Corte Costituzionale alla ripresa dei lavori esaminerà le seguenti questioni … (Redazione)

Group of legal professionals reviewing documents and laptops in a formal meeting room

La Consulta riprende i lavori dopo la pausa estiva e questa mattina, in camera di consiglio tratterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:

1) l’articolo 21-ter, comma 2-bis, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre ai casi espressamente contemplati (visite della persona detenuta o internata al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità), si applichino anche al «genitore» della persona detenuta che sia affetto da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge numero 104 del 1992;

Mentre, nell’udienza pubblica del 22 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

2) gli articoli 147 del codice penale e 47-ter, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedono, per il detenuto sottoposto a un trattamento ritenuto inumano e degradante, un’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione, eventualmente consentendo la possibilità di disporre la applicazione della detenzione domiciliare, capace di integrare un “rimedio estremo” idoneo a interrompere immediatamente la detenzione laddove i rimedi ordinari si siano dimostrati inefficaci;

3 e 4) l’articolo 18, terzo comma, del regio decreto numero 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in via principale, nella parte in cui prevede una sanzione penale nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore e, in via subordinata, nella parte in cui prevede il cumulo di arresto e ammenda nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore; l’articolo 635, terzo comma, del codice penale, in via principale, nella parte in cui prevede una sanzione penale per il danneggiamento solo perché commesso in occasione di pubbliche manifestazioni [oggetto di censura, in via subordinata, anche l’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo numero 7 del 2016 (e quindi l’articolo 635, terzo comma, del codice penale)];

Infine, nell’udienza pubblica del 23 settembre la Corte affronterà le seguente questione di costituzionalità riguardante:

5) il combinato disposto degli articoli 168-bis, primo comma, 346-bis e 353-bis del codice penale e 550, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, puniti, rispettivamente, con pena edittale sino a quattro anni e sei mesi e sino a cinque anni, e non ricompresi tra quelli tassativamente indicati dall’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale;

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