La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 21083/2026 ha stabilito che non sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di maltrattamenti e quello di estorsione posto in essere nell’ambito di una più ampia cornice di sopraffazione familiare o para-familiare, postulando la fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. una condotta abituale non orientata ad uno scopo di ingiusto profitto con altrui danno, e quella di cui all’art. 629 cod. pen. una condotta, istantanea o frazionata, teleologicamente diretta alla realizzazione di un vantaggio patrimoniale e non necessariamente connotata da un contesto relazionale qualificato tra l’agente e la vittima, sicché, difettando il rapporto di specialità strutturale richiesto dall’art. 15 cod. pen., trova applicazione il concorso di reati, in quanto il disvalore tipico dei maltrattamenti, insuscettibile di assorbimento nel delitto di estorsione, conserva autonoma rilevanza penale.
