarto comma nel corpo dell’art. 336, c.c., prevedendo espressamente che “i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.
Senonché, nell’ambito del riordino della materia del patrocinio a spese dello Stato, l’art. 299, T.U. Spese di Giustizia, eliminava l’inciso “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”, con la conseguenza che si apriva un vuoto normativo concernente il compenso del difensore di ufficio che abbia assistito il genitore del minore attinto dalla declaratoria di stato di abbandono.
L’anomalia veniva risolta dalla Consulta con due sentenze.
Con la sentenza 31.05.2019, n. 135, la Corte Costituzionale dichiarava “l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)”.
Laddove, quindi, il difensore di ufficio assista un genitore che risulti irreperibile, si applicherà analogicamente il disposto dell’art. 117, D.P.R. n. 115/2002.
Investita per la seconda volta di una questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 143, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, con sentenza 24.04.2025, n. 58, la Consulta dichiarava, poi, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)”.
In questi casi, dunque, il difensore di ufficio del genitore del minore adottando dovrà effettuare, nei confronti di questo, il “vano e non pretestuoso” tentativo di recupero previsto dall’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 ed in ipotesi di esecuzione infruttuosa, depositare istanza di liquidazione del compenso professionale.
4) Procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 35, L. n. 833/1978, come interpolato dalla sentenza Corte Cost. n. 157/2026).
Prima del 2.10.2026, con riguardo ai soggetti destinatari di ordinanze sindacali che disponevano il trattamento sanitario obbligatorio oppure lo prorogavano, non era previsto l’obbligo della difesa tecnica dell’interessato nei relativi giudizi di convalida di competenza del Giudice tutelare.
Si trattava di una lacuna normativa particolarmente grave, atteso che un soggetto attinto da tale misura particolarmente restrittiva della propria libertà, non ha a volte la necessaria lucidità per poter consapevolmente valutare se avvalersi o meno di una difesa tecnica.
L’anomalia veniva risolta dalla Consulta con la recente sentenza n. 157 pubblicata il 2.10.2026 e della quale si è occupata Terzultima Fermata (di seguito il link per consultarla: https://terzultimafermata.blog/2026/10/02/corte-costituzionale-tso-serve-lavvocato-nella-procedura-di-convalida-ed-eventuale-proroga-redazione/).
In tale contesto la Corte Costituzionale ha ritenuto insufficiente la previsione di una difesa tecnica facoltativa in capo al soggetto che “subisce” il T.S.O., con la conseguenza che ha dichiarato incostituzionale la predetta norma nella parte in cui non ne prevede l’obbligo, nei termini previsti dal punto n. 12 della rammentata sentenza, che possono così essere riassunti:
– il destinatario della misura deve essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di
fiducia ed in ipotesi di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29, disp.att.cod.proc.pen.;
– il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della
persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida;
– anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale;
– analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e
della relativa convalida.
Con riguardo al compenso professionale del difensore di ufficio per l’opera svolta, lo scrivente ritiene che debbano applicarsi i medesimi principi previsti dalle sentenze della Consulta nn. 135/2019 e 58/2025 concernenti il difensore di ufficio del genitore del minore in stato di abbandono, richiamate al punto 3: laddove il soggetto destinatario del T.S.O. risulti reperibile il difensore di ufficio dovrà tentare, nei suoi confronti, il recupero del credito previsto dall’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002; ove il trattamento sanitario obbligatorio sia terminato ed il destinatario si renda irreperibile, il difensore di ufficio, invece, dovrà limitarsi a depositare istanza di liquidazione ai sensi dell’art. 117, D.P.R. n. 115/2002.
5) Procedimenti di convalida delle misure alternative al trattenimento del richiedente la protezione internazionale (art. 6-quater, D. L.vo n. 142/2015).
Meno conosciuta è la nomina del difensore di ufficio del soggetto richiedente protezione internazionale, nei cui confronti il Questore abbia disposto, in luogo del trattenimento nei “centri di permanenza” di cui all’art. 14, T.U. immigrazione, una o più misure alternative previste dall’art. 6-quater, comma 1, lett. a-d, D. L.vo n. 142/2015.
L’articolo in questione, al comma 3, rinvia espressamente per la procedura applicabile all’art. 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ciò significa che, con riguardo al procedimento di convalida della misura questorile alternativa, la competenza appartiene alla Sezione Specializzata del Tribunale in materia di protezione internazionale e che, qualora il soggetto non sia assistito da un difensore di fiducia, il Giudice deve procedere alla nomina del difensore di ufficio (art. 14, comma 4, T.U. immigrazione).
Recentemente un collega del mio studio, difensore di turno in data 14.08.2026, veniva contattato dalla cancelleria civile del Tribunale di Perugia, siccome nominato difensore di ufficio di un soggetto richiedente protezione internazionale, attinto dalla misura (alternativa al trattenimento nel centro di permanenza), irrogatagli dal Questore, dell’“obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione”, prevista dall’art. 6-quater, comma 1, lett. d, D. L.vo n. 142/2015.
Il collega, quindi, estraeva gli atti sia dalla PEC che gli veniva inviata dalla cancelleria, sia dal fascicolo telematico del procedimento e, dopo aver studiato celermente la normativa, si recava in Tribunale per prestare assistenza tecnica al cittadino extracomunitario ed a seguito della propria discussione e di quella del funzionario della Questura perugina, la misura veniva convalidata dal Giudice della Sezione Specializzata “feriale” (trattandosi di udienza celebrata il 14 agosto).
A seguito della propria opera professionale il collega di studio, su consiglio dello scrivente che riteneva trattarsi di caso di ammissione al gratuito patrocinio “ope legis”, rivelatosi errato (“mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”), depositava istanza di liquidazione del compenso, ma con provvedimento del 4.09.2026 il Giudice rigettava l’istanza, atteso che l’art. 6-quater, comma 3, D. L.vo n. 142/2015 non richiama espressamente il comma 4 dell’art. 14, T.U. Immigrazione in materia di ammissione “automatica” al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che, secondo il Giudice, in virtù del principio di tassatività dei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, troverebbe applicazione il disposto dell’art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 ed il difensore di ufficio, prima di poter depositare istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta, dovrà provare di aver effettuato un “vano e non pretestuoso” tentativo di recupero del credito.
Ancorchè il Giudice non lo abbia specificato espressamente nel decreto di rigetto, ritiene lo scrivente, che, nell’ipotesi in cui l’assistito diventi irreperibile, troverebbe tuttavia applicazione il diverso disposto dell’art. 117, D.P.R. n. 115/2002 ed il collega potrebbe, quindi, depositare istanza di liquidazione dimostrando di aver tentato inutilmente di rintracciare l’assistito.
Considerazioni finali
1) Necessità di formazione specifica del difensore di ufficio nelle materie extrapenali in cui è richiesto il suo patrocinio.
Come si è già evidenziato, il legislatore ha progressivamente ampliato in capo al difensore di ufficio l’obbligo di professionalità.
E, purtuttavia, attualmente questo obbligo concerne quasi esclusivamente la materia penale, mentre il difensore di ufficio è chiamato, talvolta, a trattare procedimenti in cui è richiesta la conoscenza di materie extrapenali anche molto complesse, quali il diritto dell’immigrazione, che viene trattato anche dal diritto internazionale, in particolare da quello europeo, (si consideri al caso dei procedimenti di convalida delle espulsioni del cittadino extracomunitario, di allontanamento di quello comunitario o di convalida delle misure alternative al centro di permanenza con riguardo al richiedente la protezione internazionale), il diritto di famiglia (con riguardo al difensore di ufficio del genitore del minore in stato di abbandono) e, di recente, del diritto sanitario (il procedimento di convalida del soggetto destinatario del T.S.O.).
Si tratta di rami del diritto particolarmente tecnici ed in relazione ai quali non è affatto scontata una conoscenza adeguata da parte dei difensori penalisti.
Appare quanto mai opportuno, se non addirittura necessario, quindi, che sia prevista per i difensori di ufficio una adeguata formazione anche in queste materie, quanto meno con riferimento agli ambiti in cui possono essere chiamati ad espletare la propria opera professionale, onde garantire una difesa effettiva e non meramente formale in favore del soggetto assistito.
2) Necessità di una riforma in materia di compenso professionale del difensore di ufficio.
Una volta che il difensore di ufficio si sia formato adeguatamente nelle materie in cui deve espletare il proprio “munus” e che abbia effettuato la propria opera professionale nella fase o nel grado del procedimento giudiziale presupposto, è imprescindibile che lo stesso venga adeguatamente retribuito, mentre il legislatore, come sopra evidenziato, a volte si dimentica (la buona fede deve presumersi salvo prova del contrario) di tale “particolare”.
Pur nella consapevolezza di risultare, magari, noioso, chi scrive ribadisce la necessità di una riforma in tal senso che faccia sì che il difensore di ufficio, una volta terminata la propria opera, venga retribuito direttamente dallo Stato, sulla falsa riga della procedura prevista dall’art. 118, T.U. Spese di Giustizia, relativa alla liquidazione del compenso in materia di difesa di ufficio dell’imputato minorenne, come avviene, del resto, nella maggior parte dei Paesi civili e democratici.
In tal guisa, da un lato si eviterebbe al professionista l’ingrato compito, una volta espletata la propria opera nel procedimento principale, di rintracciare l’assistito, al fine di dimostrare la sua irreperibilità (di fatto), non disponendo, tra l’altro, di tutti gli strumenti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
Dall’altro lato si eviterebbe al medesimo difensore l’onere (assai più ingrato) di procedere al tentativo di recupero del credito nei confronti dell’assistito reperibile, sino all’esecuzione infruttuosa, che comporta, poi, l’obbligo per lo Stato di retribuirgli anche quell’attività, con evidente danno erariale qualora lo Stato non riesca in futuro a recuperare le predette somme nei confronti dell’assistito.
Meglio sarebbe, quindi, retribuire direttamente il difensore di ufficio in tutti i casi in cui è previsto il suo intervento e poi tentare di recuperare l’importo pagato al professionista nei confronti dell’assistito, qualora dimostri, entro un termine adeguato (ad esempio 30 giorni dalla notifica del credito, come previsto dall’art. 118, comma 2, D.P.R. n. 115/2002), di non versare nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Fermo restando che, a differenza dal recupero del credito del difensore di ufficio, la citata azione di regresso viene effettuata dallo Stato con procedura esattoriale, qualora la stessa risulti infruttuosa il danno per l’Erario risulterebbe minore: un conto è perdere 1000 euro (ipotizzando essere tale il compenso del difensore di ufficio per l’attività svolta nel procedimento presupposto), un conto è perderne 2000, 3000 o anche più (il compenso del difensore di ufficio per l’attività svolta nel procedimento presupposto e nelle procedure di recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito).
