Omicidio stradale: chi crea il rischio risponde dell’evento (Marco Pizzinelli)

Con la sentenza n. 34892 del 30 settembre 2026 (allegata al post), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce un principio importante in materia di omicidio stradale: la condotta della vittima non interrompe automaticamente il nesso causale tra la violazione delle regole della circolazione e l’evento mortale.

Nel caso esaminato, l’imputato aveva effettuato un sorpasso vietato, procedendo a velocità non adeguata alle condizioni della strada, caratterizzata anche da pioggia e fondo scivoloso. La perdita di controllo del veicolo aveva determinato l’invasione della corsia opposta e la collisione con un’altra autovettura, provocando la morte di due persone.

La difesa aveva sostenuto che anche la vittima avrebbe potuto evitare l’impatto attraverso una manovra d’emergenza.

La Cassazione respinge l’argomento: se il conducente non avesse violato le norme di prudenza e non avesse perso il controllo del veicolo, quella manovra non sarebbe stata necessaria.

Il principio affermato è chiaro: la condotta successiva della vittima può interrompere il rapporto causale soltanto quando introduce un rischio nuovo, autonomo e radicalmente estraneo a quello creato dalla condotta dell’imputato.

Non è quindi sufficiente individuare una possibile imprudenza della vittima per escludere la responsabilità del conducente che ha creato la situazione di pericolo.

La Corte ricorda inoltre che il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti: il controllo riguarda la logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

Nel caso concreto, pertanto, la responsabilità dell’imputato è stata confermata, così come l’esclusione della circostanza attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, c.p., non essendo stata dimostrata una condotta della vittima idonea a incidere causalmente sull’evento.

Il principio di diritto: chi, violando le regole della circolazione, crea una situazione di pericolo dalla quale deriva l’evento mortale, ne risponde quando la condotta della vittima non costituisca un fattore eccezionale, autonomo e radicalmente estraneo al rischio originariamente creato.

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