Giudizio per cassazione: la nomina di un nuovo difensore con revoca del precedente in prossimità dell’udienza di trattazione non giustifica la concessione di un termine a difesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6783/2026, 14 gennaio/19 febbraio 2026, ha ricordato che nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo, verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa.

In tale giudizio, infatti, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (in motivazione, e proprio con riferimento ad un caso in cui, nel giudizio di cassazione, era stata richiesta dalla difesa la trattazione in presenza delle parti, Sez. 3, n. 39164 del 13/11/2025, Rv. 288893; v. anche Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, 3 dep. 2022, Rv. 282647 – 01; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Rv. 263459 – 01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258266 – 01).

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