La vicenda
Era accaduto che il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza del condannato per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al periodo di detenzione patito in carcere.
Avverso il predetto provvedimento aveva proposto ricorso il condannato, deducendo che in atti sarebbe provato che egli era stato detenuto per alcuni periodi in celle in cui aveva uno spazio libero inferiore ai 3 mq, per cui la presunzione di violazione dell’art. 3 C.E.D.U. non sarebbe vincibile; in ogni caso non sarebbe vero che i periodi di detenzione in cui è avvenuta la violazione siano sempre inferiori a 15 giorni, perché ve ne erano diversi di durata superiore, e perché l’aver fruito di quattro ore di aria non è sufficiente come fattore compensativo.
Il Procuratore Generale aveva chiesto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.
La sentenza dà continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nel caso in cui il detenuto abbia avuto disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della C.E.D.U. che può essere superata dall’eventuale esistenza congiunta dei fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuta disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Cass., Sez. Un., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433; per riproposizioni più recenti v. Sez. 1, n. 16491 del 07/02/2025, El Mallasse, n.m.; Sez. 1, n. 15830 del 23/01/2025, Stassi, n.m.).
La pronuncia in esame prende atto che l’accertamento effettuato dal magistrato di sorveglianza, istruendo la domanda del ricorrente, ha consentito di accertare che per alcuni dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto in carcere lo stesso è stato collocato in una cella che consentiva a ciascun singolo detenuto uno spazio libero disponibile inferiore ai 3 mq; pertanto, ricorreva la forte presunzione di violazione dell’art. 3 della Convenzione, e, per superarla, era necessaria l’esistenza congiunta dei tre fattori compensativi sopra indicati (cioè la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie e la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività).
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, impugnata dal ricorrente, ha considerato esistente il fattore compensativo della breve durata della detenzione ed esistente anche quello della sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, pur in regime di celle “chiuse”, per la possibilità riconosciuta ai detenuti di fruire di quattro ore giornaliere all’aria aperta, ma sul terzo fattore compensativo, ovvero quello delle dignitose condizioni carcerarie, l’ordinanza si è limitata a ritenerlo esistente con una frase (“unitamente alle altre condizioni detentive”) che, per la sua genericità, non consente di comprendere quale sia stata la condizione della detenzione che il Tribunale ha ritenuto rilevante come co-elemento di valutazione dell’esclusione dell’esistenza della violazione, e che non consente di comprendere, in definitiva, il percorso logico della decisione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
Pertanto, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.
Qualche considerazione
La sentenza merita plauso perché adotta una decisione costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
Com’è noto l’art. 27, comma 3, Cost. prescrive che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e gli fa eco l’art. 3 Conv. e.d.u. nel vietare la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
La sentenza in commento ha accertato che lo spazio individuale a disposizione del condannato nella cella era inferiore a tre metri quadrati e non erano presenti tutti i “fattori compensativi” che la giurisprudenza ha individuato per escludere il carattere inumano e degradante della detenzione, per cui la decisione di annullamento dell’ordinanza impugnata è ineccepibile.
Forse sarebbe stato opportuno almeno un cenno alle condizioni generali di sovraffollamento carcerario in Italia, dove si registrano quasi 65.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di poco superiore ai 51.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che sfiora il 140%
Infatti, la capienza dei nostri istituti penitenziari è di poco più di 51.000 posti regolamentari, con oltre 18.000 detenuti in eccedenza rispetto ai posti disponibili. E non è difficile rendersi conto del rapporto tra sovraffollamento e suicidi in carcere. Non dimentichiamoci che nel periodo gennaio-agosto 2026 vi sono stati 49 suicidi, con un suicidio all’incirca ogni cinque giorni di detenuti per lo più di età under 40 (tra i 25 e i 39 anni)!
