Il Gip rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per inosservanza del termine previsto dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. ma il ritardo è imputabile allo stesso giudice: il Pm non ci sta e ricorre in cassazione (Redazione)

A Siena tra un pubblico ministero e un Gip non tira una bella aria.

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 28842/2026 ha stabilito che non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per inosservanza del termine previsto dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche quando il ritardo è imputabile allo stesso giudice, trattandosi di un provvedimento che non determina la stasi del procedimento e che non risulta avulso dal sistema, in quanto espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento.

Fattispecie relativa alla reiterazione di richiesta di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero a seguito del rigetto di una precedente richiesta tempestivamente proposta, sulla quale il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto oltre il termine di cui all’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., determinandone il decorso.

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