L’avvocato che contatta il testimone e scrive: “Riteniamo che una risposta positiva convenga a tutti, ma soprattutto a Lei e a Sua sorella” (Redazione)

Lawyer and client reviewing documents at a desk labeled AVV. LAURA ROSSI

In tema di rapporti con testimoni costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 55 cdf, il comportamento dell’avvocato che contatti testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti

Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto ad una persona informata sui fatti, preavvisandola che sarebbe stata indicata come teste e aggiungendo “Riteniamo che una risposta positiva convenga a tutti, ma soprattutto a Lei e a Sua sorella”.

Il testo della missiva del ricorrente qualifica espressamente la destinataria come possibile testimone (“saremo costretti a incaricarLa come teste nel procedimento in corso” […] “La presente è dunque per preavvisarla di tale iniziativa”) e, a prescindere dalla questione relativa all’ammissibilità nel giudizio dello specifico mezzo istruttorio, nella comunicazione la stessa risulta chiaramente individuata come persona informata sui fatti oggetto della causa, tanto da poter essere potenzialmente chiamata a rendere testimonianza – o comunque a riferire in merito ai fatti di causa – nell’ambito della controversia in corso, nei successivi gradi di giudizio ovvero in eventuali futuri giudizi che dovessero essere instaurati tra le parti.

La terminologia ed i toni della comunicazione ascrivibile al ricorrente sono idonei a far ritenere violato il divieto citato, finalizzato alla corretta amministrazione della giustizia, e smentiscono le argomentazioni difensive tese a configurare la missiva come invito alla collaborazione e non come minaccia o pressione indebita, considerate le esplicite espressioni e le dirette suggestioni utilizzate dall’autore e riportate anche nella decisione impugnata (tra tutte, ”Riteniamo che una risposta positiva convenga a tutti, ma soprattutto a Lei e a Sua sorella.

Ciò perchè ci eviterebbe ….. di chiedere al CSM se sua sorella all’epoca potesse svolgere la professione di avvocato……”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 194 del 12 maggio 2026

Nota
Medesimo principio è previsto con riferimento alla procedura di negoziazione assistita (art. 62 bis cdf).

Lascia un commento