Patrocinio a spese dello Stato: la responsabilità disciplinare dell’avvocato per la falsa autocertificazione dell’assistito che chiede il beneficio (Riccardo Radi)

Attorney Francesco Rizzo reviews Italian paperwork with a client signing documents in an office.

Avvocato sospeso dal CDD per un anno ricorre al CNF che con la sentenza numero 160/2026 (allegata al post) accoglie il ricorso e stabilisce che le dichiarazioni rese nell’ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell’ambito delle procedure previste ex lege.

Nella parte motiva della sentenza del CNF si legge: “… si deve rilevare la insussistenza del fatto addebitato all’Avv. [OMISSIS], ciò in quanto il teste [OMISSIS] aveva dichiarato di avere un reddito di circa € 10.000,00, perfettamente compatibile con i limiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Resta inteso, che le dichiarazioni rese nell’ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell’ambito delle procedure previste ex lege.

Del resto, sul punto il CDD non ha valorizzato neanche la circostanza che non risultava alcun procedimento penale per tali presunte irregolarità attribuite all’Avvocato o al suo assistito, a dimostrazione della totale assenza della condotta illecita anche sotto il profilo delle presunte irregolarità sulle dichiarazioni o sulla sottoscrizione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Quanto sopra induce ad escludere ogni tipo di responsabilità disciplinare anche con riferimento agli addebiti di cui al capo F).”

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