Codice Rosso e reati abituali: l’applicazione nel tempo della normativa più severa (Marco Pizzinelli)

Con la sentenza n. 34300 del 23 settembre 2026 (allegata al post), la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’efficacia temporale delle disposizioni introdotte dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come “Codice Rosso”, con particolare riferimento ai reati abituali quali gli atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale. 

La pronuncia affronta il tema centrale del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e stabilisce i criteri identificativi della legge applicabile allorquando la condotta persecutoria si protragga a cavallo dell’entrata in vigore della riforma.

Nell’affrontare il motivo di ricorso, la Suprema Corte ne ha confermato la manifesta infondatezza, ribadendo un principio costitutivo della struttura dei reati abituali. I giudici di legittimità hanno evidenziato che le condotte contestate nell’imputazione di atti persecutori comprendevano anche episodi di sostituzione di persona e tentato accesso ad un sistema informatico collocati in data 11 ottobre 2019, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma. 

A tal proposito, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui “il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l’ultima condotta attuata dall’agente, sicché le modifiche in peius del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità”.

In sostanza, la natura strutturale del reato abituale implica che la serie di condotte vada considerata come un’unità di reato che prosegue nel tempo sino all’ultimo atto. Se l’ultima condotta si realizza sotto il vigore della nuova legge più severa, è a quest’ultima che occorre fare riferimento per determinare sia le pene edittali che i presupposti per la concessione dei benefici.

La sentenza offre inoltre importanti spunti in ordine agli elementi probatori idonei a dimostrare lo stato di ansia e la paura della persona offesa.

I giudici hanno ricordato che il quadro probatorio a supporto dell’evento di danno o di pericolo può fondarsi su una pluralità di elementi concordanti e presuntivi, evidenziando che “lo stato di ansia e disagio della persona offesa emerge dalle dichiarazioni della teste”, dalla richiesta di ammonimento presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle circostanze relative al “cambio di telefono e di indirizzo di posta elettronica da parte della persona offesa, aggiungendo che questa aveva iniziato a farsi venire a prendere sul luogo di lavoro ed ad uscire di casa solo se accompagnata”.

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