Il sistema della “marmotta” e la lettura “attualizzante” dell’aggravante della scorreria in armi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 34293/2026, 17/23 settembre 2026, ha ribadito che, in tema di associazione per delinquere, l’aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dà luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva.

Il collegio decidente si è pronunciato su un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell’appello del PM, ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura della custodia cautelare in carcere.

Il collegio lo ha rigettato, osservando preliminarmente che il Tribunale, attraverso una puntuale disamina degli elementi emersi, ha effettuato una valutazione corale del complesso quadro indiziario emerso nel corso di un’articolata e complessa indagine intorno ad una serie di episodi di distruzione e saccheggio di sportelli bancomat effettuata con il c.d. sistema della “marmotta” (con questa espressione si intende un ordigno esplosivo collocato su una lastra di ferro che viene inserito nelle fenditure di uno sportello ATM, NdA), eseguiti in diverse zone del territorio italiano e pugliese mediante l’utilizzo di esplosivo, di notte, con una sofisticata attrezzatura e competenza organizzativa criminale che ha evidenziato un know-how elaborato nel corso del tempo.

Ha quindi ribadito che «In tema di associazione per delinquere, l’aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento dà luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva» (Sez. 2, n. 44153 del 19/09/2014, Rv. 260857-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee. In termini, Sez. 6, n. 15424 del 15/03/2023, non mass.).

Esattamente quanto accaduto nel caso di specie, ove gli esplosivi venivano spostati dagli associati dal luogo ove erano detenuti a quello ove dovevano essere impiegati, servendosi anche per il trasporto di auto rubate.

La norma utilizza il termine “armi” in senso volutamente ampio e certamente onnicomprensivo, legandolo alla potenzialità micidiale ed offensiva che l’oggetto reca con sé, potenzialità micidiale ed offensiva che certamente è insita anche nell’uso di esplosivi, piuttosto che pistole o fucili. Il senso dell’aggravante appare legato alla dimostrazione di forza e di spregiudicatezza, legata alla potenzialità micidiale del mezzo, ma anche al potenziale allarme che una tale forza e spregiudicatezza può produrre nel contesto pubblico; ma non occorre affatto che tale allarme si sia effettivamente prodotto; la circostanza che le esplosioni con cui venivano fatti saltare gli sportelli bancomat avvenissero di notte non elide in alcun modo l’allarme sociale che una tale condotta obiettivamente suscita e la dimostrazione di forza che reca con sé, né elide il potenziale enorme pericolo che esso può produrre nella comunità. 

Si tratta di una lettura “attualizzante” dell’aggravante della scorreria in armi (ritagliata dal legislatore degli anni Trenta sul vecchio fenomeno del banditismo) che fa leva, sul dato di fattispecie, costituito dalla dinamicità della condotta di porto dell’arma e/o dell’esplosivo, superandosi, così, l’obiezione difensiva di avere ravvisato l’aggravante nella mera disponibilità del compendio illecito da parte degli associati.

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