Il problema dell’esecutorietà dei decreti di liquidazione deriva da un legislatore disattento (Francesco Bianchini)

La questione

Con circolare prot. m_dg.DAG.25.07.20260153182.U, il Ministero della Giustizia-D.A.G. impartiva agli Uffici giudiziari di ogni distretto di Corte Appello l’indirizzo esegetico secondo cui, relativamente a tutti i decreti di liquidazione emessi in favore degli avvocati, degli ausiliari del Magistrato, del consulente tecnico di parte e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, l’esecutorietà dei provvedimenti, in assenza di notifica alle altre parti incluso il PM, a cura della parte più diligente (il beneficiario), potrà essere apposta solo dopo il passaggio di sei mesi dalla pubblicazione.

La predetta ermeneusi deriverebbe dalla modifica del regime di opposizione ai decreti di liquidazione operata a seguito dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia” (D. L.vo n. 149/2022), così come, peraltro, avvalorata da recente arresto della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 28.03.2026, n. 7430, Rv. 677493-01).

Orbene, è pur vero che il predetto arresto aveva ad oggetto il procedimento di opposizione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dele Stato in materia civile (art. 136, D.P.R. n. 115/2002) e, purtuttavia – precisa la predetta circolare interpretativa ministeriale – il principio risulterebbe applicabile anche alla materia dell’opposizione dei decreti di liquidazione, essendo entrambe disciplinate per giurisprudenza consolidata (n.d.r., ex plurimis: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 18.11.2019, n. 29877; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11.12.2018, n. 32028, Rv. 651900-01; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 8.02.2018, n. 3028, Rv. 647941-01; Cass. Civ., Sez. II, sentenza 6.12.2017, n. 29228, Rv. 646597-01), dall’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, il quale rinvia alla procedura di cui all’art. 15, D. L.vo 150/2011 che, nel testo novellato dalla riforma “Cartabia”, a sua volta rinvia, per quanto non diversamente disposto, al rito semplificato di cognizione disciplinato dagli art. 281-decies e ss, c.p.c., a far data dal 28.02.2023 (art. 35, comma 1, D. L.vo n. 149/2022, cit.).

Invero la disciplina dell’opposizione ai decreti di liquidazione del compenso (prima dell’avvento del D.L. n. 1/2012, denominato “onorario”) dei professionisti, risulta alquanto stratificata nel tempo.

Per poter comprendere appieno il predetto approdo esegetico è opportuno, quindi, ripercorrere l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del richiamato istituto.

1) Regime dell’opposizione al decreto di liquidazione precedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 (dal 30.07.1980 al 30.06.2002)

Prima dell’entrata in vigore del T.U. Spese di Giustizia (1.07.2022), la materia dell’opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari dei professionisti, era regolata dall’art. 11, commi 5-7, L. n. 319/1980, che prevedeva:

  • che il provvedimento potesse essere opposto, entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d’appello alla quale apparteneva il magistrato autore dello stesso (art. 11, comma 5, L. n. 319/1980);
  • che il procedimento era regolato dall’articolo 29, L. 794/1992 (art. 11, comma 6, I° periodo, L. n. 319/1980), a mente del quale il presidente del tribunale o della corte di appello ordinava, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’articolo 645, ultima parte, c.p.c., che il decreto fosse notificato a cura della parte istante, che non fosse obbligatorio il ministero di difensore, che il collegio, sentite le parti, procurasse di conciliarle, costituendo, in tal caso, il processo verbale titolo esecutivo e che, ai fini delle spese processuali, si applicasse l’ultimo comma dell’art. 92, c.p.c., a mente del quale, in ipotesi di conciliazione, le spese si intendevano compensate, salvo che le parti stesse avessero diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione; se, invece, una delle parti non compariva o non si addiveniva a conciliazione, il collegio provvedeva alla liquidazione con ordinanza non impugnabile (ma pacificamente ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.), la quale costituiva titolo esecutivo anche per le spese del procedimento;
  • che il tribunale o la corte di appello, su istanza dell’opponente, in presenza di gravi motivi, potesse con ordinanza non impugnabile sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto (art. 11, comma 6, II periodo, L. n. 319/1980);
  • che il tribunale o la corte d’appello potesse chiedere al giudice o al pubblico ministero che avevano provveduto alla liquidazione o all’ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio (art. 11, comma 7, II periodo, L. n. 319/1980).

2) Regime dell’opposizione al decreto di liquidazione successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, ma precedente all’entrata in vigore del D. L.vo n. 150/2011 (dall’1.07.2002 al 5.10.2011)

Con l’entrata in vigore del T.U. Spese di Giustizia (1.07.2002), venivano abrogati tutti gli articoli della citata legge n. 319/1980, eccettuato il quarto (art. 299, D.P.R. n. 115/2002), mentre gli artt. 84 e 170 del predetto D.P.R. (n. 115/2002), prevedevano:

  • che il decreto di pagamento del compenso del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte nonché del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, fosse opponibile entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente (artt. 84 e 170, comma 1, D.P.R. n. 115/2002);
  • che il processo applicabile fosse “quello speciale previsto per gli onorari di avvocato” ma che l’ufficio giudiziario procedesse in composizione monocratica (art. 170, comma 2, D.P.R. n. 115/2002), norma che rinviava implicitamente, quindi, alla procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della legge L. 794/1992;
  • che il magistrato potesse, su istanza del beneficiario e delle parti processuali, incluso il PM, in presenza di gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi avesse provveduto alla liquidazione o a chi li detenesse, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Trattasi, con tutta evidenza, di un’abrogazione solo apparente, sussistendo sostanziale “continuità normativa” con la precedente disciplina, con l’unica eccezione che la procedura di opposizione ai decreti di liquidazione recasse sia cognizione che decisione “monocratica”.

Solo per esigenze di mera completezza, deve aggiungersi che, per un lungo periodo, la giurisprudenza maggioritaria riteneva che il Giudice Civile fosse competente a decidere solo le opposizioni concernenti i decreti afferenti a procedimenti presupposti resi in sede civile, mentre reputava che l’opposizione ai decreti di liquidazioni di compensi che si riferivano a prestazioni del professionista espletate in sede penale, appartenesse alla competenza del giudice penale (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, sentenza 28.02.2008, n. 5301, Rv. 603379-01; incidentalmente Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 28.02.2006, n. 756, Rv. 585786-01: CFR. ex plurimis, prima dell’entrata in vigore del T.U. Spese di Giustizia: Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 14.06.2000, n. 434, Rv. 537567-01).

Senonché nel 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte mutavano del tutto l’orientamento in precedenza consolidato, statuendo che, quale che fosse il giudizio presupposto a cui si riferiva l’attività espletata dal professionista, la cognizione delle opposizioni avverso i decreti di liquidazione appartenesse sempre al Giudice Civile che doveva, peraltro, applicare sempre le regole processuali civili, introducendo, in ogni caso, una controversia civile, in ragione del diritto fatto valere dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 3.09.2009, n. 19161, Rv. 609887-01).

3) Regime dell’opposizione al decreto di liquidazione successivo all’entrata in vigore del D. L.vo n. 150/2011, ma precedente all’entrata in vigore del D. L.vo n. 149/2022 (dal 6.10.2011 al 27.02.2023).

Con l’avvento del D. L.vo 150/2011 (c.d. “tagliariti”), in attuazione della legge-delega n. 69/2009, il legislatore delegato, tra l’altro, abrogava gli artt. 29 e 30, L. n. 794/1942 e, conseguentemente “metteva mano” anche alla materia delle opposizioni dei decreti di liquidazioni di liquidazione dei compensi dei professionisti, abrogando i commi 2 e 3 dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002 e modificandone il testo del comma 1, che di fatto si limitava al rinvio alla procedura prevista dall’art. 15 del D. L.vo medesimo, il quale prevedeva:

  • l’applicazione del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss., c.p.c., per quanto non espressamente previsto dallo stesso articolo (art. 15, comma 1, D. L.vo 150/2011 allora vigente);
  • che il ricorso andava proposto “al capo dell’ufficio giudiziario cui apparteneva il magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato, precisandosi che per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale fosse competente il presidente del tribunale, mentre per quelli emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello fosse competente il presidente della corte di appello (art. 15, comma 2, D. L.vo 150/2011 allora vigente);
  • che nel giudizio di merito le parti potessero stare in giudizio personalmente (art. 15, comma 3, D. L.vo 150/2011 allora vigente);
  • che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato potesse essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo D. L.vo (art. 15, comma 4, D. L.vo 150/2011 allora vigente);
  • che il presidente (od il giudice da questo delegato, n.d.r.) potesse chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma 5, D. L.vo 150/2011 allora vigente);
  • che l’ordinanza che definiva il giudizio non fosse appellabile (art. 15, comma 6, D. L.vo 150/2011 allora vigente).

Da una lettura sommaria della norma richiamata si possono scorgere sostanziali analogie con la previgente disciplina (la natura di ricorso dell’atto introduttivo del giudizio, la cognizione e decisione demandata al giudice monocratico, la possibilità per la parte di difendersi senza il patrocinio di un difensore, la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione dell’esecutività del decreto opposto, il potere-devere officio, a livello istruttorio, del giudice dell’opposizione di richiedere le copie degli atti relativi al giudizio presupposto a chi li detiene, l’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio, la quale, siccome recante natura decisoria, risulta pacificamente impugnabile solo attraverso il ricorso “straordinario” per cassazione di cui all’art. 111, coma 7, Cost.) e poche differenze (l’applicazione del rito sommario di cognizione “speciale” rispetto al precedente regime di opposizione ex art. 645, c.p.c. “speciale” cui rinviava l’art. 29, coma 1, L. n. 794/1942 richiamato implicitamente dal previgente art. 170, D.P.R. n. 115/2002, nonché la cognizione del presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato con riguardo alle opposizioni concernenti decreti di liquidazioni emesse dal Giudice di Pace, in precedenza pacificamente ritenute di competenza del “giudice di pace coordinatore”).

Senonché non può non saltare agli occhi un’anomalia evidente: il legislatore delegato sopprimeva l’originario termine decadenziale di 20 giorni, ai fini del deposito del ricorso in opposizione, originariamente previsto dal previgente art. 170, D.P.R. n. 115/2002, non riproponendolo nel corpo dell’art. 15, d. L.vo n. 150/2011).

La circostanza portava ad una pluralità di interpretazioni: c’era chi sosteneva che dovesse applicarsi analogicamente il termine di giorni 20 previsto dall’art. 99, D.P.R. n. 115/2002, in materia di opposizione avverso il decreto di rigetto (o, per analogia, di revoca) dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, trattandosi di norma “sovrapponibile” (Tribunale di Verona); chi reputava che l’abrogazione del termine di decadenza comportasse l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all’art. 2946, c.c. (Corte dei Conti); chi, infine, riteneva applicarsi il termine di 30 giorni contemplato dall’art. 702-quater, c.p.c., per l’appello avverso l’ordinanza decisoria del rito sommario di cognizione ordinario (D.A.G. del ministero della Giustizia).

Senonché sul punto sollevarono questione di legittimità costituzionale sia la Corte di Cassazione, con ordinanza dell’1.04.2015, che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 4.05.2015; in particolare entrambi i giudici censuravano l’art. 34, comma 14, D. L.vo 150/2011, per contrasto con l’art. 76, Cost. (eccesso di delega), in relazione all’art. 54, comma 4, Legge delega n. 69/2009 che non permetteva l’abrogazione di un termine di decadenza, ma solo la riconduzione di un rito preesistente ad altro, mentre la Suprema Corte, in subordine, riteneva violati, comunque, l’art. 3 Cost., con il dar luogo ad una ingiustificata diversa disciplina della fattispecie della citata liquidazione rispetto ad ogni altra ipotesi di provvedimento emesso inaudita altera parte, per le quali era previsto il termine decadenziale di proposizione del ricorso, l’art. 24 Cost., poichè il provvedimento avente ad oggetto la predetta liquidazione, sarebbe risultata ricorribile sine die, in

mancanza di un termine in proposito ed infine l’art. 111, comma 7, Cost., in quanto la mancata previsione di un termine per la proposizione del ricorso sottrarrebbe la fattispecie in esame ad un equo vaglio giurisdizionale sulla base di primarie esigenze di certezza sui tempi del processo.

La con sentenza n. 106/2016 la Consulta dichiarava infondate le rammentate questioni di legittimità costituzionali sollevate, ritenendo che, per effetto del rinvio operato dall’art. 15, comma 1, D. L.vo n. 150/2011, di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso dovesse considerarsi “equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater, c.p.c., con la conseguenza che, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui  al  citato  articolo, dovesse ritenersi parimenti riferito sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter, c.p.c., per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti e che, quindi, il termine per la correlativa proposizione non fosse più  quello  speciale, di  venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, bensì

 quello di trenta giorni stabilito da allora ed in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

La soluzione interpretativa adottata dalla Consulta, di lì in avanti, veniva recepita dalla giurisprudenza che riteneva applicabile, per analogia, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater, c.p.c., per l’appello avverso l’ordinanza decisoria resa ai sensi dell’art. 702-ter, c.p.c., nell’ambito dei procedimenti attratti dal rito sommario di cognizione (tra le tante: Cass. Civ., Sez. I. ordinanza 27.09.2023, n. 27478, Rv.669138-01; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 17.02.2020, n. 3848, Rv. 657105-01; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 20.11.2017, n. 27418, Rv. 646950-01; Cass. Civ., Sez. II. Sentenza 21.02.2017, n. 4423, Rv. 642866-01).

Ciò salve le ipotesi in cui il decreto di liquidazione non fosse stato notificato, né comunicato integralmente (sia motivazione che dispositivo) alla parte interessata, laddove, analogamente a quanto statuito con riguardo all’ordinanza decisoria resa nel rito sommario di cognizione, il termine di decadenza applicabile sarebbe stato quello di sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327, c.p.c. (CFR.: Cass. Civ., Sez. III, sentenza 23.03.2017, n. 7401, Rv. 643833-01; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27.06.2018, n. 16893, Rv. 649509-01 e 649509-02; Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 17.10.2022, n. 30432, Rv. 665996-01).

4) Regime dell’opposizione al decreto di liquidazione successivo all’entrata in vigore del D. L.vo n. n. 149/2022 (per tutte le opposizioni depositate dal 28.02.2023).

Con l’entrata in vigore, a far data dal 28.02.2023, del D. L.vo 149/2022 (c.d. “legge Cartabia”), il legislatore delegato sopprimeva il rito sommario di cognizione (di cui agli artt. 702-bis e s., c.p.c., abrogati dall’art. 3, comma 48, D. L.vo medesimo), sostituendolo con il rito semplificato di cognizione (di cui all’art. 281-decies e ss. c.p.c., introdotti dall’art. 3, comma 21, D. L.vo medesimo) e, contemporaneamente, novellava il testo dell’art. 15, D. L.vo n. 150/2011, sostituendo al comma 1 il riferimento al soppresso rito sommario di cognizione con il rinvio in parte qua al rito semplificato di cognizione, nonché al comma 6 il riferimento all’ordinanza decisoria con la sentenza, lasciandone intatto il regime di inappellabilità (art. 14, comma 3, lett. f, D. L.vo. 149/2022).

Ciò dovrebbe comportare, stando all’interpretazione proposta dal Ministero della Giustizia-DAG con la circolare prot. m_dg.DAG.25.07. 20260153182.U, richiamante espressamente l’esegesi portata da Cass. Civ., Sez. II, sentenza 28.03.2026, n. 7430, ut supra entrambe citate, che:

  • sulla base dell’esegesi ricavabile dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2016 (che, nel vigore della normativa precedente applicabile in materia, riteneva coincidere il termine di decadenza per il deposito del ricorso in opposizione, con quello di trenta giorni previsto per l’appello avverso l’ordinanza decisoria dall’art. 702-quater, c.p.c.), l’attuale termine di opposizione avverso i decreti di liquidazione coinciderebbe con quelli previsti per un’ordinaria sentenza civile, stante il chiaro tenore dell’art. 281-terdecies, c.p.c., che prevede che la sentenza sia impugnabile “nei modi ordinari”;
  • in tal guisa, equiparando il decreto di liquidazione dei compensi alla sentenza emessa a seguito dell’eventuale giudizio di opposizione, ne deriva che il termine di decadenza (breve) di 30 giorni non possa decorrere, come nel sistema previgente, dalla mera comunicazione del decreto (a cura della cancelleria) a tutte le parti, incluso il PM, richiamata dall’art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, atteso che, sebbene anche la sentenza civile debba essere comunicata dal cancelliere alle parti costituite (art. 133, comma 2, I° periodo, c.p.c.), detta comunicazione non è idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni di cui all’art. 325, c.p.c. (art. 133, comma 2, II° periodo, c.p.c.), effetto che si verifica esclusivamente con la notificazione della stessa alle altre parti a cura di quella “più diligente” (artt. 285 e 326, comma 1, c.p.c.);
  • in difetto di notifica, quindi, del decreto di liquidazione a tutte le parti, incluso il PM, quantunque lo stesso sia stato comunicato alle medesime dal cancelliere, ex art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, non decorrerebbe il termine (breve) di decadenza di 30 giorni ai fini del deposito del ricorso in opposizione ex art. 170, T.U. Spese di Giustizia, ma troverebbe applicazione il diverso termine (lungo) di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento previsto dall’art. 327, c.p.c. per le sentenze civili non notificate.

Con riguardo, quindi, ai decreti di liquidazione in relazione ai quali le procedure di opposizione debbano essere istaurate necessariamente a far data dal 28.02.2023, quantunque i provvedimenti risultino pubblicati in data anteriore (CFR.: art. 35, comma 1, D. L.vo n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a, L. 197/2022), le Corti Distrettuali hanno dato disposizione ai cancellieri – in difetto di prova della notifica degli stessi, a cura del beneficiario, alle altre parti, incluso il PM – di apporre l’esecutività sul provvedimento solo una volta trascorsi sei mesi dalla pubblicazione, con la conseguenza che anche il materiale pagamento degli stessi potrà essere disposto solo dopo il passaggio di detto termine (CFR. ad esempio provvedimento Corte di Appello di Perugia prot. n. 5880/26 del 14.09.2026 con pedissequa circolare prot. m_dg.DAG.25.07. 20260153182.U

che si allegano).

Rilievi critici e conseguenze pratiche dell’orientamento esegetico citato

Ritiene lo scrivente che tanto la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 106/2016, quanto l’ordinanza decisoria della Cassazione Civile, n. 7430/2026, sopra citate, seppur pregevoli, prestino il fianco a rilievi critici di natura esegetica.

Con la sentenza n. 106/2016, infatti, la Consulta riteneva che il legislatore delegato, nel sostituire il previgente regime regolante l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi con quello disciplinato dal rito sommario di cognizione avesse “equiparato” il decreto di liquidazione del compenso all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater,c.p.c., con conseguente operatività del termine di 30 giorni previsto da detta norma, in luogo di quello di 20 giorni contemplato dal testo originario dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002 (Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2016, punti nn. 1.3.2 e 1.3.3).

Che questa sia stata, però, l’intenzione del legislatore, appare operazione ermeneutica ardita, atteso che, invece, il legislatore delegato (dell’epoca) manteneva al comma 6 dell’art. 150/2011 la previsione di inappellabilità dell’ordinanza decisoria che definiva il procedimento di opposizione, dimostrando di voler mantenere una continuità normativa col sistema precedente (l’inappellabilità dell’ordinanza decisoria di cui all’art. 29, comma 6, l. n. 794/1942 richiamata implicitamente dall’art. 170, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, nel testo previgente).

Sicchè se il legislatore delegato del 2011 confermava l’inappellabilità dell’ordinanza che definiva (ratione temporis) il procedimento di opposizione ai decreti di liquidazione, non si comprende come possa aver ritenuto, seppur implicitamente, applicabile, ai fini dell’opposizione dei medesimi decreti, un termine riferito ad un’impugnazione che espressamente escludeva.

Allo stesso modo deve ritenersi che il legislatore delegato del 2022, nel novellare il testo dei commi 1 e 6 dell’art. 15, D. L.vo n. 150/2011, sostituendo, da un lato, il soppresso rito sommario di cognizione (di cui agli artt. 702-bis e ss., c.p.c.) con quello “semplificato” (di cui agli artt. 281-decies e ss., c.p.c.) e, dall’altro lato, l’ordinanza decisoria che definiva il giudizio, con la sentenza, abbia mantenuto la medesima “continuità normativa” col sistema previgente.

Sicchè appare del pari criticabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 7430/2026 laddove – seguendo implicitamente la scia esegetica della citata sentenza della Consulta n. 106/2016 – ritiene che legislatore delegato del 2022 abbia inteso equiparare il termine di opposizione del decreto di liquidazione dei compensi con quello concernente l’appello relativo alla sentenza che ne definisce il relativo procedimento oppositorio, avendo, invece, analogamente al legislatore delegato del 2011, espressamente mantenuto l’esclusione dell’appellabilità del medesimo provvedimento decisorio.

A sommesso parere di chi scrive, in materia di opposizione ai decreti di liquidazione, il legislatore ha mantenuto nel tempo – pur novellandola in più occasioni – una disciplina particolarmente snella ed improntata alla massima celerità, in ragione della necessità di definire il più presto possibile procedimenti contenziosi aventi di mira il diritto (sia con riguardo all’“an” che al “quantum”) del professionista che aveva espletata la propria opera in un procedimento presupposto, nonché del carattere tendenzialmente documentale e di puro diritto delle relative cause.

Ciò lo si rinviene in maniera abbastanza evidente attraverso una ricognizione storico-sistematica del predetto istituto, laddove tutti i regimi applicabili ratione temporis prevedono uno stretto termine di decadenza per il deposito del ricorso in opposizione, la possibilità di difendersi senza l’obbligatorietà del ministero di un difensore, il potere-dovere, a livello istruttorio, in capo al giudice dell’opposizione di richiedere a chi li detiene gli atti relativi al procedimento presupposto ove necessari per la decisione, la non appellabilità del provvedimento decisorio che definisce il giudizio, ricorribile esclusivamente attraverso il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.

Del resto, sia la sentenza della Consulta n. 106/2016 che l’ordinanza decisoria della Suprema Corte n. 7430/2026, sopra richiamate, omettevano di considerare la particolare natura sia del procedimento finalizzato alla liquidazione del compenso dei professionisti che del decreto decisorio che lo definisce.

Ed invero il primo altro non è che un procedimento incidentale a contraddittorio eventuale e differito, che scaturisce ad istanza di parte (il professionista che ha espletato la propria opera in quello presupposto), in virtù del principio della domanda di cui all’art. 99, c.p.c., e che viene definito con un provvedimento decisorio emesso “inaudita altera parte”, ma suscettibile di essere opposto entro un termine (tendenzialmente stretto) previsto dalla legge.

Costituisce ius receptum, infatti, che la procedura finalizzata all’emissione del decreto di liquidazione degli onorari rechi natura pacificamente “monitoria”, del tutto simile all’ingiunzione di pagamento regolata dagli artt. 633 e ss., c.p.c., tanto da essere caratterizzato da una struttura “bifasica”; in altre parole l’opposizione ex art. 170, D.P.R. non è tecnicamente un’impugnazione, bensì più propriamente “un reclamo” che introduce un vero e proprio giudizio contenzioso in contraddittorio con tutte le parti interessate, principi questi più volti ribaditi sia dalla Consulta che dalla Suprema Corte (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 22.02.2022, n. 5808; Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza 22.01.2018, n. 1480; Corte Costituzionale, sentenze nn. 78/2015 ed 80/2020).

Se, dunque, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi non costituisce un’impugnazione, non si comprende il motivo per cui, in assenza di un termine di decadenza espressamente indicato dal legislatore delegato novellante, la Consulta prima e la Suprema Corte pi abbiano ritenuto applicabili termini di decadenza espressamente previsti per l’appello che costituisce un’impugnazione civile in senso proprio e tecnico.

Ed allora recando il decreto di liquidazione natura pacificamente monitoria ed appurato che l’opposizione avverso il citato decreto non costituisca impugnazione, in assenza di un termine di decadenza espresso, ben si sarebbe potuto applicare analogicamente quello di 40 giorni contemplato dall’art. 645, c.p.c., attesa anche l’applicabilità della predetta procedura ai provvedimenti liquidatori di natura monitoria (CFR., ad esempio, in materia di opposizione al decreto di liquidazione delle spese e dei compensi professionali relativi alla procedura esecutiva per consegna o rilascio, di cui all’art. 611, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella legge 80/2005: Cass. Civ. Sez. Sez. VI-3, ordinanza 4.11.2013, n. 24730, Rv. 629148-01 e Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 12.07.2011, n. 15341, Rv. 619153-01, che statuiscono, in ogni caso, la competenza del Giudice dell’esecuzione e non di quello del merito che sarebbe competente in base al valore della causa).

Più in generale, prevedere la possibilità di un termine di sei mesi ai fini dell’opposizione del decreto di liquidazione dei compensi – salvo che per il caso di mancata comunicazione dello stesso o di comunicazione in forma non integrale (CFR: Cass. Civ., Sez. III, sentenza 23.03.2017, n. 7401; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27.06.2018, n. 16893 e Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 17.10.2022, n. 30432, cit.) – in ipotesi mancata notifica del provvedimento alle altre parti, incluso il PM, ad opera del beneficiario, si pone in contrasto evidente con l’interesse pubblico connesso alla celerità che deve caratterizzare il procedimento di liquidazione di compensi.

A tale proposito, lo scrivente ritiene di non poter concordare neppure con l’assunto della Suprema Corte, a mente del quale non risulterebbe “prospettabile” una questione di costituzionalità dell’art. 15, D. L.vo n. 150/2011, nel testo modificato dal D. L.vo n. 149/2022, nel senso che l’approdo interpretativo sopra evidenziato rappresenterebbe “un giusto punto di equilibrio tra garanzia individuale e regole di accesso all’impugnazione, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte EDU” e, dunque che il rimando al regime impugnatorio ordinario “non sia in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, consentendo di bilanciare la suddetta esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli e realizzando un equilibrato rapporto tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 7430/2026, punto 1.3, pag. 13, righi 7-19).

Non a caso, proprio la C.E.D.U., Sezione Prima, con la sentenza del 10.12.2025 nella causa “Diaco e Lechi c. Italia” condannava il Governo italiano per violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 alla Convenzione, invitando l’Italia a risolvere i malfunzionamenti esistenti in materia di ritardo nei pagamenti delle liquidazioni, se del caso rendendo il diritto compatibile con le disposizioni delle richiamate norme sovrannazionali e richiamando espressamente il principio per cui i giudici nazionali devono avere la possibilità, nell’ambito del diritto interno, di applicare direttamente la giurisprudenza della Corte EDU (CFR. sentenza “Scordino c. Italia”, § 239).

In tale contesto, la possibilità che un decreto di liquidazione, nonostante venga comunicato dal cancelliere a tutte le parti, incluso il PM (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002) sia suscettibile di passare in giudicato solo dopo sei mesi (che peraltro diventano sette se il termine include il mese di agosto), qualora non venga notificato a cura del beneficiario alle parti medesime, rischia di porsi in contrasto proprio coi principi sovrannazionali sopra citati in materia di pagamento del compenso del professionista in tempi ragionevoli.

Tanto più che, in ipotesi di decreto di liquidazione emesso dal Giudice Penale in favore del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato o del difensore di ufficio di persona irreperibile o insolvibile, la notifica alla parte privata non dotata di P.E.C. risultante da pubblici elenchi, potrebbe risultare oltre che alquanto onerosa, anche problematica (si pensi al caso dell’assistito irreperibile dichiarato ex artt. 159 e 160 c.p.p. o “di fatto”, in relazione al quale il difensore dovrebbe arrivare sino alla notifica ai sensi dell’art. 143, c.p.c. od al caso dell’assistito resistente all’estero, specie se in Paese extracomunitario).

Tutto ciò può portare col tempo i difensori iscritti nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato od i difensori di ufficio iscritto nell’elenco nazionale tento dal C.N.F. a cancellarsi in massa dalle relative liste, con conseguente detrimento dell’effettività del diritto di difesa con riguardo ai soggetti non abbienti o di quelli per qualsiasi ragioni sprovvisti di un difensore di fiducia.

Non a caso l’Unione delle Camere Penali con nota del 17.09.2026 chiede un intervento urgente del legislatore, proponendo l’introduzione di un comma 2-bis nel corpo dell’art. 15, D. L.vo 150/2011 del seguente tenore “del seguente tenore: “Il ricorso di cui al presente articolo è proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento o dalla sua lettura in udienza, ove effettuata. La comunicazione o notificazione è eseguita esclusivamente con modalità telematiche”.

In definitiva l’approdo ermeneutico cui si è giunti con la rammentata ordinanza decisoria della Cassazione Civile n. 7430/2026 non deriva, a parere di chi scrive, da una scelta meditata del legislatore, piuttosto da una sua disattenzione perpetrata da 15 anni a questa parte e relativamente alla quale è chiamato a porre rimedio con estrema urgenza.

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