La decisione della Suprema Corte
Qualche mese fa la Suprema Corte ha avuto l’opportunità di esprimere compiutamente il proprio orientamento sulle cosiddette intercettazioni “a singhiozzo”, una particolare modalità di utilizzo del captatore informatico che, anziché operare senza soluzione di continuità, viene attivato a tratti e poi messo in pausa anche per intere giornate.
Vari ricorsi per cassazione hanno censurato sotto plurimi aspetti la legittimità di tale modalità.
La sesta sezione penale della Cassazione ha risposto con la sentenza n. 29131/2026, 28 maggio/31 luglio 2026.
Si precisa preliminarmente che il focus su tale decisione sarà limitato alle sue sole parti attinenti, direttamente o indirettamente, alla questione accennata in premessa.
…Pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni successive al quarantesimo giorno dalla data di emissione del decreto autorizzativo
Le difese hanno eccepito che, mentre il decreto autorizzativo era stato emesso il 25 novembre 2020, le intercettazioni con il captatore erano iniziate il 10 febbraio 2021.
Nella loro opinione tale ritardo era illegittimo per avere comportato una «dilatazione incontrollabile dei margini temporali di captazione, sottraendo completamente l’attività inquirente al delicatissimo controllo di garanzia, cui il G.i.p. è preposto».
Il collegio decidente ha giudicato infondato il motivo.
Queste le motivazioni:
“L’attività di intercettazione – in quanto lesiva della segretezza delle comunicazioni protetta dall’art. 15 Cost. – è legittima ove avvenga per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Gli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. hanno disegnato il perimetro di dette garanzie, prevedendo che l’autorizzazione debba promanare da un giudice e che le attività di intercettazione debbano avvenire sotto il controllo del pubblico ministero, magistrato che ne cura l’esecuzione. La compressione della segretezza delle comunicazioni è prevista per casi e limiti di durata stabiliti dalla legge (essendo il legislatore ad avere individuato il punto di equilibrio di “durata temporale” oltre il quale la compromissione della segretezza delle comunicazioni deve ritenersi lesiva dell’art. 15 Cost.). Il sistema processuale, viceversa, non contempla previsioni che regolamentano il termine iniziale di durata dell’attività di intercettazione. Ciò porta ad escludere che sussista la dedotta ipotesi di inutilizzabilità. Ove sia stato rispettato il dettato degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., l’avere iniziato le operazioni a distanza di tempo dall’emissione del decreto autorizzativo non determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni captate, per la semplice ragione che nessuna disposizione sancisce tale conseguenza, né esistono norme processuali che vietano di iniziare le intercettazioni a distanza di tempo. Sul tema, questa Corte ha, del resto, già avuto modo di chiarire che «l’esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevedono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall’autorizzazione» (Sez. 1, n. 35679 del 11/05/2023, Gemei, Rv. 285243 – 02; conf. Sez. U, Sentenza n. 6 del 23/02/2000, D’Amuri, Rv. 215842 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21047 del 11/03/2011, Rv. 250416 – 01). Nel caso specifico, peraltro, esiste anche una ragione concreta capace di spiegare perché l’attività di intercettazione a mezzo di captatore informatico abbia preso avvio a distanza di circa due mesi dall’emissione del decreto autorizzativo. Dalla sentenza di primo grado, si apprende che tale spiegazione è rinvenibile nel fatto che gli inquirenti non riuscivano ad inoculare il captatore informatico all’interno del telefono di XXX”.
…La pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 267 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 15 Cost.
Per l’ipotesi che la legislazione vigente non lasciasse spazio alla censura descritta nel precedente paragrafo, le difese hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 267 cod. proc. pen., in relazione all’art. 15 Cost., «nella parte in cui la norma non prevede che il Giudice determini il limite temporale, con espressa indicazione che tale termine debba computarsi dalla data di emissione».
Il collegio della sesta sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
Ha ricordato preliminarmente l’ampia discrezionalità del legislatore nella regolamentazione degli istituti processuali.
Ha aggiunto che “la mancata previsione di un termine di “inizio” dell’attività di intercettazione non determina alcun vulnus rispetto alle garanzie minime previste dall’art. 15 Cost.: le intercettazioni sono e restano autorizzate dall’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; la loro durata temporale – ossia il punto di equilibrio fissato dal legislatore per ritenere costituzionalmente proporzionata l’invasione della riservatezza delle comunicazioni – è quella stabilito dalla legge; l’attività di intercettazione è sempre eseguita sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Non vi è, viceversa, una “necessità costituzionale” che imponga di avviare le intercettazioni entro un termine precisamente predeterminato. Del resto, si deve osservare che la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari impone comunque all’autorità giudiziaria di concludere l’attività di intercettazione entro un orizzonte temporale predeterminato dalla legge. In questo contesto, la mancata previsione stigmatizzata dal ricorrente si presenta come scelta del legislatore non contrastante con l’art. 15 Cost., né affetta da profili di manifesta irragionevolezza”.
…La pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per essere state eseguite in modo discontinuo
I ricorrenti hanno proposto un’interpretazione dell’art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. «nel senso che, se il giudice con il decreto di autorizzazione non ha individuato i luoghi e il tempo in cui il microfono può essere attivato, questo debba essere sempre mantenuto in funzione».
Hanno utilizzato a tal fine un’argomentazione articolata, così riassunta dalla decisione:
“Poiché nei casi di delitti contro la Pubblica amministrazione o di quelli considerati dall’art. 51, commi 3-bis e 3- quater – la legge non consente di eseguire le intercettazioni in modalità selettiva. L’attivazione e disattivazione selettiva del captatore finisce con il sottrarre al controllo dell’autorità giudiziaria l’attività di esecuzione delle intercettazioni e, per altro verso, rischia di determinare una selezione unilaterale del materiale probatorio, con evidente rischio di raccogliere elementi di prova del tutto decontestualizzati, se non di vera e propria dispersione di elementi di prova a discarico. In ogni caso, la modalità di attivazione discontinua e selettiva delle intercettazioni mediante captatore informatico, ove non analiticamente indicata nel registro delle operazioni e nei verbali previsti dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. determinerebbe una violazione dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni”.
Questa complessiva argomentazione è stata ritenuta infondata dalla Corte, con motivazione che deve essere riportata con ampiezza.
In virtù dell’art. 191, cod. proc. pen., ‘inutilizzabilità di una prova è conseguenza di una esplicita previsione di legge o dell’essere la stessa acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge.
Nel caso in esame, tale divieto – che determinerebbe l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, poiché captate in modo discontinuo – non sussiste e anzi emerge una chiara indicazione in senso contrario: è lo stesso legislatore a predicare, con previsione generale e astratta, la possibilità di procedere all’attività di intercettazione con modalità esecutive discontinue (“a singhiozzo”).
La ratio di tale previsione è collegata alla necessità di circoscrivere il sacrificio imposto al bene, di rilievo costituzionale, della riservatezza degli interlocutori delle persone intercettate (tanto più, ove le conversazioni si tengano in luoghi di privata dimora).
È questa la ragione per cui si impone al giudice che autorizza le captazioni di indicare luoghi, tempi e circostanze in cui è specificamente autorizzata l’intercettazione di conversazioni tra presenti tramite captatore: è necessaria una specifica motivazione a maggior tutela delle persone intercettate. Tale regime – che intende contenere l’invasività dello strumento di indagine – è derogato per alcune categorie di reati, tra i quali figurano i delitti contro la Pubblica amministrazione punibili con pene non inferiori nel massimo a cinque anni di reclusione.
Per dette categorie di reati, la preventiva indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui è consentita l’attivazione del captatore informatico non è indispensabile.
Ma i ricorrenti – dal regime derogatorio – intendono trarre due conseguenze che, tuttavia, il legislatore non ha affatto contemplato:
(a) che – nel caso in cui si proceda per reati per i quali non si richiede una specifica indicazione delle circostanze in cui è consentita l’attivazione del captatore – esso debba essere sempre attivato;
(b) che la violazione del “precetto” indicato al punto (a) che precede – e, dunque, l’attivazione discontinua del captatore – determini l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Si tratta di affermazioni infondate. Il legislatore non ha disposto che l’attivazione continua del captatore sia imposta per i reati soggetti a regime derogatorio; ha, viceversa, disposto che l’attivazione sia consentita anche senza preventiva indicazione delle circostanze di tempo e di luogo. Il fatto che l’intercettazione “continuativa” sia, in astratto, consentita, non significa tuttavia che essa sia imposta. I ricorrenti deducono che l’attivazione discontinua del captatore potrebbe comportare la decontestualizzazione delle conversazioni intercettate o, addirittura, la dispersione di prove a discarico.
Al riguardo, si osserva che tale profilo di doglianza può, a tutto concedere, incidere sulla attitudine dimostrativa che ha una determinata intercettazione, potendo incidere, eventualmente, sulla affidabilità del risultato probatorio ottenuto tramite le intercettazioni; è tuttavia da escludere, in assenza di divieti di legge, che essa possa incidere sulla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in tal modo.
Ne discende che, in caso di attivazione discontinua del captatore – per i reati soggetti al regime derogatorio previsto dall’art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. – non si determina alcuna ipotesi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni”.
…La pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per l’incompletezza del verbale descrittivo delle operazioni
Le difese hanno assunto che, a seguito di intercettazioni a singhiozzo, dovrebbe essere consentito alle parti il sindacato sulle scelte discrezionali degli inquirenti, “anche al fine di potere contestualizzare i risultati delle intercettazioni nel più ampio scenario in cui esse sono state captate”.
Questa possibilità è stata tuttavia preclusa dall’assenza nel verbale descrittivo delle operazioni di qualsiasi accenno alle modalità concrete del “singhiozzo”.
Traggono da qui l’inutilizzabilità dei risultati, per essere stato violato l’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e, di riflesso, l’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che prevede, come sanzione, quella dell’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Di nuovo, il collegio di legittimità ha ritenuto infondata la censura perché il verbale delle operazioni di intercettazione deve contenere l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione e i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
Nel caso di attività di intercettazione tramite captatore informatico è previsto che il verbale indichi il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
Nel caso in esame, i verbali relativi alle attività di intercettazione sono stati redatti e sono agli atti, risultando indicati data e ora dell’inizio e della fine delle attività di intercettazione. Risultano pertanto soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. (ossia il precetto la cui violazione può determinare l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettazione).
L’eventuale incompletezza dei verbali delle operazioni – in relazione ai contenuti indicati dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., invece, non può determinare l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di captazione.
…La pretesa illegittimità della sospensione delle operazioni di captazione, la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021 e il tema dell’intercettazione “passiva”
I ricorrenti hanno dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021, poiché in tale data veniva a scadere il termine di quaranta giorni dall’inizio delle operazioni.
Nella loro prospettiva, era stata irrilevante la sospensione dell’attività di intercettazione, disposta per il periodo compreso tra il 14 marzo 2021 e il 25 marzo 2021.
Hanno aggiuntivamente contestato che le operazioni di intercettazione potessero ritenersi effettivamente “sospese” poiché – in quel lasso di tempo (e già in precedenza, addirittura dal 26 novembre 2020) gli inquirenti avevano comunque conservato il rilevamento dell’indirizzo IP, peraltro producendo agli atti del fascicolo un documento (una foto digitale) estrapolata da una chat del 25 marzo 2021 (il che, secondo l’assunto difensivo, dimostrerebbe che, in quel giorno, le operazioni non erano sospese). Tali elementi indicano che, alla data del 22 marzo 2021, le intercettazioni non potevano ritenersi sospese, con conseguente scadenza del loro termine di durata e, altrettanto conseguente, inutilizzabilità delle captazioni successive.
La risposta del collegio della sesta sezione penale è stata tranciante e anche in questo caso è indispensabile riportare un’ampia sintesi della motivazione.
L’intercettazione telematica passiva e quella effettuata a mezzo di captatore informatico sono mezzi di ricerca della prova assolutamente diversi, quanto a tecniche, ad oggetto, a livelli di intrusione nella sfera di riservatezza. L’intercettazione passiva consente solo di accertare che i dispositivi in uso all’indagato sono effettivamente utilizzati, senza accedere ai contenuti intercettati.
Sicché si deve escludere che possa cumularsi – ai fini del computo del termine di durata delle operazioni – il periodo in cui vi è stata intercettazione telematica passiva e le operazioni di intercettazione a mezzo di captatore informatico.
Parimenti è da escludere che la conservazione della possibilità di rilevazione dell’indirizzo IP del dispositivo intercettato nel periodo in cui le attività di captazione a mezzo trojan horse erano sospese (tra il 13/03/2021 e il 26/03/2021) dimostri l’assenza di una effettiva sospensione delle attività di captazione.
In quel periodo – coerentemente con il decreto di sospensione delle attività disposto dal Pubblico ministero – non è stato intercettato alcun flusso di comunicazioni. La conservazione della possibilità di rilevazione dell’indirizzo IP è solo funzionale a consentire la possibilità di comunicazione tra gli inquirenti e il programma informatico inoculato nel dispositivo bersaglio, onde consentire – alla ripresa delle attività di captazione – la riattivazione del programma malware.
Del resto, si osserva che la possibilità di individuare il bersaglio da intercettare rientra tra le prestazioni che i gestori dei servizi di rete devono assicurare all’autorità giudiziaria per l’esecuzione dell’attività di intercettazione. Lo si ricava dal decreto ministeriale 28 dicembre 2017 (Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003); tale decreto – come detto – disciplina le prestazioni che i gestori dei servizi di rete debbono garantire; l’art. 4, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale citato dispone che «nell’esecuzione delle prestazioni obbligatorie, gli operatori di telecomunicazioni assicurano: (…) (d) la trasmissione delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione», laddove – per «identità di rete» – si deve intendere l’«attributo tecnico, anche denominato bersaglio, che identifica univocamente l’oggetto del provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero l’origine o la destinazione di una qualunque comunicazione, normalmente associata all’utente di un servizio di comunicazione elettronica» (art. 1, comma 1, lett. e), decreto ministeriale cit.).
Ne discende che conservare la possibilità di rilevazione dell’indirizzo IP – e dunque, la possibilità di individuare, quando necessario, il “bersaglio” da intercettare – non costituisce attività di intercettazione telematica attiva, ma unicamente il presupposto per poterla effettuare. Ne discende l’infondatezza delle doglianze sviluppate sul tema dai ricorrenti.
Né assume rilievo – per corroborare l’ipotesi dei ricorrenti, che assume che le attività di intercettazione non siano state sospese, come invece aveva disposto il Pubblico ministero – il fatto che sia stato versato in atti un documento (un sms estrapolato da una chat) cronologicamente databile 25/03/2021 (ossia una data in cui le operazioni avrebbero dovuto essere sospese). Sul punto, la Corte territoriale – e ancor prima il giudice di primo grado – hanno offerto una spiegazione del tutto logica (e non confutata dai ricorrenti), evidenziando come – sulla scorta della deposizione del teste XXX – il citato messaggio del 25/03/2021 – che non era stato cancellato da YYY – è stato rinvenuto all’interno del dispositivo della persona intercettata, una volta riattivata l’attività di intercettazione a mezzo di captatore informatico (che, come è noto, consente di avere accesso anche ai contenuti del dispositivo infettato con il programma in esso inoculato.
Risultano infine infondate le censure che deducono l’inutilizzabilità delle intercettazioni successive al 22 marzo 2021, dovendosi escludere – in tesi difensiva – la possibilità di sospendere le operazioni di intercettazione.
Il legislatore non ha esplicitamente preso posizione – né per affermarla, né per escluderla – sulla possibilità di sospendere l’attività di intercettazione per poi riprendere le operazioni.
Il sistema processuale allude solo alla «durata delle operazioni», che non può essere superiore ad un determinato numero di giorni (quindici o quaranta, a seconda dei casi) e alla possibilità di disporre la proroga delle attività (per ulteriori quindici o venti giorni, a seconda dei casi).
Si ritiene che la mancata esplicita previsione della possibilità di sospendere l’attività di intercettazione non indichi che tale sospensione sia vietata dal legislatore.
Del resto, la Suprema Corte ha già ripetutamente evidenziato che «il termine di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del provvedimento autorizzativo, atteso che le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini (nella specie, si trattava di motivi tecnici dovuti alla sostituzione dell’apparecchiatura con altra più moderna), riprendendo lo stesso a decorrere, una volta cessata la causa di sospensione, dalla riattivazione della captazione, senza necessità, in costanza dei presupposti di legge, di una nuova richiesta di autorizzazione all’intercettazione».
È condivisibile tale orientamento giurisprudenziale, che ritiene legittima la temporanea sospensione dell’attività di intercettazione, «per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini», con le precisazioni di seguito sviluppate.
Come già evidenziato, la disciplina delle intercettazioni intende individuare punti di equilibrio tra esigenze di rilievo costituzionale potenzialmente confliggenti: da un lato, il dovere di accertamento dei reati, in prospettiva di tutela di altri beni di rilievo costituzionale e di osservanza del principio di obbligatorietà dell’azione penale; dall’altro lato, la riservatezza delle comunicazioni. La disciplina dettata dal legislatore – riguardo ai casi in cui le intercettazioni sono possibili; ai luoghi ove esse sono effettuabili; alle tecniche utilizzabili; alla durata delle operazioni – mira a individuare, in nome del principio di proporzione, i punti di equilibrio tra detti interessi potenzialmente confliggenti.
Venendo alla questione della durata delle operazioni di intercettazione, ciò che dunque assume rilievo è il fatto che il sacrificio imposto alla segretezza delle conversazioni non sia superiore alla “durata” prevista dal legislatore (intesa come “misura” del sacrificio che è lecito imporre alla riservatezza). Ma tale “misura” – commisurata in un certo numero di giorni – non impone che l’attività di intercettazione sia svolta in giorni consecutivi. Al contrario, risulta del tutto coerente con le esigenze di proporzione – oltre che non impedito dal dato legislativo – astenersi temporaneamente dalla compromissione del diritto alla riservatezza, quando tale sacrificio non risulti necessario.
La sospensione dell’attività di intercettazione non priva la persona intercettata di alcuna garanzia (nel senso che la «durata» del sacrificio alla riservatezza è comunque circoscritta nei limiti tratteggiati dal legislatore) e, anzi, evita di compromettere la riservatezza delle comunicazioni in un momento in cui tale sacrificio non risulta indispensabile, essendo preventivamente e ragionevolmente pronosticabile che non emergeranno elementi necessari per l’attività di indagine in atto.
Ciò che, in definitiva, assume rilievo – per il rispetto delle garanzie processuali di rilievo costituzionale – è che l’autorizzazione “copra” la “durata concreta” delle operazioni di intercettazione (per usare l’efficace immagine di Sez. 2, n. 10881 del 01/03/2005, Gatto, cit.). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere che la sospensione dell’attività di intercettazione sia legittima, in quanto non vietata dalla legge.
È tuttavia indispensabile che la previsione della possibilità di sospendere l’attività di intercettazione sia disposta con modalità tali da impedire che vengano frustrate le garanzie predisposte dagli artt. 267 e ss. cod. proc. pen.
È pertanto necessario che la sospensione avvenga sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, posto che, a mente dell’art. 267, comma 3, cod. proc. pen. è il pubblico ministero, con un proprio decreto, ad indicare «le modalità e la durata delle operazioni».
È altresì necessario – ove si sospendano le operazioni per uno o più giorni – che la sospensione risulti “tracciabile”, con un verbale che dia conto della sospensione dell’attività e della successiva riattivazione, posto che la formalizzazione di tali adempimenti è indispensabile per consentire all’autorità giudiziaria e alle parti di verificare l’osservanza dei termini di durata per cui le intercettazioni sono autorizzate.
Nel caso di specie, come visto, tali garanzie sono soddisfatte, essendo stato il Pubblico ministero a decretare il periodo in cui era necessario sospendere le operazioni di intercettazione (dandone peraltro comunicazione al Giudice per le indagini preliminari, che ne ha preso atto).
Sicché il motivo di ricorso risulta infondato.
Sintesi dei principi di diritto affermati nella sentenza 29131/2026
Le intercettazioni a singhiozzo sono legittime e non in contrasto con la Costituzione sub specie art. 15. Al contrario, la possibilità della captazione discontinua è un effetto della volontà legislativa di limitare per quanto possibile il sacrificio della riservatezza degli interlocutori delle conversazioni intercettate, tanto più se intercorse in luoghi di privata dimora.
Comunque sia, e a tutto concedere, la discontinuità potrebbe eventualmente avere riflessi negativi sull’affidabilità del risultato probatorio.
È irrilevante che il verbale descrittivo non specifichi dettagliatamente le modalità e la tempistica della discontinuità. Una volta che tale atto sia stato redatto e contenga i requisiti minimi di legge, la sua incompletezza non è in alcun modo sanzionabile.
Il tempo di durata legittima delle intercettazioni decorre non dalla data del decreto che le autorizza ma da quella dell’inizio delle operazioni senza che, peraltro, vi sia un limite massimo di distanza ammissibile tra le due date.
I periodi di sospensione non si computano ai fini della decorrenza del periodo massimo di durata.
Le intercettazioni telematiche passive, in quanto volte esclusivamente all’accertamento dell’utilizzo dei dispositivi bersaglio e quindi senza accesso ai contenuti, non possono essere considerate come una riattivazione delle operazioni.
Non equivale a riattivazione neanche l’immanente possibilità di rilevazione dell’indirizzo IP del dispositivo intercettato nel periodo in cui le attività di captazione a mezzo trojan horse sono sospese.
Non è un indizio della riattivazione l’acquisizione di un sms estrapolato da una chat risalente al periodo della sospensione.
Note di commento
La sensazione prodotta da questa sentenza è che appartenga all’ampio genere della giurisprudenza di lotta.
Che sia cioè una di quelle decisioni che nell’eterno conflitto tra libertà individuali e sicurezza collettiva sono marcatamente sbilanciate a vantaggio della seconda e a discapito delle prima.
Lo si afferma non perché le scelte del collegio della sesta sezione penale siano erronee senza rimedio ma perché almeno alcune di esse avrebbero potuto essere diverse, esistendo opzioni interpretative differenti da quelle concretamente adottate.
È senz’altro condivisibile l’affermazione dell’esistenza di una volontà del legislatore di limitare il sacrificio della riservatezza imposto dalle intercettazioni mediante captatore.
È assai discutibile, per contro, che le intercettazioni a singhiozzo, soprattutto come intese dalla sentenza n. 29131, siano tra gli strumenti in grado di contenere quel sacrificio.
È bizzarro e non in linea con le evidenze empiriche affidare questa tutela al PM.
È il centro motore, il protagonista, il “padrone” delle indagini preliminari: può essere che da queste derogative derivi uno spiccato senso di responsabilità ed è l’auspicio del legislatore ma può essere ugualmente che esse siano intese in modo da ricavarne una rendita di posizione.
In questo secondo caso, il PM non agirà all’insegna del self-restraint ma farà in modo di massimizzare i risultati delle intercettazioni, non eliminerà il superfluo e il “rumore” ma vorrà disporre di un’ampia base conoscitiva alimentata sulla logica per cui ogni frammento di conversazione, anche il più apparentemente banale, potrebbe avere un rilievo futuro e imprevisto.
Ancora: non si comprende come, minimizzando il ruolo del verbale descrittivo e per giunta negando finanche la chance dell’istruttoria integrativa sul punto, possa essere negata l’importanza in chiave difensiva – correttamente prospettata dai ricorrenti – di conoscere, senza zone d’ombra, la sequenza delle attivazioni e delle disattivazioni, potendo assumere un rilevo decisivo l’eventuale dimostrazione di eventi verificatisi nelle fasi “silenti” tali da mettere in discussione il costrutto accumulato con gli ascolti nelle fasi “attive”.
Sanno di artificioso l’accenno alle intercettazioni passive, la loro distinzione da quelle attive e la noncuranza con cui è stato affrontato l’argomento della rilevazione degli indirizzi IP.
Si inizia col sottolineare che nelle intercettazioni passive il captatore, su impulso del suo controllore, si posiziona dentro una rete, memorizza i dati che transitano e identifica e registra tutti gli indirizzi IP con cui il dispositivo bersaglio viene a contatto.
Il tracciamento degli IP può avvenire quale che sia l’ambito con cui si connette il dispositivo: Internet, reti Wi-Fi, reti dati cellulari, reti locali (LAN), connessioni peer-to-peer.
A cascata, il captatore può in ipotesi integrare l’osservazione con funzioni di geolocalizzazione, identificazione degli IP di dispositivi vicini, acquisizione di tutti gli IP connessi alla rete monitorata.
Non è detto che accada, non è detto che i dati acquisibili siano acquisiti, ma la possibilità c’è e pare abbastanza per pensarci bene prima di assimilare le intercettazioni passive all’attività di pensionati seduti ai giardinetti che osservano la gente che gli sfila davanti.
Tanto ciò è vero che i ricorrenti, senza essere smentiti sul punto, hanno dato atto di avere rinvenuto nel fascicolo processuale una foto digitale estrapolata da una chat del 25 marzo 2021, cioè in un periodo in cui le operazioni risultavano formalmente sospese.
Non c’è motivo di dubitare che la foto sia stata acquisita quando le operazioni erano riprese ma l’acquisizione dimostra comunque che nella fase dell’inattività il captatore continuava a fare quello per cui è stato creato e inoculato.
Se il collegio di legittimità avesse spinto un po’ più avanti la sua riflessione, magari avrebbe avuto la possibilità di prendere in considerazione anche questi contorni della vicenda processuale.
Per poi giungere alle stesse conclusioni o modificarle, poco importa, ma la sua valutazione sarebbe stata più esaustiva.
Un altro punto di vista
Ieri, 21 settembre, la rivista web Sistema Penale ha pubblicato, a firma di Mario Nicolini, “Intercettazioni, captatore informatico (uso “a singhiozzo”), termini e prerogative investigative: punti fermi in una recente sentenza della Cassazione”, consultabile a questo link.
La sentenza che ha dato spunto all’articolo è la stessa qui commentata.
L’Autore non nasconde il suo apprezzamento per l’operato del collegio della sesta sezione penale, attribuendogli “nitore argomentativo” e “particolare rilievo sistematico”.
È dimostrato una volta di più, se ce ne fosse bisogno, come l’interpretazione giuridica e la stima che se ne ha possano variare tante volte quanti sono gli osservatori.
Ciò che più conta, tuttavia, è uno dei passaggi finali del lavoro: “Sia consentita una citazione, non scientifica, che vale come metafora. Era il marzo del 1927 e, rispondendo a coloro che criticavano la radicalizzazione del movimento contadino cinese, Mao Tse-Tung rilevava che “una rivoluzione non è un pranzo di gala, né scrivere un saggio, né dipingere un quadro, né fare un ricamo; non può essere così raffinata, così tranquilla e gentile, così moderata, cortese, contenuta e magnanima. Una rivoluzione è un’insurrezione, un atto di violenza mediante il quale una classe ne rovescia un’altra”. Come la rivoluzione, così sono, talvolta, le indagini preliminari: una fatale necessità che si nutre anche di atti unilaterali, non consensuali, e strategicamente diretti dal PM per ricercare una verità nascosta e consentire l’obbligatoria persecuzione dei reati, che risponde ad un preciso obbligo costituzionale, scolpito dall’art. 112 Cost.”.
Ecco il punto: le indagini sono come le rivoluzioni e, al pari di queste, non gli si addice nessuna delle virtù normalmente apprezzate come positive nelle relazioni umane.
Nicolini non si spinge ad affermare che anche alle indagini preliminari si addice la violenza e tantomeno le presenta come un rovesciamento di classe.
Eppure, pare affermare che la ricerca della “verità nascosta” giustifichi tanto e renda risibile la mano di velluto.
Se non è questo un caso di giurisprudenza di lotta, allora non saprei dire cosa lo sia.
