Richiesta di trattazione orale nell’atto di impugnazione (Riccardo Radi)

Italian court appeal document titled “ATTO DI APPELLO” beside a blue pen

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 34414 del 24 settembre 2026 ha stabilito l’ammissibilità della formulazione della istanza di trattazione orale nell’atto di appello.

La Suprema Corte ha inteso aderire e dare seguito al principio affermato da Sez. 6, n. 19439 del 18/02/2026, C., Rv. 290031, secondo il quale, in tema di giudizio di appello, la richiesta di partecipazione all’udienza di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata, per le impugnazioni proposte a far data dal 1° luglio 2024, anche con l’atto di gravame.

In motivazione, la Cassazione ha condivisibilmente osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem, entro il quale la richiesta deve essere presentata e non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata, che l’art. 601, comma 2, cod. proc. peri. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello e, infine, che consentire all’imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l’atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull’organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata.

La decisione ha argomentato che «sul piano testuale, secondo l’art. 598-bis, comma 2, “la richiesta … è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen”. Si tratta di un sintagma che, per il suo dato letterale, non si presta ad essere interpretato in senso univoco e non esclude la possibilità di ritenere che la richiesta venga formulata già prima della emissione del decreto di citazione; una norma polisemica che può testualmente essere interpretata anche nel senso che il legislatore abbia voluto indicare con l’espressione in questione solo il termine ad quem entro il quale la richiesta debba essere presentata – entro quindici giorni dalla notifica del decreto – ma non anche il termine a partire dal quale detta facoltà difensiva possa essere esercitata.

Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, non solo, non vi siano, per le ragioni indicate, dati testuali univoci che valorizzino i principi affermati dalla Corte di appello, e che, invece, in senso contrario alla opzione interpretativa che non si condivide, vi sia il dato testuale dell’art. 601, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale “quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, né è fatta menzione nel decreto di citazione”.

Dunque, alla Corte di appello è espressamente attribuito il potere di disporre, già prima che sia emesso il decreto di citazione, che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, cioè con trattazione orale in presenza.

Si tratta di un dato testuale obiettivo che depone nel senso che la richiesta di partecipazione possa essere formulata anche prima che sia emesso il decreto di citazione e, dunque, anche con l’atto di impugnazione.

Un dato testuale che sembra recepire le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, laddove [. 1 si contemplava, nella prospettiva di una necessaria collaborazione, che la richiesta di trattazione orale potesse essere anticipata già con la presentazione dell’atto di impugnazione. Né pare sostenibile che la possibilità di disporre la partecipazione delle parti già prima della emissione del decreto di citazione sia limitata ai casi in cui sia la stessa Corte a disporre d’ufficio la trattazione orale per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame» ovvero “nel caso di rinnovazione istruttoria”.

Si tratterebbe di una limitazione del potere della parte e della difesa non facilmente giustificabile; una limitazione dei tempi con cui la richiesta di trattazione orale debba essere presentata che inciderebbe, senza una plausibile ragione, sulle modalità con le quali può essere esercitato il diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, che, in ragione dell’oggetto e dei possibili esiti del giudizio, alla Corte di appello è devoluto un giudizio autonomo e pieno sulla responsabilità penale, seppure nei limiti dei motivi».

La Cassazione ritiene di dover aderire a questo orientamento, discostatosi da un precedente opposto principio espresso da Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008, per la decisiva ragione secondo la quale non si individua un dettato normativo che attribuisca alla notifica del decreto di citazione la natura di imprescindibile termine a quo per l’esercizio della facoltà di richiedere la trattazione del giudizio, che, pertanto, l’appellante ben può esercitare con lo stesso atto di impugnazione che quel giudizio introduce.

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