Esecutorietà dei decreti di liquidazione: possibili soluzioni transitorie (Francesco Bianchini)

Italian court liquidation decree with official stamps and handwritten signatures

Una soluzione praticabile viene illustrata dall’avvocato Francesco Bianchini che ringraziamo, autentico number one in materia.

Nell’articolo di Terzultima Fermata “Il problema dell’esecutorietà dei decreti di liquidazione deriva da un legislatore disattento” pubblicato il 21.09.2026 (link: https://terzultimafermata.blog/2026/09/21/il-problema-dellesecutorieta-dei-decreti-di-liquidazione-deriva-da-un-legislatore-disattento-francesco-bianchini/), lo scrivente affrontava il problema dell’esecutorietà dei decreti di liquidazione, alla luce della circolare prot. m_dg.DAG.25.07.20260153182.U, con cui il Ministero della Giustizia-D.A.G., sulla scorta dei principi desunti dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, n. 7430/2026, impartiva agli Uffici giudiziari di ogni distretto di Corte Appello l’indirizzo esegetico secondo cui, relativamente a tutti i decreti di liquidazione emessi in favore degli avvocati, degli ausiliari del Magistrato, del consulente tecnico di parte e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, l’esecutorietà dei provvedimenti, in assenza di notifica alle altre parti incluso il PM, a cura del beneficiario, l’esecutorietà potrà essere apposta solo dopo il passaggio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto.

Nel medesimo articolo si accennava alle difficoltà di ordine pratico per il professionista di procedere alla notifica del decreto di pagamento, specie allorquando concernente provvedimenti liquidatori afferenti ad attività espletata in procedimenti penali presupposti, tanto da auspicare l’intervento risolutore urgente da parte del legislatore e menzionando, a tal proposito, la proposta dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

Ciò non significa, tuttavia, che, in attesa del richiamato (ma non scontato) intervento legislativo o di ulteriori future delucidazioni di ordine pratico del D.A.G., il professionista, specie se avvocato, debba rassegnarsi e attendere il termine di sei mesi dalla pubblicazione (deposito) del decreto di pagamento, prima di poter emettere la relativa fattura e sperare, così, di incassare il sudato e meritato compenso in tempi ragionevoli.

A tale proposito pochi problemi sussistono nel caso di decreto liquidatorio concernente attività professionale espletata in un giudizio civile (così come in un giudizio amministrativo o tributario): il decreto di liquidazione in genere viene inserito nel fascicolo telematico, quindi, si può tranquillamente estrarne il relativo duplicato o copia informatica e notificarlo a mezzo PEC a tutte le parti costituite ex art. 170, c.p.c.

Qualora una parte risulti, tuttavia, contumace, il decreto, similmente alla sentenza, dovrà esserle notificato personalmente, ai sensi dell’art. 292, comma 4, c.p.c., diversamente decorrendo il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327, c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., Sez, VI-2, ordinanza 17.10.2022, n. 30432, Rv. 665996-01).

Al PM il decreto dovrà essere parimenti notificato (anche ai sensi dell’art. 137, comma 7, c.p.c.) a mezzo PEC all’indirizzo PEC della Procura della Repubblica di appartenenza risultante dall’I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. n. 179/2012, non risultando – gli indirizzi P.E.C. delle Procure della repubblica italiane – attualmente inserite nel registro PP.AA.

Nel processo penale, invece, la notifica del decreto di pagamento alle parti private può risultare più complicata, ma non impossibile, salvo “casi estremi”.

Va premesso, infatti, che il decreto di liquidazione reca sempre natura civile, siccome concernente il diritto soggettivo del professionista al compenso per l’attività prestata in un procedimento giurisdizionale presupposto e ciò indipendentemente dalla natura di quest’ultimo, tanto è vero che risulta opponibile di fronte al Giudice Civile anche quando emesso dal Giudice Penale (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 3.09.2009, n. 19161, Rv. 609887-01), principio trasposto in legge dal legislatore delegato nel Decreto c.d. “tagliariti” (art. 15, D. L.vo. n. 150/2011) e che risulta applicabile – per granitica giurisprudenza – anche con riguardo ai decreti emessi dai giudici speciali (con riguardo al decreto di pagamento emesso dal Giudice Amministrativo, CFR.: Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza 23.12.2016, n. 26908, Rv. 641808-01 e Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 26.07.2019, n. 20405, Rv. 654842-01; in relazione al decreto liquidazione emesso dal Giudice Tributario, CFR: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 1.02.2023, n. 3027, Rv. 666844-01; in generale, con riguardo ai decreti di pagamento emessi dai Giudici Speciali, si veda la più recente Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 25.03.2025, n. 7924, Rv. 674157-01).

Ciò significa che il professionista destinatario della comunicazione effettuata a mezzo PEC dalla cancelleria penale competente, potrà estrarre il file in formato “PDF” relativo al decreto di liquidazione e notificarlo alle altre parti, incluso il PM, attestandone le conformità, ai sensi dell’art. 196-octies, d.a.c.p.c.

Appare opportuno, a questo punto, individuare vari scenari possibili, distinguendo da caso a caso.

1) Qualora una parte privata non siasi domiciliata nel processo penale presupposto presso il proprio difensore (nel qual caso le notifiche si devono effettuare alla P.E.C. del predetto professionista che risulta indicata nel REGINDE), bisogna, intanto, verificare se quel soggetto privato sia detentore di P.E.C. risultante in pubblici elenchi idonei ai fini della notifica a mezzo PEC (Registro delle Imprese o INIPEC-Sezione Imprese, qualora sia un imprenditore individuale, INIPEC-Sezione Professionisti, qualora risulti un libero professionista, REGINDE nell’ipotesi in cui si tratti di professionista abilitato al deposito nel processo civile telematico, INAD qualora sia un cittadino che abbia deciso di detenere una PEC idonea ai fini della notifica di atti).

In questo caso sarà sufficiente che l’avvocato notifichi a mezzo PEC alla parte privata il decreto di liquidazione, inserendo quale allegato il relativo file estratto da quella inviatagli dalla cancelleria penale ed attestando – nel file relativo alla relata di notifica – la conformità di quel file a quello contenuto nella predetta PEC (art. 196-octies, comma 2, d.a.c.p.c.).

2) Ove, invece, la persona fisica alla quale va notificato il decreto di pagamento non sia titolare di PEC risultante da Pubblici Elenchi, il difensore dovrà necessariamente notificare l’atto in formato cartaceo.

Lo scrivente ritiene che, anche in questo caso, la notifica del decreto di pagamento non risulti necessariamente onerosa, salvo che l’avvocato, autorizzato dal C.O.A. di appartenenza e detentore di apposito registro, decida di optare per la notifica “in proprio” a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, L. 53/1994.

Ed infatti , ove si tratti di decreto di liquidazione afferente a procedimento in cui sia intervenuta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di notifica dell’atto dovrebbero ritenersi “prenotate a debito”, ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.P.R. n. 115/2002; norma che, a rigore, dovrebbe trovare applicazione pure nei casi di difesa di ufficio di irreperibile o di minorenne, atteso che gli artt. 117 e 118, T.U. Spese di Giustizia, in tali evenienze, operano un’equiparazione con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salvo recupero nei confronti del beneficiario, qualora non risulti titolare dei relativi requisiti.

In ipotesi di difesa di ufficio di soggetto insolvibile (art. 116, D.P.R. n. 115/2002), invece, la notifica predetta dovrebbe risultare esente ai sensi dell’art. 32, d.a.c.p.p.

Al di là del profilo inerente alle (eventuali) spese di notifica, il professionista ha due scelte possibili:

A) se si avvale dell’U.N.E.P. territorialmente competente per la notifica dell’atto, stampa il file relativo al decreto di liquidazione contenuto in allegato alla PEC inviatagli dalla cancelleria, vi aggiunge un’attestazione di conformità al file estratto dalla stessa, debitamente sottoscritta, nonché la dichiarazione, sempre sottoscritta, prevista dall’art. 137, comma 7, c.p.c., attestante la circostanza che il destinatario non è dotato di PEC risultante dai pubblici elenchi; detta procedura ovviamente può essere seguita anche qualora il difensore a ciò autorizzato dal proprio C.O.A. di appartenenza, preferisca notificare l’atto “in proprio”, ai sensi dell’art. 3, L. n. 53/1994, ma in tale caso dovrà necessariamente corrispondere le spese di spedizione dell’atto (variabili a seconda del peso della busta contenente l’atto), nonché i diritti previsti dall’art. 34, D.P.R. n. 115/2002 (variabili a seconda del numero dei destinatari dell’atto);

B) se si avvale della possibilità di richiedere telematicamente la notifica (art. 196-decies, d.a.c.p.c.) dell’atto al competente U.N.E.P. (artt. 106 e 107, D.P.R. n. 1229/1959), formerà l’atto principale unendo, in formato PDF, il file relativo al decreto di liquidazione e quelli concernenti l’attestazione di conformità e la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., firmati digitalmente, avendo cura di produrre in allegato la prova dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o della nomina a difensore di ufficio.

Laddove la notifica non vada a buon fine, nel caso in cui sia stata precedentemente effettuata a mezzo posta (art. 149, c.p.c e L. n. 890/1982), occorrerà richiederne il tentativo a mani e, successivamente, in ipotesi di esito ancora negativo, domandare la notifica ai sensi dell’art. 143, c.p.c., previa apposita compilazione e sottoscrizione di dichiarazione di responsabilità e produzione di certificato di residenza aggiornato.

Più problematica è la notifica alla parte residente, domiciliata o dimorante all’estero.

E purtuttavia, anche in questo caso, la notifica non appare “impossibile” quando si tratti di destinatario residente, domiciliato o dimorante in un Paese appartenente all’U.E., dato che, in disparte i trattati bilaterali di assistenza giudiziaria, viene comunque in soccorso il Regolamento UE 1784/2020.

Regolamento, quest’ultimo, che, invero, all’art. 7 disciplina pure l’assistenza nel reperimento dei recapiti, quando l’indirizzo della persona a cui notificare l’atto in un altro Stato membro non è noto, ma che presuppone una procedura talmente lunga da risultare, nel caso di specie, inutile, con la conseguenza che allorquando non risulti noto l’indirizzo del destinatario residente nel paese comunitario, risulti più conveniente per il professionista attendere il termine (lungo) di sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione.

Lo scrivente, tuttavia, non riesce a comprendere per quale motivo il difensore di fiducia del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato oppure il difensore di ufficio del soggetto risultato insolvibile (art. 116, T.U. spese di giustizia) o irreperibile dichiarato o di fatto (art. 117, D.P.R. n. 115/2002) dovrebbe notificare il decreto di liquidazione anche al proprio assistito, specie quando questo risulti domiciliato presso di lui volontariamente oppure “ope legis” ed il decreto gli venga, per tale ragione comunicato dal cancelliere (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002), ai sensi dell’art. 159, c.p.p. ovvero ex art. 161, comma 4, c.p.p.

Ciò tanto più che, quanto meno in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per giurisprudenza consolidata, a differenza dal PM, l’assistito non è legittimato ad opporre il decreto di liquidazione del compenso del proprio difensore, per carenza di interesse, non gravando su di lui alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (ex multis: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 20.12.2016, non 26378, non massimata; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 27.01.2015, n. 1539; Rv. 634148-01).

Per porre fine a tutte le problematiche sopra evidenziate ed evitare una cancellazione di massa dei difensori dalle liste per il patrocinio a spese dello stato o dall’elenco nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal C.N.F., si ribadisce l’urgenza di un intervento del legislatore, magari attraverso una norma di interpretazione autentica, al fine di chiarire che il termine per l’opposizione al decreto di liquidazione decorra dalla mera comunicazione di cancelleria del decreto in forma integrale, di cui all’art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002.

In attesa di tale intervento ed anche degli auspicabili chiarimenti del D.A.G. del Ministero della Giustizia in relazione alle notifiche non necessarie con riguardo ai decreti di liquidazione emessi in sede penale, i difensori che, come lo scrivente, non intendono rassegnarsi alla necessità di attendere inutiliter il passaggio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, possono comunque, sin da ora, procedere alla notifica del predetto provvedimento, quanto meno nei casi in cui sia possibile ed agevole, procedendo all’estrazione del file contenente decreto, allegato alla PEC inviata loro dalla cancelleria, eventualmente sfruttando le potenzialità del processo civile telematico presso gli UNEP che accettano le istanze telematiche di notifica degli atti processuali, numero non irrilevante secondo l’esperienza del sottoscritto.

Un commento

  1. Gentilissimi

    Tempestiva e utilissima la soluzione illustrata dall’Avv. Bianchini.

    E’ possibile chiedere al collega, se può specificare nel processo penale con più coimputati e parti civili, chi sono i soggetti a cui il difensore di ogni imputato – ammesso al patrocinio a spese dello Stato – è obbligato a fare la notifica della propria liquidazione, per non incorrere in errori.

    Vi ringrazio per il Vostro utilissimo lavoro e Vi porgo cordiali saluti.

    Avv. Donatella Guidorizzi del Foro di Rovigo

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