La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza 32234/2026, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, ha stabilito che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta”.
Nel caso esaminato, il GUP del Tribunale di Ivrea, con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ha applicato a R.B., su conforme richiesta delle parti, riconosciutegli le circostanze attenuanti ex artt. 589-bis comma 7 e 62 n. 6 cod. pen., e valutata la diminuzione per il rito, la pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa e non menzione e sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.
Ricorre il B. a mezzo del proprio difensore, il quale denuncia carenza di motivazione con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che non terrebbe conto delle modalità concrete di realizzazione del sinistro e del concorso di colpa della vittima, nonché del fatto che si tratti di un soggetto incensurato con un figlio minore affetto da grave patologia.
Si sottolinea che in sede di applicazione della pena era stato chiesto di determinare il periodo di sospensione della patente in una misura nettamente inferiore a quella irrogata.
Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
È pacifico che la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria non può fare parte del patto e che, qualora anche vi venga inserito (il che peraltro non pare accaduto nel caso che ci occupa) è tamquam non esset. Ed invero, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha affermato il principio che, in tema di patteggiannento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (così Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 – 01 che ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicaziole della pena per il delitto di omicidio stradale aggrevato dallo stato di alterazione dovuto all’uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall’accordo delle parti, che prevedeva l’applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d’ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall’art. 222, comma 2, cod. strada; conf. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 – 01)
È altrettanto pacifico il principio secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, debba congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., ex multis Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).
Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all’art. 589- bis, comma 1 cod. pen., il giudice del patteggiamento ha applicato l’art. 222 cod. strada, norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.
Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada, “nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso connma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”
Il ragionamento che ha condotto la Consulta alla pronuncia di illegittimità costituzionale può essere così riassunto:
il quarto periodo dell’art. 222 comma 2 cod. strada., come riformulato dalla legge n. 41/2016, prevede che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegua sempre la revoca della patente di guida, anche ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
Siamo dunque di fronte ad un’estensione della revoca della patente, indistintamente, a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, sia non aggravate — di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime;
le fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali contemplano diverse ipotesi alla cui gravità corrispondono differenti trattamenti sanzionatori: l’ipotesi base del reato colposo (al primo comma); l’ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l’effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); nonché un’ipotesi intermedia perché aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all’ipotesi base;
poco coerentemente, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.
La conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale è nel senso che l’automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall’art. 222 cod. strada. in punto di revoca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis che dell’art. 590-bis cod. pen.
Solo in tali casi, per i giudici delle leggi, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.
Diversamente, per gli altri comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, l’automatismo della sanzione amministrativa accessoria non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice, di cui va data motivazione in sentenza.
Il caso affrontato dalla Corte costituzionale era speculare rispetto a quello in esame, ed anche in quello, di fronte ad un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e terzo comma, era sembrato incongruo che, come nei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all’applicazione automatica ex lege della revoca della patente di guida.
La pronuncia della Corte costituzionale di cui si è appena detto gli ha dato, allora, la possibilità di valutare, nel caso concreto, se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida.
Ebbene, è proprio quanto ha fatto, nel caso che ci occupa, il giudice del patteggiamento, che ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l’ha applicata, tenuto conto del massimo possibile di quattro anni, partendo da due anni e tre mesi diminuita ad anni uno e mesi sei ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Il giudice, dunque, ha scelto la misura meno grave e ha operato la massima riduzione della stessa consentitagli dal rito prescelto. In altri termini, ci troviamo oggi di fronte ad una sentenza che ha optato per la misura meno grave quantificandola anche in misura inferiore rispetto al massimo consentito, per cui ritiene questa Corte di legittimità che il riferimento alle «modalità della condotta, della gravità del fatto e del grado della colpa» nonché alle «esigenze di prevenzione da valutarsi in concreto» appare sufficiente per poter far dire assolto l’obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità.
Peraltro, di recente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, la cassazione ha affermato il condivisibile principio che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, c. 2, c.d.s. (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139).
Si può, allora, a contrario, affermare il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) dei codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, co. 2, cod. strada., essendo sufficiente, all’uopo, anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta” (vedasi in tal senso Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 — 01)
