Giustizia riparativa davanti alla cassazione: è possibile sospendere il processo o rinviare l’udienza in attesa della decisione sull’istanza? (Riccardo Radi)

Lawyers address judges in an Italian Supreme Court courtroom

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 34754 del 28 settembre 2026, in tema di giudizio di legittimità, ha affermato che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile di ufficio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, oltre a non comportare la sospensione del processo, non legittima l’accoglimento di richieste di rinvio finalizzate ad attenderne l’esito.

Con ordinanza letta alla udienza del 09/09/2026, la cassazione ha rigettato la richiesta di differimento dell’udienza, avanzata dal ricorrente V. e motivata dalla ritenuta necessità di attendere l’esito dell’udienza, fissata dinanzi alla Corte di appello, per valutare l’istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa, presentata in data 05/05/2026 (contestualmente al deposito del ricorso in cassazione), nell’interesse dell’imputato. Il Collegio ha ritenuto quanto segue.

La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità da imputato di reati procedibili d’ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.

Invero, l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l’applicazione dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio); “a richiesta dell’imputato”.

Priva di rilievo appare, in argomento, la Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui afferma che, per i reati non procedibili a querela di parte, in ordine ai quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbe soccorrere “la possibilità di valorizzare l’istituto – (…) – del rinvio su richiesta dell’imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio”. Tale evenienza non risulta in alcun modo considerata dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., che, avendo senza dubbio carattere eccezionale, non appare, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., suscettibile di analogia.

La disposizione delinea un procedimento dichiaratamente applicabile per i soli reati procedibili a querela di parte, fissando anche il possibile limite massimo di durata della sospensione (180 giorni), cui non avrebbe senso logico pretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato non previsto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio su richiesta dell’interessato, senza la previsione di un termine massimo della sospensione.

D’altro canto, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che criterio fondamentale cui occorre attenersi nell’interpretazione delle disposizioni di legge è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, non mass. sul punto; Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto; Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto).

Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall’art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest’ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l’unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell’interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall’art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme (Corte cost., sent. n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (Corte cost., sent. n. 110 del 2012).

Come già osservato da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, «l’inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione “garantite”, nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo.

Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa».

Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l’inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che «proprio l’intenzione del legislatore deve essere “estratta” dall’involucro verbale (“le parole”), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all’interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che detta intenzione non si identifichi con quella dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa».

L’intenzione del legislatore che, ai sensi dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l’interpretazione di una disposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell’interpretazione letterale, e va intesa «in senso “oggettivo”, dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso “soggettivo”, vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto).

In ogni caso, l’evenienza dell’accoglimento della richiesta di rinvio è prospettata dalla stessa Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022 unicamente con riferimento ai casi nei quali il Programma sia già stato chiesto, ammesso ed in corso, ovvero al solo fine di “consentire di concludere il programma”. 1.3. Né potrebbe ritenersi che la disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost.

Appare, in proposito, assorbente il rilievo che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 128 del 2025), «la giustizia riparativa non è un procedimento speciale, incidentale (non riguardando la medesima regiudicanda del processo penale) o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processuale penalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell’attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena», configurandosi «come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo».

In particolare, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, si è osservato che l’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile, non viola il principio di eguaglianza (rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.) né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, “si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa”.

Si è anche evidenziato che la scelta del legislatore non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa.

Per altro verso, osserva il collegio che la disciplina di cui all’art. 129- bis, comma 4, cod. proc. pen. appare in linea con le finalità deflattive dell’istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che ha introdotto nell’ordinamento, per il caso in cui il programma sortisca effettivamente un esito riparativo, un’ipotesi di remissione tacita di querela. Invero, nel disegno del legislatore, la sospensione del processo, che ne impedisce la celere definizione, dilatandone (pur entro limiti ritenuti “accettabili”, prestabiliti ex lege) la possibile durata, si giustifica soltanto per i reati procedibili a querela di parte proprio in considerazione del fatto che, in caso di esito riparativo del programma, il reato si estinguerà per remissione tacita di querela ed il processo non continuerà.

Peraltro, a riprova dell’impossibilità di riconoscere alla mera richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, e financo alla mera ammissione allo stesso, efficacia sospensiva, le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 5166 del 30 ottobre 2025, dep. 2026, in motivazione), hanno già incidentalmente riconosciuto che, “anche nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della «fattibilità» del programma, nella «scelta» di esso e nella tempistica di attuazione, essendo soltanto previsto che costoro inviino «all’autorità giudiziaria procedente […] comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma» (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022) e che, poi, trasmettano «al termine del programma […] una relazione […] contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto» (artt. 57, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.)”.

Per altro verso, le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che la pretesa di riconoscere effetti, nel processo, alla manifestata intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa, impone che la stessa sia sorretta “da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Come, per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell’atto di impugnazione ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa» (..); prospettazione dell’interesse all’impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all’istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l’impugnante dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità della censura»”.

Nulla, nel caso di specie, è dato riscontrare in proposito nel corpo dell’istanza di rinvio in esame.

Deve, infine, rilevarsi, per completezza, che all’interprete avveduto non può sfuggire il rischio di una possibile deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie, dell’istituto, che potrebbe verificarsi ove dovesse ricollegarsi alla mera richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibile formulare in ogni stato e grado, e per la prima volta in pendenza del ricorso per cassazione e quindi, in astratto, persino alla udienza fissata per la decisione del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (e dei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel caso esso abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, paralizzando – di fatto – per tali reati l’esercizio della giurisdizione per un tempo ex ante indefinibile, pur in presenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalità deflattive documentate dalla disciplina di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d’ufficio) e per un periodo limitato (180 giorni).

Ne consegue che è senz’altro onere del soggetto imputato di reati procedibili d’ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, attivarsi in tempo utile a concludere il Programma con esito riparativo prima del giudicato

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