
Avvocato sospeso per mesi 2 per non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio impugna il provvedimento del CCD e il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 186/2026 ricorda che l’obbligo di formazione continua per gli avvocati trova la sua ratio in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l’adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenze di preparazione. In quest’ottica, la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l’assistito e che sono presidiati, sul piano interno alla categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista.
Il CNF mitiga la sanzione iniziale disponendo la censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026
