Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 34708/2026, 23/28 settembre 2026, ha riaffermato che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.
Difatti, l’obbligo della motivazione deve essere rapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01).
