Consulta, nella camera di consiglio del 5 ottobre, la Corte tratterà diverse questioni di costituzionalità riguardanti la materia penalistica e dell’ordinamento penitenziario:
1 e 2) l’articolo 69-bis, commi 1, 2 e 3, dell’ordinamento penitenziario, come modificati dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge numero 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 112 del 2024, nella parte in cui prevede che le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata siano computate solo in occasione dell’istanza del condannato di accesso a una misura alternativa alla detenzione o ad altro beneficio penitenziario, oppure in vista dalla scarcerazione per fine pena, e che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata solo in presenza di uno specifico interesse; e il comma 3 della medesima disposizione, nella parte in cui consente al condannato di formulare l’istanza di liberazione anticipata solo quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 (ossia diverso dall’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione o di altro beneficio penitenziario, o dalla scarcerazione per fine pena);
3) l’articolo 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile;
4) l’articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge numero 354 del 1975, richiamato dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni, per il reato di cui all’articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile), ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza numero 91 del 2024 della Corte costituzionale;
5) l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 2, del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale), del medesimo codice quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni;
