La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 34715 del 28 settembre 2026 ha ricordato che non adempie all’obbligo della motivazione il giudice che neghi all’imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all’intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Rv. 163413. Cfr. Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085).
In senso convergente è stato anche rimarcato che, in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato che neghi ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio (Sez. 5 -, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169 – 01).
