Responsabilità per colpa: coesistenza della posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale e in capo al garante di fatto per effetto del concreto esercizio di funzioni tipiche (Riccardo Radi)

Due persone pensierose che si guardano

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 21697/2026, in tema di responsabilità per colpa, ha chiarito che la posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale può coesistere con quella che insorge in capo al garante di fatto, in conseguenza del concreto esercizio di funzioni tipiche, implicanti la presa in carico del bene protetto e la conseguente assunzione della gestione del rischio.

Fattispecie relativa a delitto di crollo colposo, in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del direttore di fatto dei lavori, che aveva assunto tale ruolo mediante un comportamento concludente, accanto a quella del formale incaricato della direzione degli stessi.

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