La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 33387 dell’11 settembre 2026 ha sottolineato che il dettato normativo esclude chiaramente l’assenza di legittimazione della parte civile a proporre l’impugnazione.
Occorre in via preliminare ed assorbente rilevare che l’art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le modalità di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito di udienza di comparizione predibattimentale, al comma 1 non include la parte civile tra i soggetti legittimati a “proporre appello” avverso la sentenza di non luogo a procedere ed al comma 2 indica che la “persona offesa” «può proporre appello nei soli casi previsti dall’art. 552, comma 3», cioè soltanto nel caso di omessa notifica nei termini di legge del decreto di citazione, situazione che nel caso di specie non ricorre.
Infine, la medesima norma nel prevedere al comma 4 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello indica tra i soggetti a ciò legittimati solo l’imputato ed il procuratore generale e limita i motivi di ricorso solo ai casi indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen.
Dal testo normativo si evince pertanto chiaramente l’assenza di legittimazione della parte civile a proporre l’impugnazione. Né si potrebbe sostenere che non potendo la parte civile proporre appello, la stessa sarebbe legittimata a proporre direttamente ricorso per cassazione ciò perché non solo la proposizione diretta di tale ricorso si colloca completamente al di fuori del meccanismo processuale delineato dal legislatore ma anche perché il consentire tale impugnazione si porrebbe in contrasto con il disposto del comma 3 dell’art. 568 cod. proc. pen. che prevede che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, non ricorrendo nel caso in esame la situazione residua di cui all’ultima parte del comma citato.
A ciò si aggiunge in capo all’odierno ricorrente la non comprovata sussistenza di un interesse a presentare impugnazione richiesto dal comma 4 dell’art. 568 cod. proc. pen., ciò in quanto la sentenza qui impugnata risulta del tutto priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile eventualmente promuovendo atteso che l’art. 652 cod. proc. pen. conferisce tale efficacia solo alle sentenze “pronunciate in seguito a dibattimento”, situazione alla quale non è certo assimilabile la sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. che si colloca in una fase espressamente definita “predibattimentale” dal legislatore.
Ad ulteriore corollario di quanto sopra esposto si aggiunge l’ulteriore rilievo che la disciplina di cui all’art. 554-quater cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 trova il suo sostanziale corrispondente in quella già prevista per l’udienza preliminare dell’art. 428 cod. proc. pen. e la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso qui in esame, che «È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla predetta è consentita esclusivamente la proposizione dell’appello, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, Eye Sokhna c/Roversi Daniela, Rv. 289659-01; Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Rv. 273263-01; Sez. 6, n. 2723 del 08/01/2018, Rv. 271976-01).
