Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34101/2026, 17/22 settembre 2026, ha affermato che, nel caso in cui un detenuto abbia avuto disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della C.E.D.U. che può essere superata dall’eventuale esistenza congiunta dei fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuta disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv. 280433; per riproposizioni più recenti v. Sez. 1, n. 16491 del 07/02/2025, n.m.; Sez. 1, n. 15830 del 23/01/2025, n.m.).
Ne consegue che, nel caso in esame, in cui l’accertamento effettuato dal magistrato di sorveglianza, istruendo la domanda del ricorrente, ha consentito di accertare che per alcuni dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto nel carcere di Caltanissetta lo stesso è stato collocato in una cella che consentiva a ciascun singolo detenuto uno spazio libero disponibile inferiore ai 3 mq, ricorreva la forte presunzione di violazione dell’art. 3 della convenzione, e, per superarla, era necessaria l’esistenza congiunta dei tre fattori compensativi sopra indicati. L’ordinanza impugnata ha considerato esistente il fattore compensativo della breve durata della detenzione ed esistente anche quello della sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, pur in regime di celle “chiuse”, per la possibilità riconosciuta ai detenuti di fruire di quattro ore giornaliere all’aria aperta, ma sul terzo fattore compensativo, ovvero quello delle dignitose condizioni carcerarie, l’ordinanza si è limitata a ritenerlo esistente con una frase (“unitamente alle altre condizioni detentive”) che, per la sua genericità, non consente di comprendere quale sia stata la condizione della detenzione che il Tribunale ha ritenuto rilevante come coelemento di valutazione dell’esclusione dell’esistenza della violazione, e che non consente di comprendere, in definitiva, il percorso logico della decisione. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
