Il detenuto che soffre di broncopneumopatia ostruttiva deve acquistare a sue spese il macchinario che gli consente di respirare e fare egli stesso la domanda di aggravamento dell’invalidità: ancora un modo per togliere il respiro ai carcerati (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33121/2026, 3/8 settembre 2026 (allegata alla fine del post in forma anonimizzata), ha affermato che il diritto alla salute del detenuto in carcere non può essere ostacolato da mere disfunzioni amministrative o da “incagli” burocratici facenti capo alla ASL di competenza.

Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere – a seguito dell’annullamento con rinvio della precedente ordinanza del 12/06/2025 disposto dalla Suprema Corte (Sez. 5, con sent. n. 2069 del 22/10/2025, dep. il 19/01/2026) – sull’appello avverso l’ordinanza con cui, in data 16 ottobre 2024, il Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura massimamente afflittiva, con reiterate ordinanze istruttorie inoltrate al DAP, alla Casa circondariale di Ancona (cfr. supra § 1.1. del “ritenuto in fatto”), ha espletato tutti gli accertamenti possibili per verificare, in concreto, in ottemperanza al dictum rescindente, la possibilità di effettuare nei confronti del detenuto (affetto da BPCO in terapia broncodilatatoria e sindrome delle apnee ostruttive del sonno) la terapia prescritta con il dispositivo CPAP  (“Continuous Positive Airway Pressure, cioè pressione positiva continua delle vie aeree) nel circuito penitenziario di appartenenza appurando altresì se, quantomeno, lo stesso sia mai stato richiesto.

L’impugnata ordinanza, nel dar conto di tutti gli accertamenti effettuati e del contenuto della relazione sanitaria aggiornata sul conto del detenuto richiesta al carcere, dà atto che:

-il dispositivo medico prescritto (nella specie macchinario CPAP, necessario a prevenire il fenomeno delle apnee notturne, causa diretta dell’insorgenza di possibili eventi ischemici) viene ottenuto mediante acquisto da parte del paziente con spesa a carico dello stesso oppure viene fornito dalla ASL di competenza (nella specie, AST) a seguito di aggravamento di invalidità riconosciuto per patologia;

-la domanda di aggravamento di invalidità a mezzo specialista non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevede il pagamento di una quota a carico del paziente;

-al momento il medico esterno che eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità e il ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazione e procedere alla richiesta.

Essa poi – con argomento in fatto – dà atto del pervenimento della integrazione in data 9 marzo 2026 nella quale si rappresenta che “dopo un colloquio con il detenuto avvenuto il 6/03/2026, lo stesso dichiara di non avere intenzione di procedere in nessuna delle due modalità indicate per poter usufruire della C-PAP”.

A fronte di tali dati fattuali, uniti alle circostanze che, in base a quanto attestato nella relazione medica aggiornata acquisita dal Tribunale, è stato completato l’iter diagnostico del prevenuto (attraverso la polisonnografia e la visita pneumologica del 27 agosto 2025) e, soprattutto, che lo stesso è in possesso della prescrizione, il Tribunale nell’avversata decisione ha fondato il proprio rigetto sul “rifiuto” da parte del ricorrente a procedere con una delle alternative proposte  [ossia all’acquisto diretto o mediante domanda di aggravamento di invalidità a mezzo specialista], argomentando infine nel senso che non può consentirsi al detenuto, attraverso la sua condotta, di ostacolare o ritardare le cure e il monitoraggio rimettendogli, di fatto, la scelta se permanere o meno in custodia cautelare.

Se quest’ultima considerazione – dal punto di vista logico-giuridico – è in astratto ineccepibile, essa tuttavia, in concreto, non sembra congruente e conseguente rispetto al comportamento esternato dal ricorrente il quale, personalmente, ha contestato di essersi mai opposto al dispositivo («Non mi sono mai opposto al dispositivo, però ho detto al medico del carcere che non devo essere io a fare la richiesta di aggravamento, né a farmi carico della richiesta di eventuali specialisti»: cfr. verbale di udienza del 10 marzo 2026) e, tramite il proprio difensore, reclama in questa sede il proprio diritto a vedersi assistito dal medico curante del carcere che, in sostituzione del proprio medico di base, dia corso alle procedure per fruire, in concreto, del dispositivo C-PAP all’interno della cella di detenzione.

In disparte il principio – che però è inconferente nella vicenda di specie dell’incoercibilità dei trattamenti sanitari nei confronti del detenuto (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Rv. 284257-01), ponendosi la loro accettazione come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278472-01), a ben vedere, quello opposto dal ricorrente non è qualificabile come afferma sbrigativamente il Tribunale, incorrendo nel denunciato vizio di carenza motivazionale – in termini di rifiuto al trattamento sanitario de quo necessario per affrontare le apnee notturne, ma si atteggia, più propriamente, ad un rifiuto a collaborare ad un procedimento amministrativo che implica degli oneri, anche economici, a proprio carico (cfr. nota AST di Ancona del 18/2/2026: «il dispositivo medico prescritto viene ottenuto mediante acquisto da parte del paziente con spesa a carico dello stesso o viene fornito dall’Ast a seguito di aggravamento di invalidità riconosciuto per patologia. La domanda di aggravamento di invalidità non è un servizio sanitario previsto dai LEA e prevede il pagamento di una quota a carico del paziente. Al momento il medico esterno che eseguiva accessi periodici con tale finalità ha ridotto la propria disponibilità e il ristretto può nominare un professionista a cui far visionare la documentazione e procedere alla richiesta»); oneri che, di fatto, ancora una volta ostacolano «la possibilità di reale somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui il ricorrente necessita», come già stigmatizzato dalla Suprema Corte in sede rescindente (Sez. 5, n. 2069 del 22/10/2025, in motiv. § 3, pag. 2), tanto più se – come pure si rammenta nella nota del DAP acquisita agli atti – le funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria con l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale (dall’assistenza di base a quella specialistica, dagli interventi di urgenza a quelli per le patologie croniche, dai monitoraggi diagnostici alla predisposizione ed attuazione dei protocolli terapeutici per ogni detenuto ed internato), che le esercita tramite le ASL di competenza.

Il Tribunale continua a non confrontarsi con la perdurante assenza, di fatto, nella struttura penitenziaria di riferimento del dispositivo C-PAP necessario al fine di poter consentire un’adeguata tutela del diritto alla salute del ricorrente in ambito carcerario, che non può essere ostacolata da mere disfunzioni amministrative o da “incagli” burocratici facenti capo alla ASL di competenza.

È pertanto apodittico e al contempo sganciato dai dati di fatto appurati dallo stesso Tribunale il passaggio motivazionale dell’avversato provvedimento, costituente ratio decidendi della stessa, in cui si asserisce che non vi sono elementi per affermare che non vi sia da parte dell’autorità sanitaria o carceraria la disponibilità a fare da tramite per avviare l’iter per l’acquisto del dispositivo o la consegna gratuita una volta accertata l’invalidità, laddove al contrario emerge ex actis, da un lato, la ridotta disponibilità del medico esterno che eseguiva eccessi periodici finalizzati alle domande di invalidità (v. nota AST Ancona 18/2/2026) e, dall’altro, l’assenza di istituti penitenziari già dotati di dispositivo CPAP per la popolazione detenuta (v. nota DAP 24/2/2026).

Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà farsi carico di approfondire le ragioni del mancato avvio, da parte della competente autorità sanitaria locale, della domanda di aggravamento di invalidità a nome del ricorrente costituente l’alternativa all’acquisto diretto del dispositivo de quo da parte del paziente verificando altresì se anche rispetto ad essa emerga un rifiuto osteso dal ricorrente o se il mancato avvio della pratica dipenda da altri fattori non imputabili al ricorrente. In conclusione, l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta – Sezione riesame.

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