Nuove prove dichiarative speculari e contrarie a quelle già acquisite e poste a fondamento della condanna irrevocabile.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 29509/2026, in tema di revisione, ha sottolineato che il giudice, nel valutare nuove prove dichiarative speculari e contrarie a quelle già acquisite e poste a fondamento della condanna irrevocabile, deve, anzitutto, accertarne la sicura ed effettiva affidabilità e, quindi, verificare, mediante valutazione comparativa, la tenuta del compendio probatorio originario, non potendo le nuove prove, per il solo fatto di essere di segno contrario, determinarne l’automatico azzeramento.
Va premesso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna, in sede di revisione, non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito.
Infatti, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che, in sede di revisione di un giudicato, le prove nuove (o le prove acquisite non valutate), devono condurre all’accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772).
Con riferimento, inoltre, alle prove dichiarative che abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice deve vagliarne la sicura ed effettiva affidabilità, rispetto a quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072).
Infatti, l’accertamento circa la persuasività della fonte 5 e del contenuto della prova stessa, ex art. 631 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 634 cod. proc. pen., prescrive che i nuovi elementi addotti siano tali da “dimostrare”, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Ciò può verificarsi soltanto quando si tratti, di elementi che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, rendano evidente l’innocenza del condannato.
Ritiene la cassazione che, nel caso di specie, la Corte distrettuale si sia attenuta a tali coordinate ermeneutiche in quanto con argomenti coerenti e puntuali, previa ricostruzione del quadro probatorio del giudizio di cognizione, ha rappresentato come le intercettazioni telefoniche, riportate integralmente alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, andassero lette non solo nella loro interezza, anziché per brevi stralci come avvenuto con il ricorso, ma soprattutto andassero collocate nel ben più ampio contesto di tutte le altre conversazioni acquisite.
