Ci sono vicende giudiziarie che, oltre alla loro terribile dimensione umana, finiscono per porre domande che vanno ben oltre il caso concreto.
Gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi appartengono, a mio avviso, a questa categoria.
Non è necessario — e sarebbe oggi improprio — stabilire se Alberto Stasi sia innocente o colpevole, né anticipare qualsiasi giudizio sulla posizione di Andrea Sempio.
La questione che emerge è un’altra, e riguarda il modo in cui una prova diventa una verità giudiziaria.
Una delle prove scientifiche utilizzate nel procedimento a carico di Stasi riguardava una traccia di DNA attribuita a Chiara Poggi rinvenuta sui pedali della bicicletta.
Nell’ambito delle nuove indagini sarebbero emerse due corse elettroforetiche (termine con cui si intendono processi di migrazione di molecole cariche – DNA, RNA o proteine – che si muovono attraverso un gel all’interno di un campo elettrico) relative a quello stesso campione, risultate negative e che non risulterebbero essere state presenti nel fascicolo del processo originario.
È importante essere rigorosi: questo dato, da solo, non consente di affermare che il RIS di Parma abbia «mentito», né consente di trarre automaticamente conclusioni sulla responsabilità o sull’innocenza di alcuno.
Ma pone una domanda che considero ineludibile: come è possibile che dati scientifici relativi a una prova utilizzata in un processo non siano entrati nel patrimonio conoscitivo del giudizio?
La domanda, infatti, non riguarda soltanto la singola traccia genetica.
Riguarda l’intera filiera attraverso la quale lo Stato produce, acquisisce, conserva, trasmette e sottopone a verifica una prova destinata a incidere sulla libertà e sulla vita di una persona.
In che modo gli apporti scientifici diventano prove
Siamo abituati a considerare la prova scientifica come qualcosa di neutro, quasi una fotografia della realtà.
Ma una prova scientifica non è una verità rivelata.
È un dato prodotto attraverso procedure tecniche, interpretato da persone, registrato in sistemi e documenti, conservato e infine portato nel processo.
La sua affidabilità dipende quindi anche dalla possibilità di conoscere e verificare l’intero percorso che ha condotto dal reperto alla conclusione.
È qui che il problema della prova incontra quello dell’effettività dei diritti fondamentali.
La presunzione di innocenza esiste.
Il diritto di difesa esiste.
Il contraddittorio sulla prova esiste.
La possibilità di revisione di una condanna esiste.
Ma una garanzia giuridica non è effettiva soltanto perché è scritta nella Costituzione o nelle leggi.
Diventa effettiva quando l’organizzazione dello Stato è concretamente in grado di assicurarne l’esercizio.
Questo è, in fondo, il significato che attribuisco all’espressione «effettività amministrativa dei diritti fondamentali».
Il diritto può fallire non soltanto quando l’amministrazione lo nega apertamente, ma anche quando l’apparato organizzativo, tecnico e procedurale chiamato ad attuarlo non è in grado di renderlo concretamente esercitabile.
Dalla pubblica amministrazione alla giustizia
È un ragionamento che nasce dall’esperienza quotidiana nella tutela dei diritti, soprattutto delle persone più vulnerabili.
Un diritto riconosciuto a un minore straniero non è effettivo se il sistema amministrativo non consente concretamente di esercitarlo.
Una prestazione sanitaria non è effettiva se il diritto alla salute rimane intrappolato tra procedure, competenze e sistemi che non comunicano.
Una garanzia processuale non è effettiva se le informazioni necessarie per esercitare il diritto di difesa non sono integralmente disponibili o verificabili.
Il problema, dunque, è strutturalmente analogo.
Cambia il contesto, ma non la domanda: l’apparato pubblico sta realmente creando le condizioni perché il diritto possa essere esercitato?
Nel processo penale questa domanda assume una gravità particolare, perché in gioco può esserci la libertà personale.
La prova nell’epoca dello Stato digitale
C’è poi un ulteriore livello di riflessione.
Viviamo in uno Stato sempre più digitale, nel quale l’esercizio del potere pubblico passa attraverso dati, banche dati, sistemi informativi, registrazioni, algoritmi e infrastrutture tecnologiche.
Anche la prova scientifica appartiene ormai a questa dimensione: raw data (dati grezzi), elaborazioni, registrazioni, tracciabilità dei campioni, conservazione dei risultati non sono semplici dettagli tecnici.
Sono parte delle condizioni materiali attraverso cui il cittadino può verificare l’operato dello Stato.
E allora l’integrità del dato diventa una questione di garanzia costituzionale.
Non basta che esista un risultato.
Occorre poter ricostruire il percorso che ha condotto a quel risultato.
Non basta che una prova sia definita scientifica.
Occorre che possa essere sottoposta a controllo.
Non basta che il contraddittorio sia formalmente previsto.
Occorre che la difesa disponga degli elementi necessari per esercitarlo realmente.
Il rischio più grande
È per questo che il caso Garlasco mi inquieta più di qualsiasi racconto sulla criminalità che riempie quotidianamente le cronache.
Il pericolo non è soltanto quello dell’errore individuale.
È il possibile errore di sistema.
Un sistema nel quale una decisione può diventare definitiva e, soltanto molti anni dopo, emergano interrogativi sulla completezza, sulla conservazione o sulla valutazione di alcuni dei dati sui quali quella decisione si è fondata.
Questo non significa che una condanna sia automaticamente ingiusta quando una prova viene successivamente rimessa in discussione.
Significa che la possibilità stessa di rimettere in discussione una prova deve essere parte fisiologica dello Stato di diritto.
La giustizia non può avere paura del controllo.
E non può avere paura nemmeno dell’errore.
Perché il vero contrario della giustizia non è soltanto l’impunità.
È anche l’impossibilità di verificare se la risposta dello Stato sia stata costruita correttamente.
Chiara, le famiglie, gli imputati: le vittime dell’incertezza
C’è infine una dimensione umana che non può essere dimenticata.
Chiara Poggi merita giustizia.
La sua famiglia merita di conoscere la verità.
La famiglia di chi è stato condannato merita di non vivere per sempre nell’ombra del dubbio.
La famiglia di chi oggi è indagato merita che l’accertamento avvenga nel pieno rispetto delle garanzie.
E lo Stato ha il dovere di fare tutto questo contemporaneamente.
Non esiste una contraddizione tra la tutela della vittima e la tutela dell’imputato.
Sono due facce dello stesso principio: una giustizia affidabile deve essere capace di proteggere entrambi.
Per questo la domanda che il caso Garlasco consegna, al di là delle responsabilità individuali che dovranno essere accertate nelle sedi proprie, non è soltanto: chi ha ucciso Chiara Poggi?
È anche: possiamo essere certi che il sistema attraverso il quale abbiamo cercato la risposta abbia funzionato come avrebbe dovuto?
Perché lo Stato di diritto non si misura soltanto dalla quantità di diritti che proclama.
Si misura dalla capacità delle sue istituzioni di renderli effettivi.
E quando la libertà di una persona dipende dalla qualità di una prova, dalla completezza di un dato e dalla possibilità di verificarlo, anche la corretta organizzazione dell’apparato pubblico diventa — inevitabilmente — una questione di diritti fondamentali.
È questa, forse, la domanda più difficile che il caso Garlasco ci lascia.
Non soltanto se abbiamo trovato la verità.
Ma se abbiamo costruito un sistema capace di cercarla senza perdere, lungo il percorso, le garanzie che rendono quella ricerca degna di uno Stato di diritto.
